Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31102 del 28/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 31102 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 17046-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
FREDA LUIGI ALESSANDRO;
– intimato-
avverso la sentenza n. 16/10/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata l’ 11/01/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI;
Rilevato:
F ()
Data pubblicazione: 28/12/2017
che la Corte, costituito il contraddittorio carnérale sulla
t
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima,
a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di Luigi Alessandro
Freda avverso l’avviso di liquidazione per l’imposta di registro,
per l’anno 2005;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha sostenuto che il
contribuente avrebbe comunque avuto diritto all’aliquota
agevolata, posto che il certificato era stato sostituito anche se
in ritardo;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, con il quale
l’Agenzia assume la violazione degli artt. 3, 4 e 5 I. n.
604/1954, in relazione all’art 360 n. 3 c.p.c;
che, a fronte del termine di decadenza di tre anni, il
contribuente avrebbe non solo prodotto, ma anche richiesto il
certificato oltre tale termine (ossia, dopo sei anni dalla
registrazione dell’atto) e solo in data successiva alla notifica
dell’avviso di liquidazione;
che l’intimato non ha resistito;
che il ricorso è fondato;
che, infatti, la CTR ha erroneamente affermato come la
mancata sostituzione del certificato nei termini avrebbe
determinato solo il pagamento della differenza di aliquota,
senza incidere sul diritto ad ottenere l’aliquota agevolata;
che, in realtà, in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di
terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà
Ric. 2016 n. 17046 sez. MT – ud. 05-12-2017
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del Lazio che aveva respinto il suo appello contro la decisione
contadina, dalla legge 6 agosto 1954, n. 604, il contribuente
che non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto
certifiCató ‘ definitivo- entro il prescritto termine decaderdiale di
tre anni dalla registrazione dell’atto, non perde il diritto ai
benefici qualora provi di aver operato con adeguata diligenza
richiedendola tempestivamente, e che il superamento del
predetto termine sia dovuto a colpa degli uffici competenti,
avendo gli stessi indebitamente ritardato il rilascio della
documentazione (Sez. 6-5, n. 21980 del 17/10/2014; Sez. 5,
n. 10406 del 12/05/2011; Sez. 5, n. 9159 del 16/04/2010);
che, pertanto, l’interessato è tenuto a presentare entro il
termine perentorio di tre anni il certificato definitivo, senza il
quale sono dovute le normali imposte di registro ed ipotecarie
(Sez. 6 – 5, n. 15489 del 26/07/2016; Sez. 6-5, n. 25438 del
17/12/2015);
che non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai
sensi dell’art. 384 c.p.c., la causa può essere decisa nel merito,
con la reiezione del ricorso introduttivo;
che le spese del giudizio devono essere interamente
compensate.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito, rigetto il ricorso introduttivo.
Compensa le spese del giudizio di merito e dichiara irripetibili
quelle di cassazione
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2017
Il PreJdnte
Dr. Marcell Iacobellis
allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile,