Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31092 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31092 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso 17721-2016 proposto da:
MERLI ALVARO, MACON IMPIANTI DI MARAZZI FRANCO
E C. SAS, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA GERMANICO
197, presso lo studio dell’avvocato MAURO MEZZETTI, che li
rappresenta e difende unitamente all’avvocato CARLO NOLA;

– ricorrente contro
UNICREDIT SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliata in ROMA, PIAZZALE BELLE ARTI 8, presso lo studio
dell’avvocato IGNAZIO ABRIGNANI, rappresentata e difesa
dall’avvocato EVELINA MARIA FRANCESCA LEONINI;

– controricorrente-

AtAse4

Data pubblicazione: 28/12/2017

avverso la sentenza n. 1424/2016 della CORTE D’APPELLO di
MILANO, depositata il 12/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE.

RILEVATO
– che la parte ricorrente ha proposto ricorso, sulla base di tre
motivi, avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 12
aprile 2016, la quale, in riforma della decisione del Tribunale di Milano
del 25 agosto 1015, ha dichiarato la nullità dell’ordinanza di estinzione
del giudizio di primo grado emessa il 25 febbraio 2013, rimettendo la
causa al primo giudice ai sensi dell’art. 354 c.p.c.;
che, invero, il giudice di primo grado ha accolto l’istanza di
estinzione del processo proposta dai convenuti, per non essere stato
esso tempestivamente riassunto dalle parti;
– che, invece, la corte territoriale ha ritenuto come il termine di sei
mesi per la riassunzione del giudizio, sospeso per pregiudizialità
penale, debba avere come dies a quo non la data di deposito della
sentenza penale definitiva, ma la data in cui la banca ne avesse avuto
conoscenza: pertanto, trattandosi di giudizio penale cui la banca era
rimasta estranea, ad essa avrebbe dovuto essere notificata l’istanza di
estinzione, recante altresì la notizia della definizione del giudizio
penale, in persona del difensore, come invece non è avvenuto;
– che resiste la banca con controricorso;
– che è stata ravvisata la sussistenza dei presupposti per la
trattazione camerale, ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.;
– che le parti hanno depositato la memoria;
CONSIDERATO
– che i motivi deducono:
Ric. 2016 n. 17721 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-2-

•it

1) violazione e falsa applicazione dell’art. 281-sexies c.p.c., perché la
sentenza è stata pronunciata dopo circa quindici minuti di camera di
consiglio, onde essa era già predisposta;
2) violazione e falsa applicazione dell’art. 297 c.p.c., perché i
ricorrenti avevano notificato direttamente alla banca l’istanza per la

ha ritenuto che la notificazione avrebbe dovuto essere effettuata al
difensore, il quale, tuttavia, dopo le operazioni societarie di fusione,
non rappresentava più la Banca di Roma s.p.a. ed i suoi successori:
infatti, la cancellazione di Capitalia s.p.a., già Banca di Roma s.p.a., è
avvenuta il 25 settembre 2007, con conseguente estinzione immediata
della società ed estinzione della procura;
3) violazione dell’art. 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360, comma 1, n.
3, c.p.c., per avere la corte territoriale omesso di pronunciare sulla
detta circostanza secondo cui Capitalia s.p.a. si estinse il 25 settembre
2007, onde il ricorso per l’estinzione del giudizio non avrebbe dovuto
essere notificato al precedente difensore;
– che il primo motivo è manifestamente infondato, dal momento
che va confermato il principio, già più volte espresso dalla S.C.,
secondo cui «La predisposkione ad opera del giudice, prima dell’udielqa di
precis,nione delle conclusioni e della discussione orale, di una boa di decisione da
rendere ai sensi dell’art. 281 sexies cp.c., non è nulla, né lesiva del diritto di
difesa delle parti, in quanto attività prodromica alla decisione, destinata ad
integrare una ipotesi di soluzione, suscettibile di conferma o di modifica all’esito
della discussione delle parti» (Cass. 21 maggio 2014, n. 11259; Cass. 14
maggio 2014, n. 10453): ed, anzi, va confermato il principio che «La
predisposkione della boa del dispositivo di una decisione prima che essa sia stata
assunta (nella specie, dal giudice collegiale) non determina alcuna nullità, né
costituisce comportamento lesivo del diritto di difesa delle parti, ma integra, per
Ric. 2016 n. 17721 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-3-

declaratoria di estinzione del processo, mentre la sentenza impugnata

contro, una condotta appre.uabi le, anche sul piano deontologico, in quanto
e.spressione tangibile della professionalità de/giudice relatore, tenuto, in quanto tale,
a formarsi un serio ed attrefaato convincimento sulla controversia oggetto di
cognkione ed a fornire una meditata ipotesi di decisione da sottoporre alla
discussione in camera di consiglio, ben potendo in questa sede – e sino alla

sulla controversia» (Cass. 3 gennaio 2014, n. 39; e v. ancora Cass. 21
marzo 2001, n. 4012);
– che nessun pregiudizio i ricorrenti neppure prospettano, mentre
la decisione impugnata è altresì pienamente rispettosa della regola, per
la quale l’adozione del modello «semplificato» di decisione, di cui
all’art. 281-sexies c.p.c., non esonera comunque il giudice dall’obbligo di
fornire alle parti una motivazione che consenta di ricostruire, sia pur
sinteticamente, i fatti di causa, ed offra alla fattispecie concretamente
esaminata una soluzione corretta sul piano logico-giuridico (Cass. 12
giugno 2015, n. 12203), esponendo compiuta motivazione, come nella
specie è avvenuto;
– che il secondo motivo è inammissibile, posto che omette di
precisare gli elementi in fatto, necessari per rendere conto della
prospettazione a fondamento dello stesso, operata dal ricorrente, in
particolare circa le operazioni di fusioni (art. 366, comma 1, nn. 3 e 6,
c.p.c.), costituenti, peraltro, vicende

meramente evolutivo-

modificative del medesimo soggetto, secondo principio costantemente
affermato da questa Corte;
– che il terzo motivo è inammissibile, posto che il ricorso per
cassazione deve, ex art. 360, comma 1, c.p.c., essere articolato in
specifici motivi ad esso riconducibili, e, ove il ricorrente lamenti
l’omessa pronuncia, ai fini dell’ammissibilità del motivo occorre
univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa
Ric. 2016 n. 17721 sez. M1 – ud. 21-11-2017
-4-

sottoscrizione del di.spositivo della sentetka – pervenirsi a qualsivoglia soluzione

omissione, «dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché
sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare
sulla violazione di legge» (Cass., sez. un., 24 luglio 2013, n. 17931);
– che le spese seguono la soccombenza;
– che va emessa la dichiarazione di cui all’art. 13 d.P.R. 30 maggio

La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al
pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del
giudizio di legittimità, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre alle
spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in €
100,00, ed agli accessori di legge.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, sussistono
i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il
ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2017.

2002, n. 115;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA