Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31103 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31103 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 23099-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende opelegis;
– ricorrente contro

B.F.M. COSRUZIONI S.R.L. e FABBRI CARLA, elettivamente
domiciliati in ROMA, C.SO VITTORIO EMANUELE II n. 287,
presso lo studio dell’avvocato ANTONIO IORIO, rappresentati e
difesi dagli avvocati CLAUDIA LAZZERI e CLAUDIO LUCISANO;
– controricorrenti –

Data pubblicazione: 28/12/2017

avverso la sentenza n. 660/13/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il
17/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
del 06/12/2017 dal Consigliere Dott. MAURO MOCCI;

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
dell’Emilia Romagna che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Reggio
Emilia. Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Carla
Fabbri e della B.F.M. Costruzioni s.r.l. contro un avviso di
liquidazione imposta di registro, per l’anno 2008;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, nello
sviluppo dei vari fatti ed avvenimenti relativi al procedimento,
non vi sarebbe stato alcun uso distorto dell’attività negoziale,
sicché il mutuo contratto avrebbe trovato piena giustificazione
nell’esistenza di un reale progetto di sviluppo immobiliare;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 20 e 50 del DPR n. 131/1986, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente
ritenuto che l’imposta potesse essere applicata solo sulla base
della mera conformità al modello legale e non ricercando la
natura intrinseca e gli effetti del negozio, anche attraverso
elementi estranei all’apparenza;

Ric. 2016 n. 23099 sez. MT – ud. 06-12-2017
-2-

Rilevato:

che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’att. 360 n. 4
c.p.c., si invoca la nullità per carenza della motivazione ai sensi
dell’art. 132 comma 2° c.p.c., violazione e falsa applicazione
degli artt. 1 comma 2° e 36 comma 2° n. 4 D.Lgs. n.
546/1992, mancando un nesso logico fra l’ottenimento dei

lavori prima della cessione, avvenuta nel 2008;
che le intimate hanno resistito con controricorso;
che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è fondato;
che, nel ritenere il collegamento funzionale fra “restaurazione
edilizia, restauro e risanamento conservativo sul comp,lesso
immobiliare” ed il mutuo garantito da ipoteca, la CTR non si è
avveduta dell’insanabile contraddizione insita nell’asserita
successione temporale prospettata dai contribuenti, che
pretenderebbero di imputare la somma ottenuta dalla Fabbri
all’esecuzione di lavori, autorizzati in data successiva al
conferimento del complesso immobiliare alla società (29 luglio
2008);
che anche il primo motivo è fondato;
che è erronea l’affermazione della CTR, secondo cui l’Ufficio
non potrebbe disconoscere la piena conformità dell’atto al
modello legale;
che in tema d’imposta di registro, l’art. 20 del d.P.R. 26 aprile
1986, n. 131, col dettare il criterio dell’intrinseca natura e degli
effetti giuridici degli atti presentati a registrazione, attribuisce
rilievo preminente alla causa reale del negozio ed alla
regolamentazione degli interessi effettivamente perseguita dai
contraenti, anche se mediante una pluralità di pattuizioni non
contestuali, tra loro collegate (Sez. 5, n. 28064 del
24/11/2017; Sez. 5, n. 10216 del 18/05/2016; Sez. 5, n.
1955 del 04/02/2015);
Ric. 2016 n. 23099 sez. MT – ud. 06-12-2017
-3-

permessi per costruire nel 2009 e l’assunta effettuazione dei

che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Emilia Romagna, in
diversa composizione, affinché si attenga agli enunciati principi
e si pronunzi anche ,con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, in
diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle
spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

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