Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31102 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 28/11/2019), n.31102

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANZON Enrico – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

Dott. NOCELLA Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12655/2018 R.G. proposto da:

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, (C.F. (OMISSIS)) rappresentata e

difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso la quale è

domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

ECO.GE. S.r.l. in Liquidazione, (C.F. (OMISSIS)) con sede in

(OMISSIS), rapp.ta e difesa, giusta delega a margine del ricorso,

dall’avv. Pietro Piciocchi del Foro di Genova, elett. dom.ta presso

la Cancelleria della Corte di Cassazione in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 1482/04/17, depositata il 20 ottobre 2017 non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 giugno

2019 dal Cons. Nocella Luigi.

Fatto

FATTI DI CAUSA

In esito ad attività di controllo sul corretto utilizzo dei crediti d’imposta concessi ad esercenti attività di autotrasporto, l’Agenzia delle Dogane, Ufficio di Genova emetteva nei confronti della ECO.GE. s.r.l. in Liquidazione avviso di pagamento N. (OMISSIS) RU/2014, recuperando la somma di Euro 22.676,39 per credito accise dell’anno 2008, ritenuto tardivamente portato in compensazione il 16.01.2010, quindi oltre il termine indicato nell’art. 4 TUA, comma 3.

Prima la CTP di Genova e poi la CTR della medesima città, con la sentenza oggetto del presente giudizio, accoglievano il ricorso proposto dalla Società ECO.GE.: in particolare i Giudici d’appello, aderendo all’indirizzo giurisprudenziale di legittimità secondo il quale il provvedimento espresso che sostituisce, sia in senso confermativo che in senso di annullamento, il silenzio assenso già formatosi elimina gli effetti di quest’ultimo, rilevavano che, pur essendo vero che il termine per operare la compensazione ai sensi della L. n. 448 del 1997, art. 8 e D.Lgs. n. 241 del 1997, art. 17 doveva ritenersi decorso con lo scadere del 60 giorno dalla presentazione della dichiarazione concernente i consumi di gasolio dell’anno 2008 (quindi il 29 agosto 2009, in riferimento alla dichiarazione presentata il 29.06.2009), la sopravvenuta comunicazione da parte dell’Agenzia del provvedimento del 14.12.2009 che riconosceva il diritto al credito d’imposta era venuto ad elidere gli effetti del silenzio-assenso già maturato, determinando una nuova decorrenza del termine de quo.

L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ricorre per cassazione sulla base di due motivi.

Si è costituita la ECO.GE. s.r.l. in Liquidazione notificando controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia ricorrente deduce con il primo motivo violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, del D.P.R. n. 277 del 2000, artt. 3 e 4 nella versione vigente all’epoca dei fatti: invero, in assenza di comunicazione di espresso e tempestivo provvedimento da parte dell’Agenzia in merito all’istanza di riconoscimento del credito d’imposta esposto nella dichiarazione di consumo, il contribuente era già abilitato ad operare la compensazione, comunque nell’anno solare in cui il credito era sorto, ai sensi del D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2; sicchè la compensazione operata il 16.01.2010 era frutto di totale negligenza da parte della Società contribuente.

Con il 2 motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 241 del 1990, art. 20 e D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 2: il silenzio-assenso formatosi sull’istanza di riconoscimento del credito d’imposta di cui trattasi non preclude all’Amministrazione di emettere un provvedimento amministrativo di conferma del medesimo, che tuttavia non ha alcun effetto innovativo sul silenzio consolidatosi, specialmente considerando che il silenzio-assenso sarebbe una manifestazione ordinaria del potere di provvedere, a differenza del c.d silenzio-inadempimento nel quale si manifesterebbe la violazione dell’obbligo di provvedere.

Il primo motivo di ricorso è fondato.

Il D.P.R. 9 giugno 2000, n. 277, art. 4, comma 3, nella versione applicabile ratione temporis, è così formulato:” Gli esercenti nazionali tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi utilizzano il credito in compensazione entro il 31 dicembre dell’anno solare in cui è sorto per effetto delle disposizioni di cui al comma 2. Per la fruizione dell’eventuale eccedenza presentano richiesta di rimborso entro i sei mesi successivi a tale anno”. Il comma 2 richiamato prevede che alla scadenza del 60 giorno dal ricevimento, da parte dell’Agenzia delle Dogane, della dichiarazione relativa ai consumi dell’anno precedente, senza che il dichiarante abbia ricevuto comunicazione di eventuale diniego a seguito di controllo, “il medesimo può utilizzare l’importo del credito spettante in compensazione ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 1997, n. 241, art. 17, qualora ne abbia fatto richiesta”, salva la possibilità di annullamento da parte dell’Agenzia del silenzio-assenso illegittimamente formatosi.

In linea generale deve rilevarsi che, essendo la compensazione nel settore tributario un mezzo eccezionale di estinzione dei debiti, le norme che la prevedono debbono ritenersi di stretta interpretazione. Nel solco di tale principio, questa Corte ha già rilevato che il termine previsto dall’art. 4 comma 3, stante la categoricità della limitazione dettata dalle esigenze di controllo del gettito fiscale, deve ritenersi perentorio, e la peculiare disciplina della compensazione nella specifica materia finalizzata ad una maggiore pregnanza dei controlli di regolarità delle denunce (cfr. Cass. sez.V 8.03.2017 n. 5996; Cass. sez.VI-V 16.12.2016 n. 26085; Cass. 18.05.2012 n. 7879). A tale orientamento questo Collegio intende dare continuità con l’accoglimento del motivo articolato dalla ricorrente Agenzia, la quale ha giustamente rilevato che la CTR ha riconosciuto un’ipotesi di deroga a tale perentorietà (in virtù della sopravvenienza di comunicazione di conferma del diritto alla compensazione) non ricavabile dalla normativa ed in contrasto con le evidenziate linee sistematiche della disciplina della materia. Peraltro è evidente che la comunicazione di legittimazione alla compensazione, intervenuta ben oltre il termine concesso all’Agenzia per provvedere, non modificava la situazione giuridica della società contribuente. Infine la perentorietà appare ulteriormente confermata dalla circostanza che la norma concede all’operatore, che non abbia potuto o voluto avvalersi della compensazione nei termini tassativi imposti per fruirne, un ulteriore strumento di recupero del credito, e cioè l’istanza di rimborso da proporsi nel semestre successivo alla scadenza dell’anno solare nel quale può farsi ricorso alla compensazione.

Dalla conferma della perentorietà del termine imposto nel D.P.R. n. 277 del 2000, art. 4, comma 3 discende l’assorbimento del secondo motivo di ricorso, non residuando interesse alcuno dell’Agenzia ricorrente all’accertamento dell’inesistenza di una deroga al termine già dichiarato perentorio.

Accolto il ricorso nei sensi sopra esposti, la semplicità della vicenda, fondata su basi fattuali e cronologiche incontroverse, consente alla Corte di pronunciare nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c..

Invero è incontroverso, per come esposto nelle difese di entrambe le parti, che la ECO.GE. s.r.l. aveva presentato dichiarazione dei consumi di gasolio per autotrazione relativa all’esercizio 2008 in data 29.06.2009; che pertanto con lo scadere del 29.08.2009 si era formato il silenzio-assenso per poter procedere alla compensazione del credito d’imposta spettante con i debiti maturati nei confronti dell’Agenzia; che pertanto il termine perentorio per avvalersi della facoltà di compensazione scadeva il 31.12.2009, mentre la Società vi provvide soltanto con la dichiarazione periodica del 16.01.2010, e quindi nettamente al di là del termine perentorio previsto dalla legge. Ne consegue la legittimità del recupero effettuato dall’Agenzia ed il rigetto dell’originario ricorso proposto dalla Società innanzi alla CTP di Genova avverso l’avviso di pagamento con il quale detto recupero era stato intimato.

Mentre sussistono giusti motivi per compensare le spese dei precedenti gradi di giudizio, da ravvisarsi nella assenza all’epoca dei fatti di pronunce di legittimità circa la specifica questione e nel deciso orientamento assunto dai giudici di merito a favore della ricorrente originaria le spese della presente fase debbono far carico, nella misura indicata in dispositivo, alla controricorrente unitamente alle spese prenotate a debito.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e, assorbito il secondo, cassa e, decidendo nel merito, respinge il ricorso introduttivo del giudizio e condanna condanna la ECO.GE. s.r.l. in Liquidazione alla rifusione in favore dell’Agenzia ricorrente delle spese di questa fase del giudizio, che liquida in Euro 2.300,00, oltre spese prenotate a debito. Spese dei giudizi di merito compensate.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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