Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3110 del 08/02/2011

Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3110

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. MERONE Antonio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Telecom Italia s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore,

elett.te dom.to in Roma, via Germanico 107, presso lo studio

dell’avv. Bultrini Nicola, rapp.to e difeso dall’avv. Potito Enrico,

giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

Comune di Trivento in persona del legale rapp.te pro tempore, rapp.to

e difeso dall’avv. Marinelli Domenico;

– resistente –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria

Regionale del Molise n. 46/2006/03 depositata il 21/7/2006 ;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla

relazione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Telecom Italia s.p.a. contro il Comune di Trivento e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il parziale accoglimento dell’appello proposto dalla Telecom Italia s.p.a. contro la sentenza della CTP di Campobasso n. 176/02/2003 che aveva parzialmente accolto il ricorso della Telecom avverso l’avviso di accertamento (OMISSIS) Tosap 1999. Per quanto rileva ai fini del presente ricorso la CTR affermava che l’omessa presentazione della denunzia ai fini Tosap, seppure non influente ai fini dell’applicazione e della determinazione dell’ammontare della tassa in questione, ha rilevanza sotto il profilo dell’onere probatorio talche’ l’ente impositore, in mancanza di dati forniti dal contribuente ben puo’ ricorrere a presunzioni per individuare l’entita’ dell’occupazione del sottosuolo pubblico…..Risulta quindi correttamente adempiuto l’onere probatorio da parte del Comune, mentre Telecom non ha fornito elementi idonei a confutare le ragioni dell’Ente. Il ricorso proposto si articola in unico motivi. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 38, 46, 47 e 50 e art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. L’art. 50 cit. non prevederebbe l’obbligo di dichiarazione annuale; l’Ente non potrebbe ricorrere a presunzioni per individuare l’entita’ dell’occupazione; erroneamente la CTR avrebbe escluso la carenza di motivazione dell’atto impugnato.

Le censure in ordine alla falsa applicazione degli artt. 46, 47 e 50 cit. vanno accolte alla luce dei principi espressi da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 9697 del 10/05/2005; Sentenza n. 10263 del 16/05/2005) secondo cui In tema di applicazione della tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP) in relazione alle occupazioni di soprassuolo per opere di scavi (temporanei) e di sottosuolo stradale per posa di condutture, cavi ed altri impianti o manufatti destinati all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi (permanenti), disciplinata dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 46 legittimamente la tassa e’ determinata sulla base delle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’occupazione, anziche’ tenendo conto della parte di soprassuolo e di sottosuolo effettivamente occupate, come stabilito dal successivo art. 47, qualora il destinatario della concessione non presenti la denuncia prevista dall’art. 50 per le occupazioni permanenti, non effettui versamenti, non fornisca alcuna indicazione, neanche dopo la notifica dell’avviso di accertamento e pretenda di non pagare sino a quando l’ente impositore non abbia dato la prova dei tempi impiegati e della quantita’ di soprassuolo e sottosuolo stradale da lui effettivamente occupata. In tal caso, la tassa non e’ determinata in base a presunzioni, ma in base agli atti, ossia a quanto specificamente richiesto ed autorizzato ed e’ interesse del contribuente, e quindi suo onere, fornire la prova dell’eventuale minore superficie occupata rispetto al progetto originario; nonche’ (Sez. 5, Sentenza n. 25479 del 20/10/2008 e Sez. 5, Sentenza n. 1974 del 01/02/2005) secondo cui In tema di tassa per l’occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), e con riguardo alle occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo connesse all’esercizio ed alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, il D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, artt. 46 e 47 (come modificati dal D.Lgs. 28 dicembre 1993, n. 566, art. 1), stabiliscono un criterio differenziato, ed agevolato, di determinazione della tassa (per ragioni di pubblica utilita’), di tipo forfetario, fondato sui parametri costituiti dalla lunghezza della strada e dalla parte di essa effettivamente occupata, e calcolato sulla base dell’unita’ di misura del chilometro lineare. Il concetto di “rete di erogazione di pubblici servizi”, cui il legislatore ha inteso attribuire un ruolo assorbente nella determinazione del particolare regime impositivo in esame, va inteso in senso unitario, con esclusione, pertanto, della possibilita’ di considerare (e di tassare) autonomamente i singoli segmenti di rete, con la conseguenza che gli arrotondamenti al chilometro, previsti dal citato D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 47, comma 2, vanno riferiti all’ultima” frazione di rete che non raggiunga l’unita’ di misura minima. Ne’ tale forfetizzazione con arrotondamento al chilometro lineare superiore puo’ essere effettuata con riferimento alle occupazioni ricomprese in ogni singolo atto di concessione, in quanto, da una parte, l’autonoma rilevanza attribuita ai singoli atti di concessione contrasta con il ruolo determinante assunto nel regime impositivo dal concetto unitario di “rete di erogazione di pubblici servizi”, e, dall’altra, il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 38 nel disciplinare l’oggetto della tassa, fa riferimento alle occupazioni di qualsiasi natura, effettuate anche senza titolo, ricomprendendovi quelle sottostanti al suolo, poste in essere con condutture e impianti di servizi pubblici gestiti in regime di concessione amministrativa, apparendo cosi’ evidente che il presupposto della tassa e’ costituito dal fatto materiale dell’occupazione del suolo e non dall’atto di concessione amministrativa in forza del quale l’occupazione stessa e’ stata compiuta.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

P.Q.M.

LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Molise.

Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011

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