Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31101 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31101 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 15135-2016 proposto da:
GERMINARIO VINCENZO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA PORTUENSE 104, presso lo studio dell’avvocato ANTONIA
DE ANGELIS, rappresentato e difeso dall’avvocato VINCENZO
OPERAMOLLA;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– con troricorrente –

avverso la sentenza n. 2714/13/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della PUGLIA, depositata il
16/12/2015;

C L’

Data pubblicazione: 28/12/2017

+CT

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI;
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Vincenzo Germinario propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Puglia che aveva accolto l’appello dell’Agenzia delle
Entrate contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva accolto il
ricorso del contribuente, contro un avviso di accertamento
IRPEF, relativo all’anno 2007;
che, nella sua decisione, la CTR ha affermato che l’atto
accertativo sarebbe stato legittimamente emesso, per la
presenza dei presupposti di legge, mentre il contribuente non
avrebbe ottemperato all’onere della prova contraria;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo, il ricorrente si duole della violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973, ai sensi dell’art. 360
n. 3 c.p.c.: la CTR avrebbe erroneamente ritenuto corretto il
calcolo degli acquisti effettuati dal 2008 al 2011, sicché il
reddito accertabile in via sintetica sarebbe stato pari ad C
20.362,00;
che, coLsecondo, il Germinario assume la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973, dell’art. 115 c.p.c.,
dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 1, 7, 18 e 23 D.Lgs n. 546/1992,
ai sensi dell’art. 360 n. 3, c.p.c., giacché la CTR avrebbe

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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

ignorato la prova del possesso di una serie di!somme, fra l’altro
neppure contestate dall’Ufficio;
che l’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso;
che il. primo motivo dedotto dal ricorrente è infondato;
che l’Ufficio ha agito secondo il disposto del previgente art.38,

determini sinteticamente il reddito complessivo netto in
relazione alla .spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si
presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi
conseguiti, in quote costanti, nell’anno in cui è stata effettuata
e nei quattro anni precedenti; che in tal senso è l’orientamento
consolidato di questa Corte – ribadito di recente da Sez. 6-5, n.
12207 del 16 maggio 2017 e da Sez. 5, n. 1510 del 20 maggio
2017 (che il Collegio condivide e rispetto alla quale la sentenza
richiamata dal ricorrente, Sez. 6-5, n. 7147 del 12/04/2016,
costituisce precedente isolato), secondo cui la norma di cui
all’art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 legittima la
presunzione, da parte dell’amministrazione finanziaria, di un
reddito maggiore di quello dichiarato dal contribuente sulla
base di elementi indiziarì dotati dei caratteri della gravita,
precisione e concordanza richiesti dall’art. 2729 cod. civ. e, in
particolare, per quel che in questa sede interessa, in ragione
della spesa per incrementi patrimoniali, la quale si presume
sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in
quote costanti, nell’anno in cui e stata effettuata e nei quattro
precedenti;
che, in presenza di tale presupposto, la norma non impone
altro onere all’amministrazione ma piuttosto faculta (e onera) il
contribuente a offrire la prova contraria: prova testualmente
riferita, nel successivo comma 6, al fatto che «il maggior
reddito determinato o determinabile sinteticamente e costituito
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comma V, d.p.r. 600/ 1973, a mente del quale qualora l’Ufficio

in tutto o in parte , da redditi, senti o da redditi soggetti a
ritenuta alla fonte», con là espressa precisazione che «l’entità
di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da
idonea documentazione»;
che anche il secondo motivo è infondato;

contestazione, che si fonda sul carattere dispositivo del
processo, trova applicazione sul piano probatorio, ma non
anche su quello delle allegazioni poiché la specificità del
giudizio tributario comporta che la mancata presa di posizione
dell’Ufficio sui motivi di opposizione alla pretesa impositiva
svolti dal contribuente non equivale ad ammissione, né
determina il restringimento del

thema decidendum

ai soli

motivi contestati (Sez. 6-5, n. 13483 del 30/06/2016; Sez. 5,
n. 13834 del 18/06/2014);
che, per altro verso, con riguardo all’art. 2697 c.c., giova
osservare che, in tema di accertamento delle imposte sui
redditi, qualora l’ufficio determini sinteticamente il reddito
complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi
patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il
contribuente dall’art. 38, sesto comma, del d.P.R. 29
settembre 1973, n. 600, nella versione vigente

ratione

temporis, non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di

redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ma
anche l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che
costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa
contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o
soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (Sez. 5, n.
25104 del 26/11/2014);

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che, per un verso, nel processo tributario il principio di non

che la , CTR ha convenientemente motivato sul punto, con un
accertamento di fatto, che si sottrae al sindacato di questa
Corte, l’insufficienza della prova contraria; che al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente alla
rifusione delle spese processuali in favore della

che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’ad: 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.

Condanna LI ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
legittimità, che liquida, a favore dell’Agenzia delle Entrate, in
euro 2.000, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n..115 dei 2002,
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,
dello stesso articolo 13.

controricorrente, nella misura indicata in dispositivo;

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