Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31100 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31100 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA

sul ricorso 13758-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

SIRONI ALESSANDRO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
SICILIA 66, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
GIULIANI, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5097/1/2015 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
26/11/2015;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella carriera di consiglio
non partecipata del 05/12/2017 ‘dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia che aveva accolto l’appello di Alessandro
Sironi contro la decisione della Commissione tributaria
provinciale di Milano. Quest’ultima aveva respinto
l’impugnazione del contribuente contro gli avvisi di
accertamento in materia IRPEF, per gli anni 2006 – 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato a tre motivi;
che, col primo, l’Agenzia deduce la violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973 (nel testo anteriore
alle modifiche della I. n. 122/2010), in relazione all’art. 360 n.
3, giacché la CTR avrebbe erroneamente previsto come
condizione di validità dell’accertamento sintetico il previo
contraddittorio fisco/contribuente;
che, col secondo, la ricorrente lamenta violazione e falsa
applicazione dell’art. 38 DPR n. 600/1973 (nel testo anteriore
alle modifiche della I. n. 122/2010) nonché dell’art. 2697 c.c.,
ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.: ai fini dell’utile superamento
della presunzione di maggior reddito, non avrebbe potuto
ritenersi sufficiente la sola dimostrazione di una disponibilità
finanziaria derivante da redditi soggetti a ritenuta alla fonte da
parte del coniuge, dovendo il contribuente provare il
collegamento tra tale disponibilità e la spesa per incrementi
Ric. 2016 n. 13758 sez. MT – ud. 05-12-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

patrimoniali a suo carico accertati. In altri termini, sarebbe
altresì mancata la prova documentale di fatti rélativi all’entità
ed alla durata del possesso delle somme da parte del coniuge;
che, mediante l’ultimo motivo, l’Agenzia assume la nullità della
sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art.
ratio

decidendi, imperniata sulla disponibilità di C 25.000 da parte

del coniuge convivente sarebbe assolutamente carente o
meramente apparente, in quanto, anche maggiorando i redditi
dichiarati della somma attribuita al coniuge, sarebbe in ogni
caso residuato un ingente reddito nient’affatto giustificato;
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il terzo motivo, dotato di priorità logica, è infondato,
giacché la ratio decidendi della pronunzia impugnata non è
apparente, essendo basata sulla circostanza che il coniuge
convivente avesse percepito redditi assoggettati a tassazione
alla fonte, quale condizione idonea a dimostrare la correttezza
dei redditi dichiarati;
che il primo motivo è invece fondato;
che, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a
verifiche fiscali, l’Amministrazione finanziaria è gravata
esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo
generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena
l’invalidità dell’atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non
essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una
prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, solo ove
risulti specificamente sancito, come avviene per l’accertamento
sintetico in virtù dell’art. 38, comma 7, del d.P.R. n. 600 del
1973, nella formulazione introdotta dall’art. 22, comma 1, del
d.l. n. 78 del 2010, conv. in I. n. 122 del 2010, applicabile,
però, solo dal periodo d’imposta 2009, per cui gli accertamenti
Ric. 2016 n. 13758 sez. MT – ud. 05-12-2017
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36 D.Lgs n. 546/1992, ex art. 360 n. 4 c.p.c.: la

relativi alle precedenti ar4nualità (come nella specie) sono
legittimi anche senza l’instaurazione

del

contraddittorio

endoprocedimentale (Sez. 6 – 5, n. 11283 del 3_1/05/2016);
che anche il secondo motivo è fondato, giacché, in tema di
accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’ufficio

relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la relativa
prova contraria deve essere fornita dal contribuente con la
produzione di documenti, dai quali emerga non solo la
disponibilità all’interno del nucleo familiare di tali redditi, ma
anche l’entità degli stessi e la durata del possesso in capo al
contribuente interessato dall’accertamento (Sez. 6-5, n. 1332
del 26/01/2016);
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lombardia, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione.
P.Q.M.

La Corte rigetta il terzo motivo del ricorso, accoglie il primo ed
il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla
Commissione Regionale della Lombardia, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

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