Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31094 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31094 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 23876-2016 proposto da:
COMUNE di VALDINA, in persona del Sindaco, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIALE REGINE MARGHERITA 93, presso
lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PASSANITI, rappresentato e
difeso dall’avvocato ANDREA MORI POMETTI;

– ricorrente contro
LIVIO ANTONINO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
GIULIO CESARE, 6, presso lo studio dell’avvocato MARCELLO
MELANDRI, rappresentato e difeso dall’avvocato GAETANO
BARRESI;

– controricorrente –

Data pubblicazione: 28/12/2017

nonché contro
CALIRI CARMELO;

– intimato avverso la sentenza n. 446/2016 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che il Comune di Valdina ha proposto ricorso, sulla base di due
motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina del 20
luglio 2016, la quale ha respinto l’impugnazione proposta contro la
decisione del Tribunale della stessa città, che aveva condannato in
solido il Comune di Valdina e l’ing. Carmelo Caliri al pagamento in
favore di Antonino Livio della somma di € 443.857,18, oltre accessori,
a titolo di risarcimento del danno per la sospensione dei lavori
appaltati;
– che si difende il Livio con controricorso;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la
trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che le parti hanno depositato le memorie;
CONSIDERATO
– che il primo motivo — il quale deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 53, 54 e 89 r.d. 25 maggio 1895, n. 350, per
avere la corte del merito ritenuto tempestiva la riserva formulata
dall’impresa — è manifestamente fondato;
– che, invero, risulta accertato, in punto di fatto, come il Livio, a
fronte della sospensione dei lavori con verbale del 30 gennaio 1992,
Ric. 2016 n. 23876 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

MESSINA, depositata il 20/07/2016;

formulò la riserva in via generica nel verbale di ripresa degli stessi il 6
dicembre 1995, senza concretarla poi nei quindici giorni successivi, e
neppure, inoltre, all’atto della prima sottoscrizione del registro di
contabilità avvenuta il 15 marzo 1996, ma solo in un momento ancora
successivo, unico in cui (mediante la lettera del 29 marzo 1996) sciolse

importi;
– che la sentenza impugnata, dopo avere correttamente rilevato che
è onere dell’impresa inserire la riserva anche generica contestualmente
alla insorgenza e percezione del fatto dannoso, mentre il quantum può
essere successivamente indicato nel termine di legge, e che dunque
l’impresa nella specie non era onerata della iscrizione della riserva nello
stesso verbale di sospensione dei lavori, ha poi affermato che ad
esplicitare la riserva, apposta nel verbale di ripresa dei lavori, sarebbe
stata sufficiente l’indicazione contestuale del “valore economico giornaliero
de/fermo dei lavori”, senza ulteriore specificazione, poi avvenuta solo il
29 marzo 1996;
– che, tuttavia, ciò contrasta con il principio, più volte affermato da
questa Corte, secondo cui l’art. 54 del citato regolamento per la
direzione, la contabilità e la collaudazione dei lavori pubblici (vigente
ratione temporis)

il quale dispone che, in presenza di una riserva,

l’appaltatore sia onerato di indicare «nel termine di quindici giorni ( ..) con
precisione le cifre di compenso cui crede di aver diritto, e le ragioni di ciascuna
domanda» — va interpretato nel senso che la «riserva generica, che sia stata
iscritta in un documento diverso dal registro di contabilità, come nel caso del
verbale di ‘ripresa dei lavori, soggiace dunque alla medesima regola dettata per

z

quella iscritta nel registro di contabilità, perché questa possa assolvere la fun ione
sua propria, già indicata; e anche in tal caso l’espliciAnione della riserva è
soggetta al termine indicato nell’art. 54 r. d. n. 350 del 1895, trascorso il quale
Ric. 2016 n. 23876 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-3-

la riserva, indicando le singole voci di danno lamentato ed i relativi

opera la decaden.za ivi prevista» (Cass. 24 maggio 2012, n. 8242; Cass. 18
marzo 2016, n. 5438; v. pure Cass. 11 febbraio 2000, n. 1515);
– che ciò è in quanto, come anche le S.U. hanno ribadito,
l’appaltatore

che, nel corso dell’esecuzione del contratto, faccia

richiesta di pagamento di maggiori compensi, indennizzi o rimborsi,

citato, che manifesta la trasparente ratio legis di imporre la subitanea
emersione di ogni ragione di credito ulteriore che l’appaltatore intenda
avanzare nei confronti del committente, per fini di tutela della P.A., la
quale deve essere posta in grado sia di effettuare tempestivamente le
necessarie verifiche e acquisire gli opportuni elementi istruttori per
contrastare, se del caso, le pretese della controparte, sia di valutare nel
perseguimento di fini di interesse pubblico, la convenienza di recedere
dal rapporto ovvero di mantenerlo in vita (Cass., sez. un. 3 dicembre
2014, n. 25571);
– che, invero, è stato anche chiarito che l’onere per l’appaltatore di
tempestiva iscrizione della riserva per i maggiori costi sostenuti e/o per
il pregiudizio derivatogli dalla sospensione sorge sin dal momento in
cui la potenzialità dannosa della stessa risulti concretamente percepibile
secondo un criterio di ordinaria diligenza: tale momento, pertanto, non
va necessariamente collegato alla cessazione della sospensione ed alla
ripresa dei lavori, ma può coincidere con la data di inizio della
sospensione medesima (che si manifesti, ad es., fin dall’origine
illegittima) od intervenire nel corso di questa;
– che solo in tali ipotesi (ovvero in presenza del c.d. “fatto
dannoso continuativo”) — in cui il perdurare nel tempo della situazione
potenzialmente dannosa che ha dato luogo all’iscrizione della riserva
renderebbe impossibile o estremamente difficoltoso per l’appaltatore
quantificare il pregiudizio subito entro il termine di quindici giorni
Ric. 2016 n. 23876 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-4-

è tenuto a iscrivere la riserva immediatamente, ai sensi dell’art. 53 r.d.

previsto dal citato art. 54, comma 3 — la giurisprudenza ammette che la
riserva possa essere esplicitata anche nelle successive registrazioni o,
nel caso in cui la puntuale determinazione del quantum non sia ancora
possibile, in sede di chiusura del conto finale;
– che, viceversa, allorché, come avvenuto nel caso di specie, il fatto

cessare, non ricorre più alcuna ragione impeditiva della concreta
quantificazione del danno e l’appaltatore, che ha avuto modo, durante
il tempo trascorso dall’inizio alla fine del periodo di sospensione, di
valutare i maggiori costi e le perdite subite per effetto della stessa, è
tenuto ad esplicitare la riserva entro il termine di legge (Cass. 11
dicembre 2013, n. 27731);
– che, nella specie, la riserva nel verbale di ripresa dei lavori fu
formulata in data 6 dicembre 1995, onde avrebbe dovuto essere
esplicata entro i quindici giorni successivi: per contro, l’appaltatore
ha proceduto tardivamente all’esplicazione delle riserve solo in data
29 marzo 1996: come se la reiterazione della sottoscrizione con
riserva del registro di contabilità, avvenuta il 15 marzo 1996, avesse
riaperto il termine di legge (in termini, cfr. la già ricordata Cass. 18
marzo 2016, n. 5438);
– che il secondo motivo — il quale deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 1223 e 2697 c.c., 20 d.m. 29 maggio 1895, 14
1.n. 741 del 1981 ed omesso esame in ordine alla quantificazione
dell’importo — è assorbito;
– che, dunque, in accoglimento del primo motivo, la sentenza
impugnata deve essere cassata, con rinvio alla Corte d’appello di
Messina, in diversa composizione, perché applichi i principi esposti, ad
essa demandando anche la liquidazione delle spese del giudizio di
legittimità;
Ric. 2016 n. 23876 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-5-

continuativo potenzialmente pregiudizievole sia ormai venuto a

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia innanzi alla Corte d’appello di
Messina, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle
spese del giudizio di legittimità.
^

(Magd

Il Px9i
/sd vite-

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA