Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3110 del 10/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 10/02/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 10/02/2020), n.3110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8443/2018 R.G. proposto da:

F.C., F.S. e F.M.C., in qualità

di eredi di F.M., rappresentati e difesi dall’Avv. Conti

Claudio, con domicilio eletto in Roma, via Stimigliano, n. 5;

– ricorrenti –

contro

ROMA CAPITALE (già Comune di Roma), in persona del Sindaco p.t.,

rappresentata e difesa dall’Avv. Maggiore Enrico, con domicilio

eletto in Roma, via del Tempio di Giove, n. 21, presso l’Avvocatura

capitolina;

– controricorrente –

avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 5258/17 depositata il 16

marzo 2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 gennaio

2020 dal Consigliere Mercolino Guido.

Fatto

RILEVATO

che F.C., F.S. e F.M.C., in qualità di eredi di F.M., hanno proposto ricorso per cassazione, per un solo motivo, illustrato anche con memoria, avverso la sentenza del 16 marzo 2017, con cui il Tribunale di Roma ha rigettato il gravame interposto dal loro dante causa nei confronti della sentenza emessa il 23 ottobre 2013 dal Giudice di pace di Roma, che aveva rigettato la domanda di riconoscimento dell’indennizzo per l’ingiustificato arricchimento proposta dall’appellante nei confronti del Comune di Roma, in relazione a prestazioni di custodia rese presso il deposito sito in via (OMISSIS) ed aventi ad oggetto autoveicoli rimossi dalla Polizia Municipale ed affidati al F.;

che ha resistito con controricorso Roma Capitale (già Comune di Roma).

Diritto

CONSIDERATO

che con l’unico, complesso motivo d’impugnazione i ricorrenti denunciano la violazione del giudicato esterno costituito dalle sentenze del Tribunale di Roma nn. 23448/06 e 14136/11, aventi ad oggetto identiche situazioni di fatto, in relazione alle quali è stato accertato che l’affidamento in custodia degli autoveicoli ha avuto luogo non già da parte dei concessionari del servizio di rimozione, ma degli agenti della Polizia Municipale, che hanno operato in qualità di organi dell’Amministrazione comunale, concretamente e consapevolmente avvalsasi delle prestazioni dell’attore per esigenze imposte dal D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 295, art. 215, comma 1;

che, ad avviso dei ricorrenti, il giudicato esterno è rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità, ove risultante da atti prodotti nel corso del giudizio di merito, e può essere fatto valere con il ricorso per cassazione, se formatosi successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata, nonchè accertato con cognizione piena anche attraverso il diretto riesame degli atti processuali, indipendentemente dalla valutazione compiuta dal giudice di merito;

che l’autorità del giudicato è inoltre assimilabile a quella degli atti normativi e la sua interpretazione deve aver luogo alla stessa stregua di quella delle norme giuridiche, con la conseguenza che la sua rilevazione non è subordinata ad una tempestiva allegazione e prova dei fatti costitutivi e non è soggetta a decadenze o preclusioni;

che non meritano accoglimento le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla difesa della controricorrente in relazione alla mancata indicazione della sentenza impugnata, all’omessa qualificazione del vizio lamentato dai ricorrenti, all’eterogeneità dei profili dedotti ed all’insussistenza dei presupposti per la configurabilità del vizio di motivazione;

che il ricorso, recante nell’intestazione e nelle conclusioni la puntuale indicazione del numero e della data di pubblicazione della sentenza impugnata, è volto infatti inequivocabilmente a far valere il contrasto tra la stessa ed altre due sentenze aventi efficacia di giudicato e riguardanti fatti identici, una delle quali anteriore all’instaurazione del presente giudizio e l’altra pronunciata nel corso dello stesso, sicchè, nonostante l’assenza della rubrica, risulta evidente la riconducibilità delle censure all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed il riferimento della violazione all’art. 2909 c.c.;

che il precetto contenuto nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, nel prescrivere che il ricorso contenga l’esposizione dei motivi per i quali si chiede la cassazione, con l’indicazione delle norme di diritto su cui si fondano, non impone l’adozione di formule particolari, e segnatamente l’an-teposizione di una rubrica allo svolgimento delle censure, essendo sufficiente che dall’illustrazione delle stesse possa desumersi, anche per implicito, l’individuazione dei testi legislativi e dei principi di diritto invocati (cfr. Cass., Sez. III, 14/06/2007, n. 13957; Cass., Sez. II, 7/03/2001, n. 3314);

che il motivo è peraltro infondato;

che infatti, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, affinchè il giudicato sostanziale formatosi in un giudizio operi all’interno di un altro instaurato successivamente, è necessario che tra la precedente causa e quella in atto sussista, oltre che identità di parti e di pe-titum, anche identità di causa petendi, per la cui individuazione rilevano non tanto le ragioni giuridiche enunciate dalla parte a fondamento della pretesa avanzata in giudizio, bensì l’insieme delle circostanze di fatto che la parte stessa pone a base della propria richiesta (cfr. Cass., Sez. lav., 25/06/2018, n. 16688; Cass., Sez. I, 24/03/2014, n. 6830);

che nella specie, pertanto, l’identità tra le parti del presente giudizio e quelle nei confronti delle quali sono state pronunciate le sentenze invocate, nonchè la somiglianza tra le situazioni di fatto dalle stesse accertate e quella allegata a sostegno della domanda proposta in questa sede non possono ritenersi sufficienti a giustificare l’affermazione dell’autorità di giudicato delle predette sentenze, le quali, avendo ad oggetto il pagamento d’importi richiesti per prestazioni eseguite nell’ambito di rapporti giuridici distinti da quello in esame, si riferiscono a domande contraddistinte da petita e causae petendi diverse da quella proposta nel presente giudizio (cfr. Cass., Sez. VI, 5/11/2019, n. 28404; 28/11/2017, n. 28427);

che il ricorso va pertanto rigettato, con la conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come dal dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in favore della contro-ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 100,00, ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso dallo stesso art. 1, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 10 febbraio 2020

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