Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 311 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 10/01/2017, (ud. 27/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 311

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1507-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLOS STATO, che la

rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

S.C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 79/40/2012 della COMMISSIONI, TRIBUTARIA

REGIONALE DI MILANO, emessa il 12/04/2012 e depositata il

17/05/2012;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. CRICENTI GIUSEPPE.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2003) fatto valere dalla contribuente nell’anno successivo, in quanto quest’ultima aveva omesso la dichiarazione I.V.A per l’anno di maturazione del credito, pur essendo ancora in termini per inserirla nella dichiarazione degli anni successivi, e pur non disconoscendo l’Agenzia stessa l’esistenza del credito IVA detratto.

Il Fisco, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento per il recupero della relativa somma, comprensiva di interessi e sanzioni.

La CTR ha ritenuto, invece, che il credito può utilmente essere fatto valere al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto, rigettando cosi l’appello del Fisco.

La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che, invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del diritto.

Più precisamente, osserva l’Agenzia che: “Il credito pacificamente non essendo stato dichiarato nell’anno in cui è maturato, non è utilizzabile in detrazione del debito di imposta in una dichiarazione successiva, a nulla rilevando che lo stesso sia, in ipotesi, effettivamente maturato”.

Non si e costituito il contribuente.

Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “La neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Deve dunque ritenersi infondato il primo motivo.

Con altro motivo, l’Agenzia denuncia omessa pronuncia sull’appello incidentale con il quale l’appellante contestava la decisione di primo grado quanto all’annullamento delle sanzioni. In realtà, l’accoglimento dell’appello principale, e l’affermazione della esistenza e non decadenza del credito ha costituito implicito rigetto dell’appello principale, volto a difendere le sanzioni da illegittima detrazione del credito IVA.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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