Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31101 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 05/06/2018, dep. 30/11/2018), n.31101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6101-2017 proposto da:

BANCA CARIGE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ARNO 88, presso lo studio

dell’avvocato CAMILLO UNGARI TRASATTI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DI CASALOTTI

53, presso lo studio dell’avvocato MATTEO MAZZAMURRO, rappresentato

e difeso dall’avvocato VINCENZO FU FRANCESCO RICCIARDI;

– controricorrente –

contro

D.V.O.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 50/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE SEZIONE

DISTACCATA di TARANTO, depositata il 09/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/06/2018 dal Consigliere Dott. MAURO DI MARZIO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. – Con sentenza del 9 febbraio 2017 la Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha dichiarato inammissibile l’appello, che ha peraltro altresì giudicato infondato, proposto da Banca Carige S.p.A. nei confronti di D.V.O. e S.M. contro la sentenza con cui il Tribunale di Taranto aveva dichiarato la nullità di una fideiussione e di un mutuo ipotecario stipulato tra le parti condannando la banca alla restituzione, in favore degli originari attori, delle somme versate in favore di essa, con accessori e spese.

Ha in particolare ritenuto la Corte territoriale, per quanto rileva, che i motivi non fossero dotati del necessario requisito di specificità, tanto più alla luce della formulazione dell’art. 342 c.p.c. nel testo novellato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, come convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n. 134.

2. – Per la cassazione della sentenza Banca Carige S.p.A. ha propostoricorso per sei motivi.

D.V.O. non ha spiegato difese, mentre S.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

3. – Il primo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia dell’art. 342 c.p.c. in relazione all’art. 113 c.p.c., nonchè insufficienza e contraddittorietà della motivazione.

Il secondo motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia degli artt. 1175 e 1176 c.c. in relazione agli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il terzo motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia degli artt. 428 e 1425 c.c. in relazione agli artt. 112,113,115 e 116 c.p.c., nonchè insufficiente e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il quarto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia degli artt. 1175 e 1176 c.c. in relazione agli artt. 112,113,115,116 c.p.c., nonchè insufficiente e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il quinto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia dell’art. 345 c.p.c., degli artt. 1322 e 1418 e del D.Lgs 1 settembre 1993, n. 385, art. 38, in relazione agli artt. 113,115 e 116 c.p.c. nonchè insufficiente e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio è stato oggetto di discussione tra le parti.

Il sesto motivo denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di norme di diritto, ossia del D.Lgs, n. 206 del 2005, in relazione agli artt. 112 e 113 c.p.c., nonchè insufficienza e/o omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

RITENUTO CHE:

4. – Il collegio ha autorizzato la redazione del provvedimento in modalità semplificata.

5. – Il ricorso è inammissibile in ragione dell’inammissibilità di tutti i motivi spiegati.

5.1. – Il primo motivo, volto ad attaccare la ratio decidendi posto a sostegno della decisione, ossia la ritenuta inammissibilità dell’impugnazione per mancanza del requisito di specificità dei motivi di cui all’art. 342 c.p.c., erroneamente formulato in riferimento all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, trattandosi all’evidenza di un ipotetico error in procedendo riconducibile invece al n. 4 della stessa disposizione, è inammissibile.

Non occorre soffermarsi approfonditamente sull’evoluzione del giudizio di appello e sulla sua trasformazione da mezzo di gravare in mezzo di impugnazione in senso stretto avente ad oggetto non già il rapporto controverso, bensì la sentenza impugnata (basterà rammentare Cass., Sez. Un., 23 dicembre 2005, n. 28498, citata anche nella sentenza impugnata, nonchè Cass., Sez. Un., 8 febbraio 2013, n. 3033, pronunciate in tema di riparto dell’onere probatorio in appello): è qui sufficiente rammentare che, se non altro, “nell’atto di appello deve affiancarsi alla parte volitiva una parte argomentativa, che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice” (da ultimo Cass., Sez. Un., 16 novembre 2017, n. 27199, che ha escluso che l’atto d’appello debba essere configurato come progetto alternativo di sentenza).

Nel caso in esame la stessa appellante ha riprodotto il contenuto del primo del secondo motivo d’appello, che constano all’evidenza della sola parte volitiva, in totale mancanza, per contro, di quella argomentativa. Nel primo motivo viene detto difatti che “la sentenza in oggi appellata appare viziata da ultrapetizione nella parte in cui ha statuito l’antigiuridicità del comportamento della banca odierna appellante sotto il profilo della buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto e sotto l’ulteriore profilo della violazione del principio di diligenza qualificata ai sensi degli artt. 1175 e 1173 c.c., nonchè per il mancato rispetto della normativa di vigilanza della Banca d’Italia…”; nel secondo motivo, viene affermato essere illogica e carente di motivazione “la sentenza di primo grado in merito alla domanda incardinata dagli attori di declaratoria di nullità e/o annullabilità dei contratti di fideiussione e di mutuo fondiario per assoluta mancanza di volontà degli attori e per incapacità ai sensi e per gli effetti degli artt. 428 e 1425 c.c.. Il giudice del tribunale, con una scarnissimo, per non dire assente, motivazione, ha dichiarato che “non appare dubitabile, in base al criterio di verosimiglianza, che i genitori, garanti, per il dramma familiare del momento, fossero “poco presenti” all’operazione negoziale”.

Come si diceva, dunque, i due motivi identificano le parti del provvedimento che la banca appellante ha inteso appellare, ma omettono totalmente di individuare gli errori nella ricostruzione del fatto ovvero le ipotetiche violazioni di legge che il primo giudice avrebbe commesso: e, cioè, non spiegano affatto perchè il Tribunale avrebbe errato nel giudicare invalida la pattuizione intercorsa tra le parti e per quale ragione la Corte d’appello avrebbe dovuto ribaltarla. In buona sostanza, dunque, l’appellante altro non ha fatto che sollecitare un nuovo esame “pieno” della controversia e non invece indirizzato dalle censure formulate, e, cioè, ha chiesto che il giudice d’appello operasse non già una revisio del giudizio del tribunale, ma rivalutasse integralmente la fondatezza della domanda originariamente spiegata, come se l’appello, per usare le parole di una dottrina tanto autorevole quanto ormai remota, fosse semplicemente il mezzo per passare da uno all’altro esame della causa.

Ciò detto, l’inammissibilità del motivo discende fin qui dall’art. 360 bis c.p.c., essendo la decisione del giudice d’appello del tutto conforme alla giurisprudenza di questa Corte.

Per il resto il motivo è inammissibile perchè aspecifico. Difatti il ricorso manca totalmente di illustrare per quale ragione terzo, quarto e quinto motivo di appello, ritenuti generici dalla Corte d’appello sarebbero stati invece conformi alla previsione dell’art. 342 c.p.c..

5.2. – Sono altresì inammissibili gli altri motivi, giacchè rivolti ad attaccare una motivazione svolta ad abundantiam.

E’ difatti cosa nota che: “Qualora il giudice, dopo una statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della potestas iudicandi in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare; conseguentemente è ammissibile l’impugnazione che si rivolga alla sola statuizione pregiudiziale ed è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretenda un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito, svolta ad abundantiam nella sentenza gravata” 6. – Le spese seguono la soccombenza. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore del controricorrente, delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 5.100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 5 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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