Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31095 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. VI, 30/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 30/11/2018), n.31095

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3441-2017 proposto da:

P.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ENNIO QUIRINO

VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO BARRELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROSELLA OPPO giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE ARBOREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AULO PLAUZIO,

5, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO CUTRONA, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA MARIA URRU giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 924/2016 del TRIBUNALE di ORISTANO, depositata

il 15 novembre 2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 luglio 2018 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO;

Lette le memorie depositate dal controricorrente.

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

P.P. ricorre, con sei motivi, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Oristano, depositata il 15 novembre 2016 e notificata il 18 novembre 2016, che, in riforma della sentenza del G.d.P. di Terralba n. 17 del 2013, ha rigettato l’opposizione proposta dal predetto P. avverso il verbale di contestazione elevato dalla Polizia Municipale del Comune di Arborea in data 27 novembre 2008, per violazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 142, eccesso di velocità rilevato a mezzo di dispositivo elettronico lungo la strada provinciale n. (OMISSIS).

Il Tribunale, dopo avere ritenuto ammissibile l’appello ex art. 342 c.p.c., ed escluso la ricorrenza dei requisiti per la decisione ex art. 348 ter c.p.c., escludeva altresì che potesse opporsi un giudicato interno, per non avere il Comune contestato anche i motivi originari di opposizione, reputati però assorbiti dal Giudice di Pace.

Quanto al merito, riteneva fondato il motivo di gravame con il quale si denunciava la violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere il giudice di prime cure accolto l’opposizione sulla base del rilievo della mancanza della delibera comunale avente ad oggetto l’autorizzazione alla installazione dell’apparecchio rilevatore della velocità, in quanto non costituiva oggetto dell’originaria opposizione.

Infatti, richiamati i principi propri del giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione, rilevava che la circostanza de qua era stata invocata dall’opponente solo con le note autorizzate ex art. 320 c.p.c., così che si configurava alla stregua di una domanda nuova, proposta tardivamente, e come tale inammissibile.

Tuttavia, una volta riformata la sentenza di prime cure sul punto, riteneva che, anche a voler esaminare i motivi di opposizione originariamente proposti, le doglianze dell’opponente non potessero avere seguito.

A tal fine disattendeva l’eccezione di nullità del contratto di noleggio delle apparecchiature di rilevazione della velocità, concluso dal Comune con una società, ritenendosi che anche a voler ravvisare l’invalidità del contratto, la patologia non si ripercuoteva sulla legittimità dell’accertamento dell’infrazione. Quanto alla deduzione dell’illegittimità per la mancata contestazione immediata, anche per la motivazione insufficiente, illogica e contraddittoria del verbale opposto per non essere stata data comunicazione del provvedimento prefettizio concernente l’installazione della postazione fissa di rilevamento della velocità, reputava che la contestazione differita era legittima ricorrendo le condizioni di cui all’art. 201 C.d.S., comma 1 bis, lett. f), come emergeva dal decreto del Prefetto prodotto dal Comune in corso di causa.

In merito alla diversa contestazione circa la carenza di legittimità dell’organo accertatore, osservava che la strada ove si era verificata l’infrazione rientrava nell’ambito territoriale del Comune e quindi legittimamente la polizia municipale poteva rilevare l’illecito contestato.

Circa la diversa questione relativa alla mancata sottoscrizione del verbale, rilevava che in base alla normativa vigente l’apposizione di forma autografa ben può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, come appunto avvenuto nella fattispecie.

Inoltre deduceva che l’accertamento era stato condotto tramite apparecchiature regolarmente omologate, e sottoposta a verifica e taratura appena cinque mesi prima dell’infrazione contestata, sicchè riteneva che non potesse avere incidenza il recente intervento della Corte Costituzionale di cui alla sentenza n. 113 del 2015, dovendosi escludere che nel breve lasso di tempo trascorso si fossero verificati eventi tali da minare l’attendibilità delle rilevazioni eseguite con l’apparecchiatura in questione.

Infine, e sempre in risposta ad un motivo di opposizione, ricordava che l’infrazione era stata accertata da un ufficiale della polizia municipale, e non da personale della società che aveva noleggiato i macchinari, essendo altresì esclusa la dedotta violazione della riservatezza e della disciplina in tema di trattamento dei dati personali.

Il Comune di Arborea resiste con controricorso.

In limine litis occorre rilevare che risultano tardivamente depositate le memorie del ricorrente sicchè delle stesse non è possibile tenere conto ai fini della decisione.

Anche Alla luce della specifica deduzione articolata dal controricorrente nelle memorie depositate in prossimità dell’udienza, il ricorso, trattandosi peraltro di questione rilevabile d’ufficio deve essere dichiarato improcedibile per la violazione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2.

Infatti, pur avendo la stessa parte ricorrente dichiarato che la sentenza impugnata le è stata notificata a mezzo PEC in data 18 novembre 2016 (a fronte della sua pubblicazione avvenuta in data 15 novembre 2016), non risulta però depositata copia autentica con la relazione di notificazione, avendo la parte solo depositato copia della sentenza di appello, ma senza però che sia stata versata in atti anche la relata di notifica, ed in particolare il messaggio di avvenuta ricezione con relativa attestazione di conformità.

A tal fine va richiamato l’orientamento di questa Corte per il quale, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita con modalità telematiche, per soddisfare l’onere di deposito della copia autentica della relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddetta notifica, deve estrarre copie cartacee del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e della relazione di notificazione redatta dal mittente dalla L. n. 53 del 1994, ex art. 3-bis, comma 5, attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali delle copie analogiche formate e depositare nei termini queste ultime presso la cancelleria della Corte (Cass. n. 24442/2017; Cass. n. 17450/2017; Cass. n. 6657/2017).

Trattasi peraltro di orientamento che è stato di recente ribadito da questa Sezione con l’O. n. 30765 del 2017, che dando conto della necessità di contemperare i principi del processo telematico con le peculiarità del giudizio di cassazione, ha ribadito che se il destinatario della notifica del provvedimento impugnato intende proporre ricorso per cassazione, dovrà depositare nella cancelleria della Corte copia analogica del messaggio di posta elettronica ricevuto e dei relativi allegati, atto impugnato e relazione di notifica, e dovrà attestare la conformità di tali documenti cartacei agli originali digitali.

L’autenticazione del messaggio p.e.c. è poi necessaria, perchè solo di lì si evince giorno e ora in cui si è perfezionata la notifica per il destinatario, essendo altresì necessaria l’autenticazione dei suoi due allegati: relazione della notificazione a mezzo p.e.c. e provvedimento impugnato autenticato dall’avvocato che ha provveduto alla notifica, in quanto solo così si adempie a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., laddove richiede, a pena d’improcedibilità, il deposito di “copia autentica della sentenza o della decisione impugnata con la relazione di notificazione, se questa è avvenuta”.

Pertanto l’avvocato che propone un ricorso per cassazione, anche quando il provvedimento impugnato gli è stato notificato con modalità telematiche, ha gli strumenti per procedere agli adempimenti richiesti, a pena di improcedibilità, dall’art. 369 c.p.c., e quindi, qualora, trascorsi venti giorni dalla notificazione del ricorso per cassazione non siano state depositate le copie analogiche dei suddetti documenti digitali, corredate dalla attestazione di conformità, nel senso sopra indicato, e qualora le stesse, con attestazione di conformità, non siano state depositate dal controricorrente o non siano comunque agli atti, il ricorso è improcedibile, senza che l’improcedibilità possa essere sanata da una produzione successiva alla scadenza del termine di venti giorni dalla notifica.

In assenza di tali documenti il ricorso pertanto deve essere dichiarato improcedibile.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato improcedibile, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – L. di stabilità 2013), che ha aggiunto il T.U., art. 13, comma 1-quater, di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso improcedibile e condanna il ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi Euro 600,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15% sui compensi e accessori di legge;

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente del contributo unificato dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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