Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3109 del 09/02/2021

Cassazione civile sez. trib., 09/02/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 09/02/2021), n.3109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2101-2015 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, presso lo studio

dell’Avvocato MICHELE AURELI, che lo rappresenta e difende assieme

all’Avvocato ETTORE BONTEMPI giusta procura speciale estesa a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso l’AVVOCATURA GENERALE

DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 104/11/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE dell’EMILIA ROMAGNA, depositata il 25/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 2,0/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

ANTONELLA DELL’ORFANO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

R.M. propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna aveva accolto parzialmente l’impugnazione proposta avverso la sentenza n. 139/2/2008 della Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi proposti avverso avvisi di accertamento IRPEF 2001-2003;

l’Agenzia delle entrate resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1.1. l’Agenzia delle entrate ha da ultimo depositato istanza di estinzione del giudizio per cessata materia del contendere stante l’intervenuto pagamento del dovuto da parte del contribuente a seguito dell’adesione alla definizione agevolata della controversia del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11;

1.2. l’adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11 ed il pagamento del dovuto da parte dello stesso permette dunque di riscontrare l’effettiva definizione della lite, ed al giudice di dichiarare la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo;

1.3. il ricorso alla procedura di definizione agevolata non può, infatti, che comportare l’estinzione del giudizio pendente per effetto del pagamento di quanto a tale titolo dovuto, avendo questa regola portata generale, tanto da essere espressamente prevista dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 46, comma 1, secondo cui “il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge ed in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere”;

1.4. le spese del giudizio di legittimità possono essere compensate tra le parti, trattandosi di causa estintiva della lite determinata dall’adesione alla definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio; compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 febbraio 2021

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