Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3110 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017), n. 3110
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 716-2016 proposto da:
P.M.R., P.C., P.A.,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA TORRE DI PRATOLUNGO 11 presso
l’Ing. GIOVANNI TRAETTA, rappresentati e difesi dagli avvocati
DOMENICO CARACCIOLO e LUCIA BARONE, giusta delega a margine del
ricorso;
– ricorrenti –
contro
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO SpA, in persona del Legale Rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCANTONIO
COLONNA 54, presso lo studio dell’avvocato FEDERICO GARRITANO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ALDO CORVINO, giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2459/2015 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,
depositata il 29/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Corte di appello di Napoli, n. 2459 del 29 maggio 2015 del seguente letterale tenore:
P.A., P.M.R. e P.C. ricorrono affidandosi ad 1 motivo, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dai ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale di Napoli che ha definito il giudizio di opposizione avverso l’esecuzione e che dichiarava la litispendenza e compensava le spese del giudizio.
Resiste con controricorso la Banca Nazionale del Lavoro S.p.a..
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.
Con l’unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione ex art. 102 c.p.c. in quanto sia il Tribunale prima che la Corte d’Appello dopo, non hanno accertato che non era stata citata nel giudizio di opposizione all’esecuzione, anche l’Inps, a detta dei ricorrenti litisconsorte necessario.
Il motivo è inammissibile sia perchè generico sia perchè privo dei requisito richiesti dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6. Nel giudizio di legittimità è onere del ricorrente indicare con specificità e completezza quale sia il vizio da cui si assume essere affetta la sentenza impugnata. Sono inammissibili quei motivi che non precisano in alcuna maniera in che cosa consiste la violazione di legge che avrebbe portato alla pronuncia di merito che si sostiene errata, o che si limitano ad una affermazione apodittica non seguita da alcuna dimostrazione (Cass. 15263/2007).
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, nessuno ha depositato memoria.
3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.
4. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza.
Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 510,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017