Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3109 del 17/02/2016


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3109 Anno 2016
Presidente: CHINDEMI DOMENICO
Relatore: MELONI MARINA

SENTENZA

sul ricorso 414-2011 proposto da:
AZIENDA AGRICOLA IL FAGIANELLO DI COLESANTI TERESA E C.
SS in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA VIA CELIMONTANA 38,
presso lo studio dell’avvocato PAOLO PANARITI, che lo
rappresenta e difende giusta delega a-margine;
– ricorrente-

2016
91

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato dp ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende;

Data pubblicazione: 17/02/2016


– controricorrente nonchè contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI VITERBO;
– intimato –

avverso la sentenza n. 86/2010 della COMM.TRIB.REG. di

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. MARINA
MELONI;
udito per il ricorrente l’Avvocato BUZZI per delega
orale dell’Avvocato PANARITI che si riporta agli atti;
udito per il controricorrente l’Avvocato DETTORI che ha
chiesto il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RICCARDO FUZIO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

ROMA, depositata il 31/05/2010;

n

Svolgimento del processo

Con

avviso

di

rettifica

e

liquidazione

Entrate Ufficio di Viterbo contestava alla
Azienda Agricola Il Fagianello ed alla Società
Immobiliare Colesanti srl il maggior valore del
terreno ceduto in permuta alla prima, Azienda
Agricola Il Fagianello sita in Viterbo, di circa
9 ettari sul quale insistevano due fabbricati
rurali.
La Azienda Agricola impugnava l’avviso di
rettifica e liquidazione davanti alla
Commissione Tributaria Provinciale di Viterbo la
quale dichiarava inammissibile il ricorso in
quanto tardivamente proposto.
Su ricorso in appello dell’Azienda Agricola, la
CTR del Lazio, pur ritenendo tempestivo il
ricorso, lo rigettava nel merito e confermava la
sentenza di primo grado.
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria
Regionale del Lazio ha proposto ricorso per
cassazione l’Azienda Agricola Il Fagianello con
1

notificato in data 8/3/2007 l’Agenzia delle

Agenzia

due motivi e la

delle

Entrate ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Azienda agricola Il Fagianello lamenta omessa e
insufficiente motivazione in riferimento
all’art. 360 1 comma nr.5 cpc, in quanto il
giudice di appello in violazione dell’art.36
D.Lgs. 546/1992 non ha spiegato le ragioni ed i
presupposti di fatto e diritto sui quali si
fonda la decisione assunta.
Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente
lamenta violazione e falsa applicazione
dell’art.112 cpc in riferimento all’art. 360
comma l n.4 cpc, in quanto il giudice di appello
non si è pronunciato in ordine alla eccepita
illegittimità della autonoma valutazione degli
immobili effettuata dall’Agenzia delle Entrate,
nonostante quest’ultima ne avesse riconosciuto
il requisito della ruralità agli effetti
fiscali.
Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

2

Con il primo motivo di ricorso la ricorrente

In ordine al primo motivo di ricorso la censura
è infondata. Infatti la sentenza impugnata
risulta conforme al disposto dell’art. 36 del
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 in tema di

sentenza deve contenere, fra l’altro, la
“concisa esposizione dello svolgimento del
processo” e “la succinta esposizione dei motivi
in fatto e diritto”- ed infatti contiene il
minimo indispensabile necessario a dar conto del
rigetto dell’appello attraverso la concisa
esposizione dei fatti rilevanti della causa,
rendendo possibile l’individuazione del “thema
decidendum” e delle ragioni che stanno a
fondamento del dispositivo. Deve essere
precisato che l’obbligo di esame e di
motivazione del giudice non implica risposta ad
ogni singola eccezione specie se la domanda non

contenzioso tributario, secondo cui la

espressamente esaminata risulta incompatibile
con l’impostazione logica e giuridica della
pronuncia.
Nella fattispecie il giudice ha motivato sul
presupposto che “l’accertamento è scaturito da
analitica stima dell’Ufficio Tecnico del
territorio” e che “la determinazione del valore
3

C9/\

venale

particelle risulta

delle

congruo in base alla natura e ubicazione delle
stesse”, ritenendo così di confermare
l’accertamento dell’Ufficio.
In ordine al secondo motivo secondo sez. 5,

INVIM, ai fini dell’inapplicabilità del sistema
di valutazione automatica di cui all’art. 52,
coma quarto, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131,
il carattere rurale delle costruzioni o porzioni
di costruzioni, nonché delle relative
pertinenze, dal quale deriva la mancata
attribuzione di una rendita catastale autonoma
rispetto a quella del terreno cui i fabbricati
accedono, dipende, ai sensi dell’art. 39 del
d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e dell’art. 9
d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella
legge 26 febbraio 1994, n. 133, dalla
sussistenza di due condizioni, l’una di tipo

Sentenza n. 21363 del 30/11/2012 “In tema di

soggettivo, afferente alla persona
dell’utilizzatore del fabbricato, che deve
essere addetto alla coltivazione della terra o
alle altre attività specificate dalla norma, e
l’altra di tipo oggettivo, riguardante
l’immobile,

che

deve

essere

strumentale

all’esercizio di quelle attività e, dunque,
4

(9-1

9/0

essere strumen

, che deve

e attività e,7dunque,

l’esercizio di qu

presentare le caratteristiche coerenti con
quelle esigenze.”
Nella fattispecie in esame il giudice di appello
ha dato atto nella motivazione che i fabbricati
insistenti sul terreno non potevano essere
considerati rurali per mancanza dei requisiti di
cui all’art.2 DPR 139/1998 e tanto risulta
sufficiente

a

dar conto delle ragioni su cui si

fonda la decisione. Neppure corrisponde a verità
che la stessa Agenzia delle Entrate aveva
riconosciuto il requisito della ruralità degli
immobili agli effetti fiscali perché,
contrariamente a quanto afferma la ricorrente
nel secondo motivo,l’Ufficio ha valutato i beni
proprio tenendo conto della “potenzialità delle
aree in funzione della loro determinazione
urbanistica, tenuto conto della condizione dei

t

fabbricati presenti e della possibilità di una
loro autonoma alienazione.”
Per quanto sopra devono essere respinto il
ricorso con condanna della ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di
legittimità.

5

(9-‘

t

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Azienda Agricola

giudizio di legittimità in favore di Agenzia
delle Entrate che si liquidano in e 4.000,00
complessivamente.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio
della V sezione civile il 14/1/2016

Il Fagianello al pagamento delle spese del

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