Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31101 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 28/11/2019), n.31101

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – Consigliere –

Dott. GILOTTA Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 27184/2014, proposto da:

D.C.G., rappresentato, e difesoti dagli avv. Antonino Macera

del Foro di Teramo ed elettivamente domiciliato presso l’avv. Luigi

Sabatini, in Roma, piazza Crati, 20;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore,

rappresentata dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio

legale in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 553/2/14 emessa inter partes il

13 maggio 2014 dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo,

avente ad oggetto l’avviso di accertamento (OMISSIS) dell’Agenzia

delle Entrate di Teramo

Fatto

RILEVATO

CHE:

D.C.G., socia della Fanini s.r.l., ha impugnato l’avviso di accertamento sopra detto con il quale l’Agenzia delle Entrate di Teramo le ha contestato un maggior reddito I.R.PE.F. di Euro 5.599,00 in conseguenza della dichiarata indeducibilità, a carico della società, di costi per Euro 10.000,00, connessi ad un contratto di sponsorizzazione di una società dilettantistica sportiva e non documentati da mezzo di pagamento tracciabile.

Su appello dell’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Teramo – che aveva accolto l’impugnazione – la Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo ha rigettato la domanda della contribuente, ritenendo dirimente l’assenza di tracciabilità del pagamento posto a base del costo dichiarato.

Ricorre per la cassazione di questa sentenza la contribuente, che adduce due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Per la trattazione della causa è stata fissata l’adunanza in camera di consiglio del 29 maggio 2019, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c., e art. 380 bis 1 c.p.c., il primo come modificato ed il secondo introdotto dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. 25 ottobre 2016, n. 197.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 3 in relazione all’art. 112 c.p.c.” perchè la Commissione Tributaria Regionale sarebbe andata ultrapetita introducendo dubbi sull’effettività del costo sostenuto che l’Agenzia delle Entrate non avrebbe mai avanzato. L’accertamento sarebbe stato infatti motivato con riferimento alla L. n. 153 del 1999, art. 25, come modificato dalla L. n. 388 del 2000, che prevedeva decadenze e sanzioni in caso di pagamenti d’importo superiore a mille Euro eseguiti con mezzi di pagamento non tracciabili, ed era stato impugnato in quanto detto regime sanzionatorio non riguardava lo sponsor.

La doglianza è infondata.

La sentenza della Commissione Tributaria Regionale infatti, pur esponendo, ma solo per obiter dicta, velati dubbi sull’effettività della sponsorizzazione, ha sostanzialmente validato l’accertamento sulla base del principio – puntualmente richiamato dalla controricorrente – secondo il quale i costi dell’attività d’impresa sono deducibili se e in quanto documentati (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 109).

Così operando non è incorsa nel vizio di ultrapetizione, perchè la pronuncia adottata nulla ha aggiunto al motivo di gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza di primo grado che – come riferisce la stessa ricorrente (pag. 3) concerneva in fatto “che la C.T.P. di Teramo” fosse rimasta “silente sulla questione principale, cioè la dimostrazione della tracciabilità dei costi sostenuti dalla controparte, ed insistendo sulla carenza probatoria della spesa”. Questione che non aveva attinenza con la disciplina della L. n. 153 del 1999, attenendo al principio generale di deducibilità dei costi d’impresa.

Con il secondo motivo la ricorrente deduce “violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ex art. 360 c.p.c., n. 5, in relazione alla L. n. 133 del 1999, art. 25”.

La censura è inammissibile. Si applica al caso di specie il nuovo disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e la parte non deduce l’omesso esame di un fatto storico, ma una omessa valutazione (Cass., n. 8053 del 2014; Cass., n. 27415/2018).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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