Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3110 del 08/02/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 3110 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

ORDINANZA
sul ricorso 27267-2016 proposto da:
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE di CATANIA, in persona
del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di
CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato FEBO
BATTAGLIA;
– ricorrente contro
COMUNE di ACIREALE, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la
CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e
difeso dagli avvocati AGATA SENFETT, GIOVANNI
CALABRETTA;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 08/02/2018

avverso la sentenza n. 1560/2015 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 15/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 20/12/2017 dal Consigliere Dott. MARIA
GIOVANNA C. SAMBITO.

La Corte d’Appello di Catania ha rigettato il gravame
proposto dall’Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
(succeduta all’AUSL n. 3) avverso alla sentenza con la quale a)
era stata accolta la domanda avanzata dal Comune di Acireale
di rimborso delle somme corrisposte agli istituti convenzionati
a titolo d’integrazione delle rette di ricovero di anziani non
autosufficienti; b) era stata rigettata, perché generica, la
domanda volta a conseguire un controcredito relativo al
ricovero di soggetti presso RSA. Per la cassazione della
sentenza, ha proposto ricorso l’Azienda Sanitaria Provinciale di
Catania affidato a due motivi. Il Comune ha resistito con
controricorso. Le parti hanno, infine, depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Va,

preliminarmente,

disattesa

l’eccezione

d’inammissibilità del ricorso che risulta, tra l’altro, notificato nel
domicilio eletto, e va, inoltre, respinta l’istanza di rimessione
alle SU di questa Corte, avanzata dal controricorrente, in seno
alla memoria, non ravvisandosi alcun contrasto tra decisioni da
dirimere, tal non essendo le proposte del relatore di cui
.p .c., in tal senso invocate dal Comune,
)e
che costituiscono l’esplicitazione interlocutoria di una mera
all’art. 380 bis co 1

ipotesi di esito decisorio, niente affatto vincolante per il
Collegio.

Ric. 2016 n. 27267 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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FATTI DI CAUSA

2. Il primo motivo, rivolto a censurare la statuizione sub
a) di parte narrativa, pienamente ammissibile (Cass. SU n.
2951 del 2016) e correttamente dedotto, deduce la violazione
e falsa applicazione dell’art. 59 della L.R. Sicilia 18/5/1996 n.
33 che ha interpretato autenticamente l’art. 17 della LR

1910.
3. Il motivo va accolto nei seguenti termini. 4. Secondo la
giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9565 del 2017; n.
26289 del 2017; n. 28014 del 2017; n. 28325 del 2017), la
Regione Sicilia, nel procedere al riordino dei servizi e delle
attività socio- assistenziali del territorio di sua competenza con
la L. 9 maggio 1986, n. 22, ha attribuito, all’art. 16, ai comuni,
singoli o associati, la titolarità delle funzioni attinenti alla
predetta materia, tra le quali, a norma del successivo art. 17,
l’assistenza, a domicilio o mediante ricovero in strutture
protette, agli anziani non autosufficienti, assegnando alle unità
sanitarie locali il compito di assicurare i servizi di carattere
sanitario, integrativi dei servizi di competenza dei comuni.
L’art. 59 della L. R. n. 33 del 1996, avente espressamente
natura interpretativa del menzionato art. 17 della L.R. n. 22
del 1986, ha disposto, al comma 1, che l’integrazione della
retta giornaliera corrisposta dai comuni agli enti gestori di
strutture

residenziali

per

il

ricovero

di

anziani

non

autosufficienti sia assunta a carico del Fondo sanitario
regionale «entro il limite annuo di lire 500 milioni», ha
aggiunto, al comma due, che: «Per le finalità di cui al comma
1 il servizio dei comuni trasmette all’azienda unità sanitaria
locale di competenza copia del provvedimento di autorizzazione
al ricovero corredato della certificazione attestante il grado e la
natura della condizione di non autosufficienza. La notifica del
Ric. 2016 n. 27267 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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9/5/1986 n. 22, nonché dell’art 2697 c.c. e del TU n. 639 del

dispositivo al ricovero è effettuata entro cinque giorni
dall’adozione e comporta, se non l’obbligo per opposizione,
entro i successivi venti giorni l’obbligo per il comune di attivare
l’azione di rimborso della quota di retta giornaliera corrisposta
all’ente assistenziale a titolo di integrazione», prevedendo, al

«verificare nel termine sopra indicato il sussistere della
condizione di invalidità degli anziani ricoverati, avuto anche
riguardo al trattamento assistenziale curativo e riabilitativo
assicurato dall’ente in rapporto ai bisogni degli ospiti nonché, il
permanere, ai sensi della vigente normativa, dell’idoneità
igienico-sanitaria delle strutture ricoveranti».
5. Nel quadro di siffatta sistemazione normativa, risulta
evidente come: a) il credito del comune per l’integrazione
relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in favore di
anziani ricoverati in strutture protette costituisce un diritto che
trova fonte nella legge, ma che non è incondizionato, come
ritenuto dalla Corte territoriale, dovendo scontare il previsto
iter, che impone la tempestiva notifica del ricovero dell’anziano
entro cinque giorni, obbligo che si giustifica in funzione dei
compiti di valutazione dei relativi presupposti, riferiti a
particolari esigenze di singoli anziani, e dell’apprezzamento
delle condizioni e del grado di non autosufficienza, che non
necessariamente coincide col grado d’invalidità civile, e che è
rimessa alle attribuzioni dell’Azienda sanitaria, competente a
valutare la necessità di interventi sanitari di prevenzione, cura
e/o riabilitazione fisica e psichica dell’anziano, in modo da
discriminare tale componente da quella propria assistenziale,
anche ai fini della ripartizione dei relativi costi, che la norma
non predetermina in misura percentuale; b) tale costo va
contenuto entro i limiti delle disponibilità finanziarie che a tale
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comma 3, la facoltà dell’azienda unità sanitaria locale di

modalità di intervento, non connotata da urgenza o
emergenza, è possibile destinare: la relativa entità costituisce
l’effetto del bilanciamento tra l’esigenza di garantire agli
anziani non autosufficienti -come a tutti i cittadini- il diritto
fondamentale alla salute, nella misura più ampia possibile, con

fondi.
6. Da tanto sin qui affermato, consegue che l’Azienda cui è
demandato di assicurare i servizi integrativi, e contrariamente
a quanto dalla stessa postulato, è il soggetto obbligato a
sopportarne i costi, dovendo, al riguardo, aggiungersi che la
questione relativa al mancato riparto delle somme stanziate dal
Fondo sanitario attiene ai rapporti interni tra aziende sanitarie
e Regione senza incidere sulla posizione creditoria -esternadel Comune, che l’art. 59 della L.R. in esame non subordina a
tale concreto adempimento; laddove l’avvenuto
raggiungimento del tetto di spesa non costituisce un fatto
costitutivo del diritto, ma opera come un fatto estintivo della
pretesa, con la conseguenza che l’eventuale insufficienza di
quei fondi deve esser provata da chi la invoca, ovvero dalla
ASP (in termini, Cass. n. 9565 del 2017 cit. e Cass.
19/10/2016 n. 21068, che specifica come il credito del Comune
sia, appunto, subordinato alla condizione che siano stati
adempiuti gli oneri formali previsti dalla legge, di cui non si
occupa). 7. Sotto altro profilo, va rilevato che il richiamo al
principio secondo cui non può ritenersi decadenziale un termine
che tale non sia qualificato dalla legge non è qui pertinente, in
quanto se è vero in generale che i termini del procedimento
amministrativo devono essere considerati ordinatori, qualora
non siano dichiarati espressamente perentori dalla legge, è pur
vero che l’intenzione del legislatore non si ricava sempre e
Ric. 2016 n. 27267 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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quella di rendere compatibile la spesa sanitaria con l’entità dei

necessariamente dall’esplicita disposizione in tal senso,
potendo la natura perentoria esser desunta, proprio come va
fatto nella specie, anche implicitamente dalla ratio legis e dalle
specifiche esigenze di rilievo pubblico (nel caso in esame di
attivazione del procedimento di controllo, e dunque, di

adempimento in un arco di tempo prefissato è indirizzato a
soddisfare.
8. Alla stregua degli esposti principi, l’impugnata sentenza
è incorsa nel vizio che le è stato addebitato, per avere
riconosciuto il diritto al rimborso, senza accertare l’osservanza
dei termini per la notifica del dispositivo di ricovero e per
l’attivazione della procedura, il cui tema d’indagine è stato
affermato irrilevante. La sentenza va cassata, per i dovuti
accertamenti, ed i giudici del rinvio dovranno attenersi al
seguente principio di diritto: “il credito del comune per
l’integrazione relativa ai servizi di carattere sanitario erogati in
favore di anziani ricoverati in strutture protette costituisce un
diritto, per il cui conseguimento è necessario che l’Ente
territoriale adempia agli oneri formali previsti dalla legge, e
dunque dia la prova di aver notificato il ricovero dell’anziano
entro il termine cinque giorni, cui deve riconnettersi carattere
perentorio, poiché volto a segnare l’inizio del procedimento di
controllo ed in riferimento al quale è posto il dies a quo del
successivo termine di venti giorni per la proposizione
dell’opposizione da parte dell’Azienda sanitaria”. Ogni altra
questione resta assorbita.
9. Il secondo motivo, volto a censurare la statuizione sub
b), è inammissibile. Esso deduce, ai sensi del numero 3
dell’art. 360, co 1, c.p.c., per violazione di legge, un atto
formalmente amministrativo (Decreto Assessoriale n. 4527 del
Ric. 2016 n. 27267 sez. M1 – ud. 20-12-2017
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salvaguardia della finanza pubblica) che lo svolgimento di un

2004), e mira ad un diverso apprezzamento delle risultanze
processuali laddove, a fronte della statuizione di rigetto per
mancanza di prova contrappone l’avvenuto produzione di
imprecisata documentazione idonea a sostenere una diversa
conclusione; la censura relativa alla mancata ammissione della

relativo contenuto, ciò che preclude, anche, la valutazione della
sua decisività.
10. Il giudice del rinvio, che si indica nella Corte d’Appello
di Catania in diversa composizione, provvederà a liquidare le
spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo, rigetta il secondo, cassa e rinvia,
anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catania in diversa
composizione
Così deciso in Roma, il 20.12.2017

prova è generica, poiché non è associata dalla trascrizione del

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