Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31099 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 12/09/2018, dep. 30/11/2018), n.31099

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22176-2017 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TUSCOLANA

1178, presso lo studio dell’avvocato NELIDE CACI, rappresentato e

difeso dagli avvocati MARIA RITA COLLURA e GIUSEPPE DANILE;

– ricorrente –

contro

AUTOLINEE GALLO S.R.L., in persona dell’amministratore delegato,

elettivamente domiciliata in ROMA VIALE GIULIO CESARE 23, presso lo

studio dell’avvocato CARLO BOURSIER NIUTTA, che la rappresenta e

difende unitamente agli avvocati, ANTONIO ARMENTANO, VALERIO SCELFO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 640/2017 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, del

12 /07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/09/2018 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO

FERNANDES.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 12 luglio 2017, la Corte di Appello di Palermo confermava la decisione del Tribunale in sede di rigetto dell’opposizione proposta – ai sensi della L. 28 giugno 2012, n. 92, art. 1, comma 51, – da C.C. avverso l’ordinanza che aveva respinto il ricorso ex citata L. n. 92 del 2012 art. 1, comma 48, con il quale il predetto aveva impugnato il licenziamento disciplinare intimatogli dalla Autolinee Gallo s.r.l., di cui era dipendente con mansioni di autista, per aver aggredito il marito di una viaggiatrice, all’interno dei locali dell’agenzia che vendeva i titoli di viaggio della società datrice di lavoro, afferrandolo per il collo e sbattendolo contro il vetro della biglietteria, alla presenza di diverse persone, così determinando un ritardo della partenza dell’autobus di quaranta minuti rispetto all’orario previsto;

che, ad avviso della Corte, dalla espletata istruttoria – come già correttamente ritenuto dal giudice di primo grado – era emersa la prova dei fatti addebitati al C. che erano di gravità tale da interrompere il vincolo fiduciario tra lavoratore e società datrice di lavoro;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso il C. affidato a tre motivi cui resiste la società con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che entrambe le parti hanno depositato verbale di conciliazione giudiziale del 30 maggio 2018.

Diritto

CONSIDERATO

che dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto dal lavoratore e dal rappresentante delle Autolinee Gallo s.r.l., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente anche la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, dichiarando il C. di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla presente controversia e la società di procedere al pagamento di una somma lorda di Euro 35.000,00 a vario titolo (specificati nel verbale) e, comunque, a definizione di ogni pretesa del lavoratore;

che il Collegio, pertanto, dichiara cessata la materia del contendere; che, in ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di cassazione tra le parti;

che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) art. 1, comma 17, essendo il presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi del citato art. 13, comma 1 quater, collegato al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante, del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014) che qui non ricorre.

P.Q.M.

La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le spese del presente giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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