Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31096 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31096 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 27704-2016 proposto da:
MIRAGLII-k ALDO, MIRAGLIA COSTANZA, MIRAGLIA ANNA
LUISA, MIRAGLIA LUCIA, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEI PRATI FISCALI n.321, presso lo studio dell’avvocato
DARIO . M_ASINI, rappresentati e difesi dall’avvocato MARIO
SALADINO;

– ricorrente contro
CURATELA DEL FALLIMENTO MIRAGLIA ALDO S.R.L.
P.I.04121790820, in persona del curatore fallimentare, elettivamente
domiciliato in ROIVIA piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato ALESSANDRO
REALE;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- con troricorren te avverso la sentenza n. 1518/2015 della CORTE D’APPELLO di
P_ALERMO, depositata il 19/10/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA

RILEVATO
– che i ricorrenti hanno proposto ricorso, sulla base di due motivi,
avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo del 19 ottobre
2015, che ha respinto l’impugnazione avverso la decisione di primo
grado, la quale aveva condannato in solido i convenuti al risarcimento
del danno in favore della curatela, ai sensi dell’art. 146 legge fall., nella
misura di € 1.457.268,62, oltre accessori;
– che la procedura ha depositato il controricorso;
– che sono stati ritenuti sussistere i presupposti di cui all’art. 380bis c.p.c.;
– che le parti hanno depositato le memorie;
CONSIDERATO
– che, come rileva anche la controricorrente in memoria, il ricorso
è stato depositato il 9 dicembre 2016, mentre il termine di cui all’art.
369 c.p.c. è scaduto il 7 dicembre 2016;
– che, a norma dell’art. 369 c.p.c., il ricorso deve essere invero
depositato nella cancelleria della corte, «a pena d’improcedibilità, nel termine
di giorni venti dall’ultima notificaione alle parti contro le quali è proposto»;
– che questa Corte ha affetinato come all’uopo non occorra
eccezione di improcedibilità del controricorrente (Cass., ord. 29
novembre 2016, n. 24178);
– che le spese seguono la soccombenza;

Ric. 2016 n. 27704 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

NAZZICONE.

- che deve provvedersi alla dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115;

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna in solido i
ricorrenti al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese

alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati
in C 100,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-

quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2017.

del giudizio di legittimità, che liquida in C 7.200,00 per compensi, oltre

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