Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31093 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 28/11/2019), n.31093

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRUCITTI Roberta – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello Maria – rel. Consigliere –

Dott. PERINU Renato – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 24458/2014 R.G. proposto da

V.M.P., con l’avv. Rosamaria Nicastro, con domicilio in

Roma via Crescenzio n. 14, presso lo studio “Di Tanno e Associati

Studio Legale Tributario”.

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ed ivi domiciliata in via dei Portoghesi, n.

12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale per il

Lazio – Roma n. 1894/9/14, pronunciata in data 20 marzo 2014 e

depositata il 26 marzo 2014, non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio

2019 dal Consigliere Fracanzani Marcello Maria;

Fatto

RILEVATO

1. Parte contribuente, è proprietaria in comunione indivisa con altri familiari di alcuni appezzamenti di terreno in agro di Palestrina, oggetto di alcune trasformazioni edilizie, scandite dalla sequenza temporale di seguito ricostruita ai fini del decidere.

a. L’intero compendio immobiliare era ricompreso in zona di variante parziale al PRG che si perfezionava il 12. Dicembre 2001, trovando qualificazione come ZTO (zona territoriale omogenea ex D.M. 1 aprile 1968 s.n.) di tipo “C”, sotto zona 6, ricevendo in dote circa 30.000 mc di edificabilità come zona di espansione soggetta a SUA (strumentò urbanistico attuativo).

d. La contribuente, con riferimento a questa variante, versava l’imposta di rivalutazione catastale delle particelle a lei intestate, scadenzate in due rate fra il giugno 2006 e il giugno 2007.

c. Il piano attuativo (SUA) divideva in tre comparti il compendio immobiliare: 1) edilizia privata; 2) edilizia pubblica; 3) aree comuni, da cedere poi al comune quali standard.

Ne seguiva la c.d. “ricomposizione dei terreni” mediante permuta fra tutti i co-lottizzanti, in modo che ciascuno ricevesse un proporzionale indice di edificabilità sulla sua proprietà. Diversamente operando, un compartecipe avrebbe potuto avere tutte le sue particelle ricadenti nella relativa parte di edilizia privata, assai lucrativa, mentre un altro compartecipe avrebbe potuto avere tutti i terreni a lui intestati ricadenti nell’area destinate a parcheggi, strade o scuole, con evidente iniquità dovuta alle esigenze progettuali.

Il piano attuativo era adottato con Delib. consiliare 26 marzo 2004 cui seguiva la stipula della convenzione urbanistica, con allegato atto d’obbligo di cessione aree al comune e ridistribuzione delle aree residue fra i lottizzanti. Esso si perfezionava il 8 febbraio 2007 e riceveva esecuzione in data 3 gennaio 2008 con il concreto trasferimento delle aree.

d. Nel giugno 2008 la parte contribuente versava nuova imposta di rivalutazione catastale delle particelle a lei intestate e poi presentava domanda di rimborso per le imposte versate nel periodo 2006-2007.

2. Verificata la non sovrapponibilità della situazione catastale, l’Ufficio rifiutava il rimborso integrale, assentendo solo alla restituzione delle somme per le particelle mantenute in intestazione allo stesso contribuente in occasione di entrambi i versamenti.

Accadeva, dunque, che, mentre l’Ufficio esaminava la duplicazione guardando alla sovrapposizione catastale, particella per particella, parte contribuente, invece, riferiva la sua pretesa al diritto edificatorio radicato sul suolo, considerandolo come indice di ricchezza autonomo e separato dalla singola particella edificiale, ma considerato all’interno del comparto. Nella prospettazione della parte contribuente, infatti, ogni comproprietario all’interno del comparto soggetto a SUA sarebbe titolare di una percentuale dei 30.000 mc assegnati, proporzionale alla superficie di cui era proprietario, e su tali diritti edificatori avrebbe corrisposto la tassa di riqualificazione catastale. E “la quantità di diritti”, ossia la percentuale della cubatura originaria, era la medesima in occasione di entrambi i versamenti, a prescindere che le particelle fossero mutate.

3. Insorta avverso il diniego parziale di rimborso, la parte contribuente vedeva entrambe i gradi di merito favorevoli all’Ufficio, sull’assunto che la duplicazione di imposta di rivalutazione catastale si debba misurare sulla sovrapponibilità

esatta degli estratti di mappa fra primo versamento e secondo versamento (duplicato), che nella fattispecie non sussiste. Donde il riconosciuto diritto al rimborso unicamente per le particelle effettivamente coincidenti.

5. Ricorre oggi la parte contribuente affidandosi a due motivi. L’Amministrazione deposita memoria ai soli fini della partecipazione all’udienza. In prossimità dell’udienza la parte contribuente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, della L. n. 448 del 2001, art. 7, art. 2643 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. In particolare si contesta l’interpretazione dell’Ufficio che ha escluso la duplicazione dell’imposta prendendo a riferimento gli immobili così come riportati sullè sole mappe catastali, mentre, invece, avrebbe dovuto considerare anche i diritti edificatori radicati su di essi. Si tratterebbe di beni autonomi, anche alla luce dell’art. 2643 c.c., comma 1, n. 2 bis, novellato nel 2011. E tali li considererebbe pure l’Agenzia delle Entrare nella circolare 15 febbraio 2013, n. 1/E, par. 4.2. In tesi, vi sarebbe duplicazione d’imposta, che farebbe sorgere il diritto al rimborso, ogni qualvolta vengano tassati per due volte i medesimi diritti edificatori, all’interno del medesimo comparto, quando, cioè, essi siano atterrati su fondo diverso da quello originario, per effetto delle tecniche perequative.

1. Il motivo è infondato.

Occorre brevemente premettere che la perequazione è una tecnica urbanistica volta ad attribuire un valore edificatorio uniforme a tutte le proprietà che possono concorrere alla trasformazione urbanistica di uno o più ambiti del territorio comunale. La caratteristica di tale tecnica risiede nel fatto che si prescinde dall’effettiva localizzazione della capacità edificatoria sulle singole proprietà e dalla imposizione di vincoli di inedificabilità, al fine di garantire all’amministrazione la disponibilità di spazi da destinare ad opere collettive. Ne deriva che i proprietari partecipano in misura uguale alla distribuzione dei valori e degli oneri correlati alla trasformazione urbanistica.

Obiettivo della perequazione è quello di superare la discriminatorietà tra i terreni coinvolti a seguito della zonizzazione, nonchè la possibilità per il Comune, entro certi limiti, di disporre gratuitamente di aree.

Essa è, infatti, principalmente volta a creare per quanto possibile un’indifferenza dei proprietari rispetto alle scelte di pianificazione, per determinate parti del territorio.

Sostanzialmente il meccanismo perequativo comporta che ciascun proprietario di un’area edificabile, sia pure titolare del diritto di costruire, non può sfruttare in concreto il proprio diritto all’edificazione, in quanto l’area soggetta a perequazione non raggiunge il limite minimo dell’indice di edificabilità previsto.

Il proprietario sarà incentivato a procurarsi altrove la differenza volumetrica, al fine di poter esercitare in concreto il proprio diritto all’edificazione, o attraverso l’acquisto di nuove aree, oppure consorziandosi con altri proprietari.

In dottrina si tende a distinguere tra perequazione ristretta e allargata, intendendo con la prima quella riferita ai comparti oggetto degli strumenti urbanistici attuativi, mentre con la seconda, allargata, quella che investe tendenzialmente tutto il territorio comunale.

Nella perequazione ristretta, o per comparti, viene identificato un insieme di aree di proprietà privata, che formano un comparto; all’interno di questo, a ciascuna area viene attribuita un’identica capacità volumetrica proporzionale all’estensione dell’area, ma in ogni caso inferiore al limite minimo fondiario di edificabilità.

Contestualmente vengono individuate le aree destinate ai servizi ed opere di pubblica utilità.

In questo tipo di perequazione la figura del comparto costituisce l’unità di intervento perequativo che ricomprende, sia una zona edificabile, sia una zona preordinata ad ospitare attrezzature collettive o destinata in funzione ambientale a rimanere a verde.

Il meccanismo consiste, dunque, nell’assegnazione all’insieme delle aree, pur con diverse destinazioni, pubbliche e private costituenti un comparto, di un indice perequativo, inferiore all’indice fondiario attribuito alle aree destinate all’edificazione.

Nella sostanza il privato non subisce un vincolo e non è gravato dall’obbligo di soggiacere all’esproprio, ma sarà titolare dell’onere previsto dal piano perequativo il cui assolvimento gli permetterà di partecipare ai vantaggi del piano stesso.

Esiste, poi, una variante che prevede l’edificabilità attribuita anche ad aree esterne al comparto, anche se non contigue, le quali possono contribuire alla trasformazione dello stesso. In questo caso l’edificabilità convenzionale attribuita alle aree esterne, di cui si richiede la conservazione, viene spostata all’interno del comparto determinando una capacità edificatoria aggiuntiva, mentre la perequazione degli oneri viene ripartita tra tutte le aree esterne o interne ad esso.

Ebbene, quando l’amministrazione ricorre a tali misure si determina una separazione della capacità edificatoria dalla proprietà del terreno da cui la stessa ha origine e tale capacità edificatoria diventa trasferibile e negoziabile, in forma di diritto edificatorio cui fa riferimento l’art. 2643 c.c., comma 1, dopo il n. 2-bis.

La cessione perequativa si caratterizza per il fatto che il terreno che sarà oggetto di trasferimento in favore dell’amministrazione sviluppa una volumetria propria, espressa appunto dall’indice di edificabilità territoriale che gli viene attribuito, ma tale volumetria, potrà essere realizzata solo sulle aree su cui deve concentrarsi l’edificabilità.

I diritti edificatori che sorgono restano svincolati dal fondo, per cui il beneficiario che non sia proprietario di altro suolo su cui sfruttare la volumetria attribuitagli, potrà mantenerli in vista di un acquisto futuro, oppure potrà cederli a terzi.

1.2 Forte di questa tecnica, parte contribuente afferma, dunque, che in presenza di una perequazione urbanistica, l’imposta sostitutiva di rivalutazione sarebbe legata, non ai suoli così come catastalmente individuati, ma ai diritti edificatori nella loro volatilità e anche se esercitabili su suolo di terzi.

1.3 Tale impostazione non è condivisibile. Essa, infatti, non considera il presupposto di applicazione del tributo, che per le imposte reali è il possesso di beni immobili, sul cui valore venale viene calcolata la base imponibile. Sicchè, diventa necessario accertare se il terreno inserito nell’ambito di perequazione abbia subito un incremento di valore.

1.4 La giurisprudenza consolidata di questa Corte, invero, con riferimento all’ICI – con principi estensibili a tutte le imposte reali, incluse quelle sostitutive in esame – ha affermato che ciò che rileva è l’edificabilità in astratto del suolo, ovvero la sua potenzialità edificatoria, anche non immediatamente attuabile, purchè il suolo sia incluso in un PRG anche semplicemente adottato.

Infatti, trattandosi di evenienze incidenti sulla sola determinazione del valore venale dell’area, la natura edificabile non viene meno, nè per le ridotte dimensioni e/o la particolare conformazione del lotto (che salvo particolari ipotesi eccentriche al caso in esame, non incidono su tale qualità), nè a seguito di decadenza del vincolo preordinato alla realizzazione dell’opera pubblica, da cui deriva non una situazione di totale inedificabilità, ma l’applicazione della disciplina delle c. d. “zone bianche”, che, ferma restando l’utilizzabilità economica del fondo, in primo luogo a fini agricoli, configura pur sempre, anche se a titolo provvisorio, un limitato indice di edificabilità (in questo senso, Cass. n. 25676 del 2008, ma anche n. 25506 del 2006).

1.5 Recentemente, poi, è stato precisato, che il citato D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, come autenticamente interpretato, “prevedendo che un terreno sia considerato edificatorio anche ove esistano possibilità effettive di costruzione, delinea, ai fini fiscali, una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria”. (Cass. n. 4952/2018).

Una potenzialità che potrà diventare concreta, appunto con l’accorpamento con fondi vicini della medesima zona, o con l’asservimento urbanistico a fondo contiguo avente identica destinazione. E che può diventare concreta ove venga modificata o revocata la qualificazione contenuta nel PRG.

Nella fattispecie, peraltro, è pacifico, che non vi era corrispondenza fra le particelle catastali per cui sono state versate le imposte fra il 2006-2007 e quelle per cui sono state corrisposte nel 2008. Medio tempore vi era stata la ricomposizione perequativa, cioè la serie di permute, per ripristinare il valore dei beni fra gli originari comproprietari. Tanto che ogni versamento di imposta di riqualificazione è stato collegato ad una perizia giurata di stima catastale, che nei due versamenti non aveva risultati eguali, rappresentando realtà che si erano evolute.

1.6 Già sotto i profili esaminati la censura appare infondata. Sennonchè, la questione deve essere risolta, non tanto e non solo, anche facendo riferimento alla tassabilità o meno dei diritti edificatori, così come scorporabili, ma sulla base della ammissibilità della domanda di rimborso ex art. 38.

1.7 Perchè, infatti, questa Corte in più occasioni ha chiarito che “l’imposta sostitutiva in esame è un’imposta volontaria, in quanto è frutto di una libera scelta del contribuente, il quale opta per la rideterminazione del valore del bene, con conseguente versamento dell’imposta sostitutiva, nella prospettiva, in caso di futura cessione, di un risparmio sull’imposta ordinaria altrimenti dovuta sulla plusvalenza non affrancata; in cambio (per così dire), l’Amministrazione finanziaria riceve un immediato introito fiscale” (Cass. 12/11/2014, n. 24057).

In particolare, è stato precisato che l’opzione fiscale in oggetto non rientra tra le dichiarazioni di scienza suscettibili di essere corrette in caso di errore, bensì tra le manifestazioni di volontà irretrattabili (salvo il caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c.), per le quali non sono ravvisabili i presupposti per il ricorso alla procedura del rimborso prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non essendo configurabile un errore materiale (obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell’art. 1428 c.c.), bensì una scelta discrezionale compiuta dal contribuente, e non ricorrendo un’ipotesi di duplicazione o inesistenza della obbligazione (cfr. Cass. 20/01/2016, n. 939; Cass. 13/01/2016, n. 385; Cass. 02/04/2015, n. 6688; Cass. 20/02/2015, n. 3410).

2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta nullità della sentenza per omessa pronuncia sulla eccepita illegittimità dell’atto di diniego per ulteriore violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, stante la natura ab origine indebita del versamento dell’imposta sostitutiva operato un’occasione della prima rivalutazione con riferimento alla particella 290. Violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare si lamenta di aver eccepito in sede di appello la violazione del citato art. 38 anche sotto il profilo dell’errore riconoscibile e su tale punto non c’è stata risposta da parte della CTR, non potendosi ritenere pronuncia implicita l’aver statuito sul presupposto logico della disparita delle mappe, perchè i giudici dovevano pronunciare sul carattere essenziale dell’errore di diritto e sulla sua riconoscibilità.

Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza.

In ricorso, invero, non è rinvenibile alcuna esposizione dei fatti rilevanti in funzione della comprensione del motivo stesso, nè sono stati riportati i passi degli atti precedenti cui è collegata la censura. Soprattutto, dal corpo della censura e dalla sua esplicazione non emerge la prova che la domanda sia stata posta al giudice di secondo grado e che questi non si sia pronunciato su di un capo di domanda effettivamente posto.

Orbene, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte regolatrice (Cass. V, n. 12664/2012; n. 25299/2012; n. 6014/2018), deve ribadirsi che la prescrizione contenuta nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, secondo la quale il ricorso per cassazione deve contenere, a pena d’inammissibilità, la esposizione sommaria dei fatti di causa, non può ritenersi osservata quando il ricorrente non svolga alcuna narrativa della vicenda processuale, nè accenni all’oggetto della pretesa, rendendo particolarmente ardua la individuazione della materia del contendere. Tale modus operandi contravviene allo scopo della disposizione, che mira ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi di censura.

E’, infatti, onere del ricorrente operare una sintesi funzionale alla piena comprensione e valutazione delle censure mosse alla sentenza impugnata in base alla sola lettura del ricorso.

La Corte, Poi, deve poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti (è questa la ragione per cui va domandata la trasmissione del fascicolo d’ufficio e vanno prodotti gli atti ed i documenti sui quali il ricorso si fonda), ma non è tenuta a cercarli, a stabilire essa stessa se ed in quale parte rilevino, a leggerli nella loro interezza per poter comprendere, valutare e decidere; gravare la Corte di tale compito – vale dire dell’onere di riscrivere (o di leggere) il ricorso in modo che sia conforme al modello di cui all’art. 366 c.p.c. – rischierebbe di comprometterne a terzietà, che costituisce carattere ineliminabile di ciascun giudice ai sensi dell’art. 111 Cost..

8. In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

9. Non vi è pronuncia sulle spese, stante la mancata esplicazione di qualsiasi attività difensiva da parte dell’Agenzia delle Entrate.

10. Sussistono i presupposti processuali ex D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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