Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31092 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 29/05/2019, dep. 28/11/2019), n.31092

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. D’AQUINO Filippo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – Consigliere –

Dott. D’AURIA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26397/2012 R.G. proposto da:

TECNOSERVICE s.r.l. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa giusta delega in atti dagli avv. ti

Francescantonio Borello e Mara Argenta Vurchio con domicilio eletto

in Roma presso il primo ridetto procuratore in via di Vigna Fabbri

n. 29;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del

Piemonte n. 26/31/11 depositata il 22/04/2011, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

29/05/2019 dal consigliere Dott. Succio Roberto.

Fatto

RILEVATO E CONSIDERATO

che:

– la presente controversia va decisa alla luce dell’ordinanza n. 29544 del 16.11.2018 di questa Corte che nel dichiarare inammissibile il gravame erariale e confermato la pronuncia di seconde cure ivi impugnata emessa dalla Commissione Tributaria Regionale del Piemonte in data 17/02/2011 depositata in data 22/4/2011 e notificata in data 23/05/2011 la quale ha accolto nel merito il ricorso del contribuente; – ne deriva che la presente vertenza, che riguarda l’impugnazione del diniego di condono di cui alla presente controversia, risulta priva di interesse per il contribuente ricorrente, il quale avendo ottenuto successo quanto all’annullamento della pretesa tributaria non ha ovviamente più alcun interesse ad ottenere l’estinzione della stessa in forza della disposizione condonistica;

P.Q.M.

dichiara cessata la materia del contendere.

Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 29 maggio 2019.

Depositato in cancelleria il 28 novembre 2019

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