Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3109 del 06/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017),  n. 3109

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 581-2016 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F. S. NITTI

11, presso lo studio dell’avvocato GAIA LUCILLA GALLO, che lo

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

JIM SPOSRT S.R.L., (nuova denominazione sociale della

G.M.D. S.R.L.), in persona dell’Amministratore unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,

presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che la rappresenta

e difende, giusta procura in calce al controricorso;

SNAI S.p.A., in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CESI 44, presso lo studio

dell’avvocato LUIGI MOLINARO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ATTILIO CAROSELLI, giusta procura in calce

al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 12135/2015 del TRIBUNALE di ROMA, depositata

il 03/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. E’, stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Firenze, n. 2022 del 9 giugno 2015 del seguente letterale tenore:

G.S. ricorre affidandosi ad un motivo, per la cassazione della sentenza del Tribunale di Roma, n. 12135 del 3 giugno 2015 che ha riformato la sentenza di primo grado, rigettando la domanda del G. e condannandolo a restituire alla D. la somma di 1.698,24 Euro oltre interessi legali.

Resistono con controricorso G.M.D. s.r.l e SNAI s.p.a..

Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.

Il motivo di ricorso con cui il G. censura il vizio di motivazione per omesso esame di un documento e di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, è inammissibile.

Il giudice del merito correttamente ha ritenuto che alla data del 23 aprile il termine di 90 giorni previsto dal D.M. n. 111 del 2006, art. 20 era ampiamente decorso e conseguentemente ha ritenuto il G. decaduto dal diritto di riscuotere la vincita. Ma in ogni caso il motivo sarebbe ugualmente inammissibile in quanto il ricorrente introduce in questa sede un fatto del tutto nuovo in quanto sostiene che la lettera del 19 novembre 2008 inoltrata alla Agenzia Ippica Flaminia avrebbe avuto efficacia impeditiva in quanto riscontrata dalla G.D. in data 5 dicembre 2008. Sostiene quindi la convalida della richiesta malamente indirizzata che non è mai stata sollevata nei precedenti gradi di giudizio in quanto è sempre stato sostenuto che la decadenza sarebbe stata interrotta in quanto era irrilevante che le lettere fossero indirivate alla Agenzia Ippica e non alla G.D. s.r.l.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nessuno ha depositato memoria, nè ha partecipato all’udienza.

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio, con le seguenti precisazioni, di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.

In ogni caso il motivo prospetta, una serie di questioni di fatto tendenti ad ottenere dalla Corte di legittimità una nuova e diversa valutazione del merito della controversia.

4. Pertanto, il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza.

Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore di ciascuna controricorrente che liquida in Euro 1.400,00 oltre 200 per esborsi, accessori di legge e spese generali.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017

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