Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3109 del 08/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3109
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Cesari Garden di Ermanna Castelli e c. s.a.s., in persona dei legali
rapp.ti pro tempore, C.D., C.A., Ce.
D. e L.P., elett.te dom.to in Roma, alla via Tigre n.
37, presso lo studio dell’avv. Caffarelli, dal quale e’ rapp.to e
difeso, unitamente all’avv. Vincenzi Antonio, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale dell’Emilia e Romagna n. 79/2006/03 depositata il
28/6/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Cesari Garden di Ermanna Castelli e c. s.a.s. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante la declaratoria di inammissibilita’ dell’appello proposto dalla Agenzia contro la sentenza della CTP di Bologna n. 109/13/2002 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Ilor 1994.
Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la societa’. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Assume la ricorrente la violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 6 La CTR avrebbe erroneamente applicato la norma in questione affermando la intempestivita’ del gravame.
La censura e’ fondata. Ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, dell’art. 16, comma 6, secondo periodo i termini per la proposizione dell’impugnazione, concernenti liti che possono essere definite ai sensi del combinato disposto dei commi 3 e 3 della medesima disposizione, sono sospesi a decorrere dal 1 gennaio 2003 (data di entrata in vigore della L. n. 289 del 2002) fino al 1 giugno 2004. Il computo del termine e’ eseguito secondo la regola ordinaria stabilita, per le diverse ipotesi, dagli artt. 325 e 327 cod. proc. civ. (e, analogamente, dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 51 e art. 38, comma 3), integrati dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 recuperando, a decorrere dal 2 giugno 2004, lo spazio temporale decorso tra il 1 gennaio 2003 e l’ultimo giorno utile per la proposizione dell’impugnazione , determinato secondo la regola processuale emergente dal combinato disposto degli artt. 325 o 327 cod. proc. civ. (e, analogamente, dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 51 e art. 38, comma 3) e della L. n. 742 del 1969, art. 1. Se, per effetto di tale recupero, il termine effettivo d’impugnazione (tenuto conto della sospensione prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16) dovesse scadere nel periodo di sospensione feriale dal 1 agosto al 15 settembre 2004 o in data successiva a tale periodo, la scadenza del termine stesso deve essere spostata di tanti giorni quanti sono necessari per completarne il computo. Qualora, inoltre, in pendenza del termine per proporre l’impugnazione, determinato secondo gl’indicati criteri, il contribuente presenti domanda per la definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16 l’ultimo giorno utile di detto termine e’ spostato “ope legis”, ai sensi del comma 8, ultimo periodo, dello stesso art. 16, al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’eventuale provvedimento di diniego del condono (v. Cass. 22891/2005). Cio’ stante, relativamente alla sentenza della CTP, depositata il 23/4/2002, tempestivo e’ l’appello proposto il 21/12/2004.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Emilia e Romagna.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011