Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3110 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14016-2016 proposto da:

CAMPIONE UNIVELA S.r.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato BRUGNOLI GRAZIANO, rappresentato e difeso

dall’Avvocato BATTAGLIOLA MASSIMILIANO giusta procura speciale

estesa in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 5359/67/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 7/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 29/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Campione Univela S.r.L. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia aveva respinto l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 147/2014 della Commissione Tributaria Provinciale di Brescia, che aveva respinto il ricorso avverso avviso di accertamento per rettifica catastale, con attribuzione della categoria D6 in luogo di quella proposta con DOCFA dalla contribuente, C2, per locali adibiti a centro sportivo e palestra annessi a struttura turistico alberghiera;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso;

la ricorrente ha depositato memoria difensiva.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. con il primo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 12, commi 2, 4 e 7) e si lamenta che la CTR abbia omesso di rilevare la nullità dell’accertamento impugnato per mancanza di sopralluogo da parte dell’ufficio prima che fosse emesso l’avviso di rettifica di rendita catastale;

1.2. la doglianza non ha pregio;

1.3. questa Corte ha chiarito, infatti, che in tema di classamento, l’attribuzione di rendita ai fabbricati a destinazione speciale o particolare, e specificamente quelli classificati nel gruppo catastale D), deve avvenire, come previsto anche dal D.P.R. n. 604 del 1973, art. 7, mediante “stima diretta”, senza che ciò presupponga, peraltro, l’effettuazione di un previo sopralluogo, potendo l’Amministrazione legittimamente avvalersi della valutazione, purchè mirata e specifica, delle risultanze documentali in suo possesso (cfr. Cass. nn. 8529/2019, 6633/2019);

2.1. con il secondo mezzo si lamenta violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12 ed omesso esame di punto decisivo della controversia per avere i giudici territoriali ritenuto la validità dell’avviso di accertamento sulla scorta di elementi prospettati dall’Ufficio solo nel corso del giudizio e non contenuti nell’atto impugnato;

2.2. in particolare, ci si duole che nella sentenza impugnata la CTR avrebbe dapprima affermato che per l’attribuzione della rendita l’Agenzia avrebbe effettuato un confronto con altri alberghi limitrofi e successivamente avrebbe fatto riferimento, a pag. 13 della seconda pagina, a motivi non contenuti nell’atto impugnato ed erroneamente valutati anche dal Giudice di prime cure;

2.3. la doglianza non ha parimenti pregio atteso che la CTR, nella parte della sentenza contestata dal contribuente, fa unicamente riferimento alla mancata necessità di sopralluogo per l’attribuzione della rendita catastale (“Tutti i dati e le caratteristiche intrinseche ed estrinseche dell’immobile da accatastare sono fornite dalla parte privata mediante la compilazione del mod. docfa e, di conseguenza, non necessita, anzi non è previsto, alcun sopralluogo; la rendita è sempre proposta dalla parte privata e deve venire confermata o rettificata dall’Ufficio del Territorio”), rilevando, inoltre, come anche dalla documentazione fotografica in atti trovasse conferma “l’operato dell’Ufficio” secondo cui “la struttura de qua porta solo il nome dell’ostello, ma di fatto è dotata di ogni tipo di servizio e caratteristiche che contrastano con tale denominazione”;

2.4. ne consegue che non sussiste alcuna alterazione del thema decidendum da parte della CTR mediante valutazione di elementi di fatto estranei all’atto impugnato;

3. in conclusione il ricorso va integralmente respinto;

4. le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 3.000,00, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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