Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31093 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31093 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

Data pubblicazione: 28/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 20867-2016 proposto da:
VARANO DANIELA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
PORTUENSE n.104, presso ANTONIA DE ANGELIS,
rappresentata e difesa dall’avvocato ANTONINO MIRONE
COSTARELLI;

– ricorrente contro
LEONE GIUSEPPE, VARANO IMMACOLATA, FICHERA
GIUSEPPE, COLIBRI’ S.R.L.;

– intimati avverso la sentenza n. 228/2016 della CORTE D’APPELLO di
CATANIA, depositata il 09/02/2016;

y/-3

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.
RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di sei
motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Catania del 9
febbraio 2016, la quale ha confermato la sentenza di primo grado, che
aveva accertato l’esistenza della intestazione fiduciaria, in capo a
Daniela Varano e per conto di Giuseppe Leone, della quota
rappresentativa del 50% del capitale sociale della Colibrì s.r.1.;
– che non svolgono difese gli intimati;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la
trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso;
RITENUTO
– che va dichiarata l’estinzione del giudizio, senza pronuncia sulle
spese, non essendosi difeso l’intimato;
– che la declaratoria di estinzione del giudizio esclude l’applicabilità
dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo
della parte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari al
contributo unificato già versato all’atto della proposizione
dell’impugnazione (Cass., ord. 30 settembre 2015, n. 19560);
P.Q.M.
La Corte dichiara il giudizio estinto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2017.

v

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