Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31091 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31091 Anno 2017
Presidente: CRISTIANO MAGDA
Relatore: NAZZICONE LOREDANA

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al nr. 1989-2017 proposto da:
PERIN ELIO, elettivamente domiciliato in ROMA, P.LE CLODIO,
14, presso lo studio dell’avvocato ANDREA GRAZIANI, che lo
rappresenta e difende;
– ricorrente contro
PINI MAURIZIO, PERIN DAVIDE;
– intimati per regolamento di competenza avverso l’ordinanza n. R.G.
5410/2016 del TRIBUNALE di VICENZA, emesso il 16/12/2016;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
depositato del 21/11/2017 dal Consigliere Dott. LOREDANA
NAZZICONE;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del
Sostituto Procuratore Generale LUCIO CAPASSO che conclude

della Sezione Specializzata in materia di impresa del Tribunale di
Venezia, con le conseguenze di legge.

FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Vicenza con ordinanza del 16 dicembre 2016 ha
dichiarato l’incompetenza del giudice adìto in favore del Tribunale di
Venezia, sezione specializzata in materia di imprese, con riguardo a
controversia vertente sull’obbligo di cancellazione di ipoteca iscritta a
garanzia del pagamento rateizzato del prezzo per la vendita, da
Maurizio Pini a Elio Perin della quota rappresentativa della metà del
capitale sociale della Elpi s.r.1., rimasto inadempiuto, con contestazioni
fra le parti di reciproci inadempimenti.
Contro l’ordinanza propone regolamento di competenza Elio
Perin.
Il P.G. nelle proprie conclusioni ha chiesto rigettarsi il ricorso e
confermarsi la competenza del Tribunale di Venezia, sezione
specializzata d’impresa.
Ha depositato memoria il ricorrente.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. — Il ricorrente Elio Perin, a sostegno del regolamento, afferma
che con contratto del 24 maggio 2013 egli promise di acquistare da
Maurizio Pini, che promise di vendere, la quota rappresentativa del
50% del capitale sociale della Elpi s.r.1., convenendo, a garanzia del

Ric. 2017 n. 01989 sez. M1 – ud. 21-11-2017
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chiedendo rigettarsi il proposto ricorso, confermandosi la competenza

pagamento del prezzo, l’iscrizione di ipoteca su bene immobile del
cessionario, peraltro in comunione di beni con la moglie.
Iscritta l’ipoteca e sopravvenuta la separazione personale dei
coniugi Perin, i contraenti pattuirono, in data 17 luglio 2014, che il Pini
avrebbe consentito alla cancellazione dell’ipoteca sul detto bene ed il

s.r.1., la cui quota era stata compravenduta.
Il Pini, tuttavia, è rimasto inadempiente a tale obbligazione,
allegando a propria volta inadempimenti della controparte, donde la
presente controversia.
Sostiene il ricorrente che l’oggetto della causa attiene solo
occasionalmente al trasferimento della quota, onde la competenza non
spetta al cd. tribunale delle imprese, ai sensi dell’art. 3 d.lgs. 27 giugno
2003, n. 168.
2. — Il ricorso è infondato.
Con l’intento di estrema specializzazione dei giudicanti,
evidenziato anche dalla restrizione del numero dei tribunali
competenti, il legislatore ha attribuito alle sezioni specializzate
d’impresa anche le controversie relative ai

“rapporti societari”, con

menzione esemplificativa (“ivi compresi”) delle azioni di accertamento o
costitutive, delle azioni di responsabilità, delle opposizioni dei creditori
alle operazioni straordinarie (art. 3, comma 2, lett. a), le controversie
relative al trasferimento delle partecipazioni sociali “o ad ogni altro
negoio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti” (art. 3,
comma 2, lett. b); i patti parasociali (art. 3, comma 2, lett. c); le azioni
dei creditori della controllata contro la capogruppo (art. 3, comma 2,
lett. d); i rapporti di controllo contrattuale (art. 3, comma 2, lett. e);
nonché tutte “le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione”
(art. 3, comma 3).
Ric. 2017 n. 01989 sez. M1 – ud. 21-11-2017
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Perin concesso ipoteca di diverso immobile, in proprietà della Elpi

L’intenzione omnicomprensiva del legislatore — ben espressa dalla
lettera della legge — è confermata dall’esordio del comma secondo
dell’art. 3, laddove enumera i tipi e le situazioni societarie rilevanti per
la fattispecie.
Lettura ampia della disposizione è stata data in diversi approdi di

sezioni ,oecialkzate in materia di impresa, l’uso della disgiuntiva «o» che precede il
riferimento alle controversie relative «ai diritti inerenti» di cui all’art. 3, comma 2,
lett. b), d.lgs. n. 168 del 2003, si riferisce sia ai diritti derivanti dai negni di
trasferimento delle partecipazioni sociali, sia a quelli nascenti da ogni altro negoio
che le abbia ad oggetto, sicché, nel caso di acquisto di una partecipa.zione sociale

z

mediante cessione di crediti pro solvendo, sussiste la competen,za delle se ioni
.specialite suddette per l’azione proposta contro il cedente, nell’ipotesi di
inadempimento dei debitori ceduti” (Cass., ord. 21 febbraio 2017, n. 4523;
Cass., ord. 16 ottobre 2014, n. 21910).
Invero, la lettera e la ratio della norma concorrono nel favorirne
l’interpretazione estensiva, avendo il legislatore inteso concentrare
presso il giudice specializzato le controversie relative alle società ed alle
loro vicende,

in

PliMiS

quelle che attengono ai contratti su

partecipazioni sociali ed agli obblighi in essi aventi titolo: a favore della
certezza del diritto e contro il pericolo di moltiplicazione di liti inutili,
che potrebbe verificarsi ove si operassero continui distinguo.
Ciò, in particolare, con riguardo alle fattispecie che, come quella
all’esame, attengono ad una complessiva operazione negoziale, in cui
sono collegati più negozi o atti giuridici.
Nella specie, invero, si tratta di un il contratto preliminare, seguito
dal contratto definitivo del trasferimento della partecipazione sociale e
dalla costituzione di ipoteca ed, infine, dell’accordo modificativo del
luglio del 2014, volto a convenire la concessione di garanzia ipotecaria
Ric. 2017 n. 01989 sez. M1 – ud. 21-11-2017
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questa Corte: la quale ha, così, affermato che “In tema di competenza delle

su diverso bene (in ragione del sopravvenuto interesse manifestato in
tal senso dal soggetto onerato, fatto proprio dalla controparte).
Il ricorrente medesimo afferma che le parti del contratto di
trasferimento della quota sociale adducono reciproci inadempimenti
degli obblighi derivanti dai negozi in questione, e che il Pini, venditore,

bene della società compravenduta, per violazione dell’art. 2474 c.c. sul
divieto per una società di fornire garanzia per l’acquisto delle proprie
partecipazioni.
Secondo i principi sopra esposti, non ha dunque pregio l’assunto
circa la mera occasionalità dell’attinenza della controversia alla vendita
della quota rappresentativa della metà del capitale sociale della Elpi
s.r.1., restandone, invece, coinvolte le diverse obbligazioni proprio in
essa aventi titolo, onde in definitiva non è dato, come egli
pretenderebbe, considerare in modo atomistico l’ultima convenzione
integrativa del luglio 2014.
3. — Essendo

conforme

a

diritto la dichiarazione

di

incompetenza per materia del tribunale, il ricorso va respinto.
Non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, non
svolgendo difese gli intimati.
Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater
(inserito dalla legge n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17), ricorrono i
presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato, a
norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Dichiara che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1quater, inserito dalla legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17,
sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente,
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ha dedotto, altresì, la nullità dell’accordo di costituzione di ipoteca sul

dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 novembre
2017.

Il Prs dte

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