Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31089 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31089 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22426-2016 proposto da:
SPRIO MAURIZIO CARMELO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA DEI PIRENEI 1, presso lo studio dell’avvocato
ALFONSO GENTILE, rappresentato e difeso dall’avvocato
GIULIO ANTONIO SPRIO;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– resistente avverso la sentenza n. 1035/33/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il
24/02/2016;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udita ta relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che Maurizio Carmelo Sprio propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Lombardia, che respinto il suo appello incidentale contro
la decisione della Commissione tributaria provinciale di Milano.
Quest’ultima, a sua volta, aveva già annullato la cartella di
pagamento per la parte del credito non utilizzata in
compensazione, per l’anno 2007;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un solo motivo, col quale il
contribuente invoca omessa pronunzia su un punto decisivo
della controversia, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., individuato
come “richiesta di annullamento della cartella esattoriale
impugnata quale necessaria conseguenza dell’accertato
riconoscimento dell’esistenza del credito da parte della CTR”:
una volta riconosciuto il credito, il ricorso non avrebbe potuto
essere accolto limitatamente alla parte di credito non utilizzata
in compensazione in quanto la restante parte, pari ad C
5.350,00, già utilizzata correttamente in compensazione,
sarebbe rimasta formalmente soggetta all’imposizione
esattoriale;
che l’intimata non si è costituita;
che il motivo, così come formulato, è inammissibile;
che, dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5),
cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n.
Ric. 2016 n. 22426 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134, il vizio
motivazionale previsto dal n. 5) dell’art. 360 cod. proc.” civ.
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza
vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che
esso sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico

assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella
“motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed
obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque
rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione
(Sez. U, n. 8054 del 07/04/2014; Sez. 6-3, n. 21257 del
08/10/2014);
che, di fronte alla delibazione della domanda da parte della
CTR in senso non favorevole allo Sprio, costui sostanzialmente
lamenta un errore di diritto della sentenza impugnata e non
l’omessa valutazione di uno specifico fatto storico;
che la memoria del ricorrente, depositata in termini, non
induce ad alcuna modifica delle argomentazioni sopra esposte;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna del ricorrente
alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancata costituzione di
quest’ultima;
che, ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei
2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, va
dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da
parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma
1-bis, dello stesso articolo 13.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ric. 2016 n. 22426 sez. MT – ud. 30-11-2017
-3-

fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza

0-

Ai sensi dall’art. 13 comma 1 quater dei d.P.R. n. 115 dei 2002,.
inserito dall’art. 1, comma 17 della I. n. 228 del 2012, dà atto
della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del
ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis,

Così deciso in Roma il 30 novembre 201

Dr. M

dello stesso articolo 13.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA