Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31092 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2018, (ud. 18/10/2018, dep. 30/11/2018), n.31092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15731/2013 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. –

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati ANTONINO SGROI, DE ROSE EMANUELE, CARLA DALOISIO, LELIO

MARITATO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

B.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1178/2012 della CORTE D’APPELLO di MESSINA,

depositata il 13/06/2012 r.g.n. 1001/2010.

Fatto

RITENUTO

Che:

la Corte d’Appello di Messina, con sentenza n. 1178/2012, ha respinto l’appello dell’Inps avverso la sentenza che accoglieva solo in parte la domanda svolta da B.F. avverso l’atto di precetto con il quale l’Inps gli aveva intimato il pagamento della somma di Euro 4638,68, ritenendo maturata la prescrizione del credito portato del Decreto Ingiuntivo 4 dicembre 1996, n. 2232 e confermando invece la legittimità del precetto limitatamente alla somma di cui al Decreto Ingiuntivo n. 2504 del 1990 notificato in data 27/10/1990;

secondo la Corte la tesi dell’appellante Inps era che nel caso di specie la prescrizione dovesse ritenersi decennale sulla base della regola dettata dall’art. 2953 c.c., avendo peraltro lo stesso giudice di primo grado accertato che i decreti ingiuntivi sottesi all’atto di precetto fossero oramai passati in giudicato; per contro la Corte sosteneva che non potesse applicarsi la disposizione codicistica al caso in esame in cui nessuna sentenza di condanna era stata pronunziata relativamente al credito portato dal decreto ingiuntivo di cui si discute, oggetto del precetto opposto e che pertanto la prescrizione rimaneva quinquennale secondo le regole stabilite per i crediti previdenziali;

contro tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Inps con due motivi nei quali deduce: 1) la violazione e l’omessa applicazione dell’art. 2953 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) laddove la Corte territoriale aveva ritenuto applicabile il termine di prescrizione quinquennale e non il termine di prescrizione decennale secondo quanto previsto per l’actio iudicati dall’art. 2953 c.c.; 2) la violazione e falsa applicazione degli artt. 324 e 647 c.p.c., art. 2909 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per avere negato l’applicabilità del termine di prescrizione decennale al caso in esame nonostante che il decreto ingiuntivo una volta divenuto non più impugnabile acquisti autorità di cosa giudicata sostanziale al pari di una sentenza di condanna, così come è espressamente sancito dalla giurisprudenza di legittimità (ad es. Cassazione n. 7272/2003 e n. 13081/2004);

B.F. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

i motivi di ricorso, da esaminare unitariamente per connessione, sono infondati atteso che l’applicabilità dell’art. 2953 c.c., all’ipotesi di decreto ingiuntivo (ossia l’applicabilità del termine di prescrizione decennale in ipotesi di mancata opposizione del decreto ingiuntivo e del suo passaggio in giudicato; su cui Cass. sentenza n. 13081 del 14/07/2004) postula venga dimostrato in giudizio che lo stesso decreto ingiuntivo sia stato dichiarato esecutivo dal giudice per mancata opposizione secondo quanto previsto dall’art. 647 c.p.c.; in tal senso cfr. Cass. ordinanza n. 1774 del 24/01/2018 la quale afferma che “In tema di dei crediti contributivi, la conversione in decennale del termine prescrizionale per effetto del giudicato, ex art. 2953 c.c., non si verifica a seguito di decreto ingiuntivo non opposto ma privo della dichiarazione ex art. 647 c.p.c., bensì nel momento in cui il giudice, dopo aver controllato la notificazione del decreto, lo dichiari esecutivo, poichè il procedimento di cui all’art. 647 c.p.c., non ha una mera funzione di attestazione, analoga a quella della cancelleria circa l’avvenuto passaggio in giudicato della sentenza, bensì quella, assai più penetrante, di una verifica giurisdizionale della regolarità del contraddittorio, che si pone all’interno del procedimento monitorio e che conclude l’attività in esso riservata al giudice in caso di mancata opposizione. L’effetto di cui all’art. 2953 c.c. sul termine di prescrizione si collega, infatti, ad un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato, e tale qualità non può che essere attribuita al decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c., dal momento che solo per esso l’art. 656 c.p.c., prevede l’esperibilità dei mezzi straordinari d’impugnazione per la sentenza passata in giudicato”; sul punto anche Cass. ordinanza n. 25191 del 24/10/2017 secondo cui: “In assenza di opposizione, il decreto ingiuntivo acquista efficacia di giudicato formale e sostanziale solo nel momento in cui il giudice, dopo averne controllato la notificazione, lo dichiari esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c.. Tale funzione si differenzia dalla verifica affidata al cancelliere dall’art. 124 o dall’art. 153 disp. att. c.p.c. e consiste in una vera e propria attività giurisdizionale di verifica del contraddittorio che si pone come ultimo atto del giudice all’interno del processo d’ingiunzione e a cui non può surrogarsi il giudice delegato in sede di accertamento del passivo. Ne consegue che il decreto ingiuntivo non munito, prima della dichiarazione di fallimento, del decreto di esecutorietà non è passato in cosa giudicata formale e sostanziale e non è opponibile al fallimento, neppure nell’ipotesi in cui il decreto ex art. 647 c.p.c., venga emesso successivamente, tenuto conto del fatto che, intervenuto il fallimento, ogni credito, deve essere accertato nel concorso dei creditori ai sensi della L. Fall., art. 52”;

nel caso in esame tale essenziale adempimento non risulta in alcun modo nè affermato nè documentato;

per le esposte ragioni il ricorso deve essere respinto; nulla deve essere disposto per le spese non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Occorre dare atto, peraltro, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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