Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 311 del 09/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 311 Anno 2014
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 26629-2011 proposto da:
ASCIT – SERVIZI AMBIENTALI SPA(0105223046) in persona del
Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZA DELL’EMPORIO 16/A, presso lo
studio dell’avvocato BALDACCI GIANLUCA, che la rappresenta e
difende giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente contro
ROYALCARTA SRL, COMUNE di CAPANNORI;

– intimati avverso la sentenza n. 98/1/2010 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE del 16/03/2010,
depositata il 19/07/2010;

Data pubblicazione: 09/01/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
05/12/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

CARACCIOLO.

Ric. 2011 n. 26629 sez. MT – ud. 05-12-2013
-2-

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,

Osserva:
La “ASCIT — Servizi ambientali spa” (società incaricata del servizio di gestione dei
rifiuti urbani per conto del comune di Capannori) propone ricorso per cassazione
avverso la sentenza della CTR di Firenze con la quale —in accoglimento dell’appello
proposto da “Royalcarta srl” ed in riforma della decisione di primo grado che aveva
rigettato il ricorso della parte contribuente avverso avvisi di accertamento relativi a
TIA per gli anni dal 2001 al 2005- la Commissione ha ritenuto che gli avvisi di
accertamento in questione fossero illegittimi perché sottoscritti dal direttore generale
della ASCIT spa che è risultato privo del potere di firma per carenza di delega da
parte del presidente e legale rappresentante della ASCIT medesima.
La ASCIT spa ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a unico motivo.
La parte contribuente e l’Amministrazione comunale di Capannori non hanno svolto
attività difensiva.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore- può essere
definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (fondato sulla violazione degli art.1387 e 2396 cod
civ) la parte ricorrente si duole che il giudicante abbia ritenuto carente il potere di
firma in capo al direttore generale, senza avvedersi che nell’attribuzione delegata del
“potere di compiere tutti gli atti relativi all’emissione riscossione delle fatture” rientra
anche ogni attività propedeutica alla fatturazione stessa, alla definizione
dell’imponibile, e perciò qualsiasi atto relativo alle dichiarazioni di inizio, cessazione
e di variazione a fini TIA, nonché di recupero base imponibile e —dunquel’emissione degli atti di accertamento, che sono “una parte della tariffazione”. D’altra

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letti gli atti depositati

parte, sarebbe illogico che al direttore competesse l’emissione della fattura, che è
l’atto finale della tassazione, e che invece l’emissione dell’avviso di accertamento
facesse capo al presidente, che peraltro non ha competenze gestionali in materia di
tariffazione.
Il motivo dianzi riassunto appare inammissibilmente formulato per violazione del

del 08/04/2002) secondo cui:” Il ricorso per cassazione che contenga mere
enunciazioni di violazioni di legge o di vizi di motivazione, senza consentire,
nemmeno attraverso una sua lettura globale, di individuare il collegamento di tali
enunciazioni con la sentenza impugnata e le argomentazioni che la sostengono, ne’
quindi di cogliere le ragioni per le quali se ne chieda l’annullamento, non soddisfa i
requisiti di contenuto fissati dall’art. 366 n. 4 cod. proc. civ., e, pertanto, deve essere
dichiarato inammissibile”.
Ed invero, il motivo di impugnazione qui in esame non specifica in alcun modo in
quale parte e per quali ragioni sarebbe stato violato il disposto delle norme richiamate
in rubrica, così che è rimasto non identificato il collegamento logico tra le ragioni di
censura rivolte nei confronti della sentenza impugnata ed i precetti normativi che
sono stati richiamati a sostegno dell’impugnazione.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
inammissibilità.
Roma, 30 gennaio 2013

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che la sola parte ricorrente ha depositato memoria illustrativa, il cui contenuto non
induce questa Corte a rimeditare le ragioni poste dal relatore a sostegno della
proposta di decisione della controversia;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va rigettato;

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canone tante volte enunciato da questa Corte (per tutte Cass. Sez. L, Sentenza n. 5024

che le spese di lite non necessitano di regolazione, atteso che la parte vittoriosa
non si è costituita.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2013

Il Presidente

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