Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31102 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 30/11/2018), n.31102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. LAMORGESI Antonio Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1987-2017 proposto da:

INTERACCIAI S.P.A. C.F.(OMISSIS), in persona dell’ Amministratore

Delegato pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEGLI

SCIPIONI n.261/A, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO PETRETTI,

che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato GIUSEPPE CHIERICI;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. IN LIQUIDAZIONE C.F.(OMISSIS), in persona

del curatore fallimentare pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DEI DUE MACELLI n.47, presso lo studio dell’avvocato PAOLO

TODARO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

GIUSEPPE AMATO;

– controricorrente –

avverso il decreto n. cronol. 1444/2016 del TRIBUNALE di BRESCIA,

depositato il 13/12/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con decreto del 13 dicembre 2016 il Tribunale di Brescia ha respinto l’opposizione proposta da Interacciai S.p.A. allo stato passivo del Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione al fine di ottenere la collocazione in grado ipotecario di un proprio credito di Euro 195.434,22 che il giudice delegato aveva invece ammesso in chirografo giacchè fondato su un decreto ingiuntivo privo, al momento della dichiarazione di fallimento, dell’attestazione di cui all’art. 647 c.p.c..

2. – Per la cassazione del decreto Interacciai S.p.A ha proposto ricorso affidato a due motivi illustrati da memoria.

Il Fallimento (OMISSIS) S.r.l. in liquidazione ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto a seguito di erronea interlineatura del giudice delegato del verbale di verifica dei crediti del 28 ottobre 2014 in violazione dei requisiti di cui all’art. 46 disp. att. c.p.c..

Il secondo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 641,642,647 e 655 c.p.c. per mancato riconoscimento di credito con privilegio ipotecario portato dal decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ritualmente notificato e non opposto in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

RITENUTO CHE:

4. – Il Collegio ha disposto l’adozione della modalità di motivazione semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile.

5.1. E’ palesemente inammissibile il primo motivo, il quale non ha evidentemente nulla a che vedere con la denuncia di un vizio di violazione di legge, siccome invece prospettato dalla società ricorrente, giacchè non pone affatto in discussione il significato e la portata applicativa delle norme richiamate in rubrica, essendo viceversa volto a ribaltare l’affermazione in fatto svolta dal giudice del merito, il quale, a seguito di un giudizio, per l’appunto di fatto, non sindacabile in questa sede, ha affermato che: “gli importi e le descrizioni inizialmente proposte dal curatore risultano totalmente sostituiti mediante la loro integrale sottolineatura con la chiara indicazione dell’importo ammesso e l’aggiunta, tramite nota di richiamo (XX) in calce all’atto della motivazione adottata dal G.D.”.

A tale affermazione la ricorrente non ha dunque fatto altro che contrapporre la propria opinione, secondo cui “si contesta che tali interlineature siano pienamente intelligibili”.

5.2. – Il secondo motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c..

La ricorrente riconosce che l’attestazione di cui all’art. 647 c.p.c. è stata rilasciata dopo che il fallimento era già stato dichiarato.

A fronte di ciò essa si sforza di sostenere che il già avvenuto passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo per mancato opposizione, nonostante la mancata emissione del provvedimento previsto dall’art. 647 c.p.c., sarebbe sufficiente al riconoscimento del grado ipotecario: ma, così facendo, essa si disinteressa totalmente di una consolidatissima giurisprudenza di questa Corte, che non v’è ragione di riconsiderare, secondo cui: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c. venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi dell’art. 52 L. fall.” (Cass. 27 gennaio 2014, n. 1650; Cass. 31 gennaio 2014, n. 2112; in precedenza tra le tante Cass. 23 dicembre 2011, n. 28553; Cass. 13 marzo 2009, n. 6198). Solo nel corso del 2017 il principio è stato ribadito, senza pretesa di completezza, dalle ordinanze n. 23775, n. 25191, n. 20886, n. 18733, n. 17865, n. 16322, n. 16177, n. 16176, n. 15953, n. 13542, n. 14692, n. 14691, n. 14690, n. 13755, n. 13542, n. 12936, n. 12935, n. 10821, n. 10208, n. 6595, n. 6524, n. 684.

Il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, della prevista dichiarazione non è dunque opponibile al fallimento e pertanto non giustifica la collocazione del credito in grado ipotecario.

6. Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del Fallimento controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate, in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi ed il resto per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dichiarando, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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