Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3109 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3109 Anno 2014
Presidente: CAPPABIANCA AURELIO
Relatore: CIGNA MARIO

SENTENZA

sul ricorso 3493-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente 2013
2592

contro

CINA CYNTRO ~0330 BEVANDE ALIMENTARI

Ri.;
– intimsato –

avverso la sentenza n. 184/2006 della COMM.TRIB.REG.
di NAPOLI, depositata 1’11/12/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

Data pubblicazione: 12/02/2014

,
4

udienza del 25/09/2013 dal Consigliere Dott. MARIO
CIGNA;
udito per il ricorrente l’Avvocato CAMASSA che si
riporta e chiede l’accoglimento;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. ENNIO ATTILIO SEPE che ha concluso in
via principale inammissibilità e in subordine
accoglimento del ricorso.

g

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La CIBA CENTRO INGROSSO BEVANDE E ALIMENTARI srl proponeva ricorso dinanzi alla CTP di
Napoli avverso l’avviso di recupero del credito d’imposta ex art. 8 L. 388/2000, ritenuto dall’Ufficio
indebitamente utilizzato nel 2002 per euro 53.193,94 per avere la società compreso nell’agevolazione
anche costi per lavori e acquisti di attrezzature ed accessori, concernenti un immobile aziendale non
di proprietà della società ma alla stessa concesso in comodato; in particolare l’Ufficio riteneva detti

considerati come acquisti di beni ammortizzabili, così come invece richiesto dall’art. 8, comma 2, L.
388/2000 per potere usufruire dell’agevolazione in questione.
L’adita CTP accoglieva il ricorso.
Con sentenza 184/48/06, depositata 1’11-12-2006, la CTR Campania rigettava l’appello dell’Ufficio; in
particolare la CTR evidenziava: che, ai sensi dell’art. 8 L. 388/2000, l’agevolazione in questione
competeva per “nuovi investiminti”, intendendosi per tali l’acquisizione di beni strumentali nuovi,
l’ampliamento o l’ammodernamento di impianti già esistenti, di cui agli artt. 67 e 68 TUIR 917/86;
pertanto, in linea di principio, non incideva, ai fini della spettanza o meno della detta agevolazione, che
l’investimento fosse riferito ad un bene detenuto a titolo diverso dalla proprietà (nel caso di specie:
comodato); che l’Ufficio, pur avendone l’onere, non aveva provato il proprio assunto in ordine alla
tipologia dell’investimento; che quest’ultimo, comunque, in base a quanto sostenuto dal contribuente
ed a quanto sembrava dedursi dalla descrizione contenuta nel pvc, poteva considerarsi “un
ampliamento della struttura già esistente, con caratteristiche di autonomia e funzionalità”, e, come
tale, rientrante nell’agevolazione in questione.
Avverso detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione l’Agenzia delle Entrate, affidato a tre motivi;
la società non svolgeva attività difensiva.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo l’Agenzia, Oenunziando -ex art. 360 n. 3 e 5- cpc violazione dell’art. 2697 cc ed
omessa e comunque insufficiente motivazione, deduceva, in primo luogo, che l’atto impugnato aveva lo
scopo di verificare l’esistenza dei presupposti di un’agevolazione, cioè di un fatto limitativo della
pretesa in questione, che (come tale) andava provato dalla società contribuente; erroneamente,
pertanto la CTR aveva posto in capo all’Agenzia il detto onere della prova; rilevava, inoltre, che la CTR
non aveva per nulla spiegato per quale ragione l’Ufficio doveva provare la “tipologia dell’investimento”
(peraltro pacifica in causa, in quanto descritta dal ricorrente nell’atto introduttivo), quando invece
spettava alla parte dimostrare che gli acquisti fossero funzionalmente autonomi rispetto all’immobile
in comodato (e cioè che gli stessi avessero la capacità di mantenere una certa consistenza ed utilits
anche una volta che il bene acquistato fosse distaccato dall’immobile altrui).

costi come inseparabili dall’immobile (altrui) cui si riferivano, sicchè gli stessi non potevano essere

Con il secondo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 n. 5 cpc- ulteriore omessa, insufficiente e
comunque contradditoria motivazione, deduceva che la CTR aveva incentrato la sua motivazione su
elemento in realtà non rilevante (e cioè che il contribuente non aveva diritto all’utilizzazione del
credito perché l’immobile era stato concesso in comodato), quando invece ciò che andava esaminato
era, in caso di acquisti concernenti un bene non in proprietà, se detti acquisti fossero o meno
separabili dal bene altrui cui accedevano.
Con il terzo motivo l’Agenzia, denunziando -ex art. 360 nn. 3 e 4 cpc- violazione dell’art. 8, comma 2, L.

detto art. 8 limitava l’agevolazione all’acquisto di beni, cioè di cose individuate e specifiche, materiali e
immateriali, suscettibili di ammortamento, cioè di consumo e sostituzione periodica; nel caso di specie
l’esclusione derivava dall’inscindibilità degli acquisti dall’immobile altrui.
I motivi, da esaminarsi congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati per quanto di
ragione.
Va, in primo luogo, rilevato che la CTR, contrariamente a quanto sostenuto in ricorso dall’Agenzia, non
ha fondato la sua decisione sulla circostanza che le spese effettuate concernevano un immobile non di
proprietà della società ma alla stessa concesso in comodato; al contrario, la CTR ha espressamente
precisato che siffatta circostanza, in linea di principio, non esclude la spettanza dell’agevolazione in
questione, e che, al riguardo, si doveva accertare in concreto la tipologia dell’investimento ed il
corretto trattamento contabile delle spese medesime; al riguardo, la CTR ha sostenuto che l’Ufficio,
sul quale gravava il relativo onere, non aveva provato la “tipologia dell’investimento”, e che comunque
quest’ultimo poteva considerarsi “un ampliamento della struttura già esistente, con caratteristiche di
autonomia e funzionalità”.
Ciò posto, va innanzitutto ribadito il principio, già espresso da questa Corte, secondo cui, in tema di
agevolazioni tributarie, in base gli ordinari canoni probatori di cui all’art. 2697 cod. civ., chi vuole fare
valere una forma di esenzione o di agevolazione deve provare, quando sul punto vi è contestazione, il
presupposto che legittima la richiesta della esenzione o della agevolazione, trattandosi invero di
elemento costitutivo per il conséguimento del beneficio fiscale richiesto (Cass. 21406/2012; v. anche
1359472011); erroneamente, pertanto, la CTR ha posto in capo all’Ufficio l’onere di provare la
fondatezza della pretesa, spettando, invece, al contribuente la prova della tipologia dell’investimento e,
in particolare, che lo stesso costituisse un “ampliamento della struttura già esistente, con
caratteristiche di autonomia e funzionalità”.
In ordine al “trattamento contabile” delle spese in questione ed alla “tipologia dell’investimento”, va
rilevato, per quanto interessa nella fattispecie in esame, che, in base all’art. 8, comma 2, L. 388/2000
(in combinato disposto con l’art. 67 -ora 102- T.U. 917/86), per nuovi investimenti (agevolabili ai isi

388/2000 e dell’art. 112 cpc per omessa pronuncia, deduceva che la CTR non aveva considerato che il

ESENTE DA 1i
Al SENSI P’7.”.

-FRAZIONE

MATW A Ti:Là íj FAMA,
del comma 1 dello stesso articoli)) si intendono le acquisizioni di beni materiali nuovi, strumentali per
l’esercizio dell’impresa e soggetti ad ammortamento; siffatta norma, pertanto, limita l’agevolazione
agli acquisti di beni, cioè di cose individuate e specifiche, suscettibili di ammortamento, cioè di
consumo e sostituzione periodica; di conseguenza, come affermato anche dalla CTR e come sostenuto
dalla stessa Agenzia nella risoluzione n. 55 /E del 4 marzo 2003, l’esclusione dall’agevolazione non
dipende, in linea di principio, dalla circostanza che gli acquisti siano attuati su un bene non di
proprietà della società (nel caso di specie: concesso in comodato), occorrendo in tale ipotesi

ed un’autonoma funzionalità e, cioè, che abbia la capacità di mantenere una propria consistenza ed
utilità anche una volta (nello specifico:al termine del rapporto di comodato) che sia separato dal bene
altrui e sia possibile quindi utilizzarlo a prescindere dal bene cui accede; in caso positivo, infatti, le
spese sono contabilizzate tra le “immobilizzazioni materiali” e rientrano nella previsione del
menzionato art. 8; in caso contrario, le opere realizzate “accedono” al bene altrui, sono contabilizzate
sotto la voce “altre immobilizzazioni immateriali”, disciplinate -ai fini della deducibilità fiscale- dall’art.
74, comma 3, TUIR, e, pur avendo natura incrementativa, non rientrano nella previsione del detto
articolo 8, in quanto non costituiscono “beni” ma semplicemente “costi”.
La CTR, come detto, ha, sia pur sinteticamente, aderito a siffatti principi, ma, nel procedere alla
valutazione in concreto dell’investimento, non ha in alcun modo analizzato la “tipologia” dello stesso,
descritta dallo stesso contribuente nel ricorso introduttivo (v. pag. 4 ricorso per Cassazione
dell’Agenzia: forniture per quadro elettrico, corpi illuminanti, canali per passaggio cavi, scaffalature di
tubolare metallico etc) e, soprattutto, non ha dato adeguato conto dell’iter logico che l’ha portata a
ritenere che lo stesso costituisse un “ampliamento della struttura esistente, con caratteristiche di
autonomia e funzionalità”.
Alla stregua di quanto sopra, pertanto, il ricorso va accolto e, di conseguenza, va cassata l’impugnata
sentenza, con rinvio per nuovo esame alla CTR Campania, diversa composizione, che provvederà anche
alla regolamentazione delle spese di lite relative al presente giudizio di legittimità.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame alla CTR Campania,
diversa composizione, che provvederà anche alla regolamentazione delle spese di lite relative al
presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma in data 25-9-2013 nella Camera di Consiglio della sez. tributaria.

considerare se la spesa incrementativa inerisca ad un oggetto che abbia (o meno) una sua individualità

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