Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3109 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 11/02/2010, (ud. 07/10/2009, dep. 11/02/2010), n.3109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 19409-2005 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, VALENTE NICOLA, BIONDI GIOVANNA, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL FANTE

10, presso lo studio dell’avvocato DE JORIO FILIPPO, che lo

rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 12 3/2 005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 29/04/2005 R.G.N. 520/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/10/2009 dal Consigliere Dott. FILIPPO CURCURUTO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato DE JORIO FILIPPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

La Corte d’Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, rigettando l’appello ha riconosciuto ad E.A. il diritto alla corresponsione dell’indennità integrativa speciale sulla pensione a carico dell’INPS percepita in relazione al periodo di attività svolta come comandante pilota alle dipendenze dell’ATI, ancorchè l’ A. fosse titolare anche di altra pensione a carico dell’INPDAP, erogata con indennità integrativa.

La Corte territoriale, per quanto ancora di rilievo, ha ritenuto che il divieto di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19 riguardasse solo il caso di titolarità di più pensioni a carico dell’a.g.o. o delle gestioni sostitutive o integrative di questa, e che il divieto di cumulo stabilito dal D.P.R. n. 1092 del 1973, art. 99 fosse destinato ad operare solo nell’ambito delle pensioni statali, sicchè l’INPS non avrebbe potuto avvalersene. L’indennità in questione avrebbe potuto esser negata dall’INPDAP, la cui chiamata in causa non era però necessaria trattandosi di un rapporto diverso.

L’INPS chiede la cassazione di questa sentenza sulla base di un unico motivo. L’intimato resiste con controricorso ed ha anche depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con l’unico motivo di ricorso è denunziata violazione ed errata applicazione della L. 27 maggio 1959, n. 324, artt. 2 e 16 e della L. 13 luglio 1965, n. 859, artt. 13 e 24 e successive modifiche ed integrazioni.

La sentenza impugnata non avrebbe tenuto conto del divieto di duplice erogazione della indennità integrativa fissato dalla L. n. 324 del 1959, art. 2, comma 6, ed avrebbe inoltre trascurato di considerare che il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea non percepisce in servizio l’indennità integrativa speciale, sicchè di quest’ultima non si potrebbe mai tenere conto in sede di trattamento di quiescenza. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

Le Sezioni Unite di questa Corte, risolvendo il contrasto di giurisprudenza manifestatosi sull’argomento (e disattendendo l’orientamento espresso, fra l’altro da Cass. 4465/2000 invocata dal controricorrente) hanno fissato il principio di diritto secondo cui la L. n. 843 del 1978, art. 19, comma 1, in relazione alla disciplina di adeguamento al costo della vita delle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria fondata sulla corresponsione di quote aggiuntive (cosiddette quote fisse) di importo uguale per tutte le pensioni, di cui alla L. n. 160 del 1975, art. 10 ha escluso, a decorrere dal primo gennaio 1979, che lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, possa fruire su più di una pensione di tali quote aggiuntive, o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita. Ne consegue l’applicazione di tale regola anche nel caso di titolarità di una pensione dell’assicurazione generale obbligatoria e di una pensione dello Stato e, in tal caso, al pensionato, come precisa il citato art. 19, comma 2 continua a corrispondersi l’indennità integrativa speciale inerente alla pensione statale e non spettano, invece, le quote aggiuntive sulla pensione dell’assicurazione generale obbligatoria corrisposta dall’Inps. L’esclusione del diritto alle quote aggiuntive su quest’ultima pensione è applicabile, con riferimento ai periodi in cui il titolare abbia ricevuto anche la pensione statale, anche nel caso in cui successivamente sia stata riconosciuta l’illegittimità dell’attribuzione della pensione statale e, tuttavia, sia stata esclusa la ripetizione delle rate già corrisposte in ragione della buona fede dell’interessato (Cass. Sez. Un. 25616/2008).

Nel solco di tale indirizzo, questa Corte ha altresì stabilito che il divieto di cumulo di cui alla L. 21 dicembre 1978, n. 843, art. 19, comma 1, – secondo cui lo stesso soggetto, se titolare di più pensioni, comprese quelle delle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive, integrative, esclusive o esonerative dell’assicurazione generale, non può fruire su più di una pensione delle quote aggiuntive (o quote fisse) o dell’incremento dell’indennità integrativa speciale, o di ogni altro analogo trattamento collegato con il costo della vita – opera anche nel caso di titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS e della pensione privilegiata ordinaria, diretta o indiretta, spettante ai dipendenti dello Stato, o ai loro superstiti, attesa la natura previdenziale di quest’ultima, alla stregua del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, artt. 65, 66 e 67 che presuppone l’esistenza di un rapporto di servizio con la P.A. in dipendenza del quale sia stata contratta un’infermità, diversamente dalle pensioni privilegiate ordinarie per eventi dannosi subiti durante il servizio militare, la cui natura, di trattamento risarcitorio, indennitario e non previdenziale, esclude l’applicazione dell’anzidetto divieto di cumulo. (Principio applicato in controversia concernente la titolarità di un trattamento pensionistico a carico dell’INPS e della pensione privilegiata ordinaria percepita dall’INPDAP per il servizio prestato alle dipendenze del Ministero della Difesa come carabiniere, con conseguente affermazione del divieto di cumulo di cui al citato art. 19). (Cass. 11010/2009).

Poichè non si può seriamente porre in dubbio che l’indennità di contingenza facente parte della retribuzione pensionabile a norma della L. 13 luglio 1965, n. 859, art. 13 (Norme di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea) in base al quale:

“1. La retribuzione sulla quale è dovuto il contributo per il Fondo è costituita dai seguenti elementi:

a) stipendio, comprensivo degli aumenti periodici e della indennità di contingenza” costituisca un trattamento collegato con il costo vita analogo all’indennità integrativa speciale, il principio fissato dalle Sezioni Unite nella sentenza cit. – principio la cui portata il controricorrente, nella memoria ex art. 378 c.p.c., cerca vanamente di restringere – implica l’impossibilità di corresponsione della indennità integrativa speciale in favore di chi goda di altra pensione sulla quale è già corrisposto un analogo trattamento collegato con il costo vita.

Poichè a tale conclusione si perviene sulla base di considerazioni meramente giuridiche, non hanno rilievo le osservazioni del controricorrente sulle modifiche dell’atteggiamento difensivo dell’INPS rispetto alle fasi di merito della presente controversia.

La sentenza impugnata si è discostata dai suddetti principi e deve pertanto essere cassata, in accoglimento del ricorso dell’Inps.

Poichè non vi è necessità di ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito con rigetto della domanda. Non si deve pronunziare sulle spese, considerata la natura della controversia e la data in cui essa è stata introdotta.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da A.E. contro l’INPS; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

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