Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31089 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 09/10/2019, dep. 28/11/2019), n.31089

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – rel. Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 12456-2013 proposto da:

O.M., elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI VILLA

SACCHETTI 9, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE MARINI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato ERNESTINA POLLAROLO

giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

EQUITALIA NORD SPA in Persona dell’Amm.re delegato e legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DELLE QUATTRO FONTANE 161, presso lo studio dell’avvocato SANTE

RICCI, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAURIZIO

CIMETTI giusta delega in calce;

– controricorrenti –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI ALESSANDRIA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 55/2012 della COMM.IRIB.REG. di TORINO,

depositata il 08/11/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/10/2019 dal Consigliere Dott. MAURA CAPRIOLI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SALZANO FRANCESCO che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per la ricorrente l’Avvocato PURIFICATI per delega

dell’Avvocato MARINI che ha chiesto l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MORETTI per delega orale

dell’Avvocato CIMETTI che si riporta agli atti;

è comparso l’Avvocato VALENZANO difensore del resistente che ha

chiesto il rigetto.

Fatto

O.M. proponeva ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria avverso la cartella di pagamento relativa all’imposta di registro conseguente alla sentenza del Tribunale di Torino depositata in data 9.12.2008 deducendo l’illegittimità della procedura di notifica effettuata per il tramite del servizio postale e pertanto senza la necessaria relata redatta da ufficiale giudiziario o soggetto abilitato per legge nonchè per mancata allegazione dei documenti di riferimento; chiedeva, quindi, l’annullamento dell’atto per violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, commi 1 e 5, per invalidità della notificazione e comunque eccepiva la nullità dell’atto per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in quanto privo dell’indicazione del responsabile del procedimento e di motivazione dello stesso.

Si costituiva l’Agenzia delle Entrate istando per il rigetto del ricorso ed eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione ai vizi propri della cartella.

Equitalia Nomos s.p.a. si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso che veniva accolto dai giudici di primo grado relativamente al difetto di notifica per la mancanza della firma del notificatore.

La Commissione Tributaria Regionale di Torino con sentenza n. 55/14/12 pronunciata il 5.2.2013 accoglieva l’appello interposto da Equitalia e dall’Agenzia delle Entrate.

Riteneva corretta ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, la procedura seguita per quel che attiene alla notifica non ravvisando per quel che attiene al contenuto del provvedimento impugnato vizi in grado di infirmarne la validità. Avverso tale sentenza la contribuente proponeva ricorso per cassazione che affida a 6 motivi.

Equitalia Sud e l’Agenzia delle Entrate si sono costituiti in giudizio e resistono con controricorso.

La ricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

Con il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3..

Osserva infatti che l’avviso di ricevimento postale prodotto in causa sarebbe inidoneo a rappresentare l’avvenuta compilazione e sottoscrizione della relata di notifica che per definizione dovrebbero rilevarsi nel corpo dell’atto da notificare.

Lamenta poi che contrariamente a quanto affermato dalla CTR, non sarebbe stata data la prova della corretta compilazione di detta relata, come del resto ammesso dalla stessa concessionaria, sicchè il giudice di appello non avrebbe fatto corretta applicazione dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 2697 c.c..

Con il secondo motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza in relazione all’art. 115 c.c., comma 1, e dell’art. 112c.c. ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Sostiene che il giudice di appello sarebbe incorso nelle violazioni denunciate confondendo la relata di notifica debitamente sottoscritta con l’avviso di ricevimento postale e omettendo di decidere in merito alla mancata produzione della relata, la cui compilazione da parte del soggetto abilitato sarebbe indispensabile per una corretta notificazione.

Con il terzo motivo la contribuente si duole della violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, della L. n. 890 del 1982, artt. 3 e 14, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Sostiene che la notificazione eseguita a mezzo del servizio direttamente dall’Agente della riscossione non sarebbe conforme ai dettami contenuti nel D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, dovendo invece avvenire attraverso l’intermediazione delle specifiche figure (ufficiali di riscossione, altri soggetti abilitati dal concessionario, messi comunali previa eventuale convenzione fra comune e concessionario)

Con il quarto motivo la ricorrente denuncia violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, degli artt. 148 e 149 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

La contribuente critica in particolare la decisione nella parte in cui ha ritenuto legittimamente avvenuta la notifica della cartella pur in assenza di relata di notifica debitamente compilata e sottoscritta da soggetto da un soggetto a ciò abilitato.

Con il quinto motivo denuncia la violazione del disposto della L. n. 241 del 1990, art. 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta, in specie che la cartella ed il ruolo formato dall’Agenzia delle Entrate non contenessero alcuna motivazione circa la pretesa erariale nei confronti della ricorrente ma solo alcuni dati quali un generico richiamo a registro varie proporzionali senza indicazione della misura e delle modalità di calcolo.

Da ultimo lamenta la violazione dell’art. 480 c.p.c., comma 4, e dell’art. 125 c.p.c. e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Contesta con l’ultimo la legittimità del provvedimento impugnato per la mancanza di sottoscrizione.

Le contestazioni veicolate attraverso i primi quattro motivi afferenti alle modalità di notifica sono infondate.

Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, cui il collegio intende aderire, il soggetto che proceda alla notifica di cartella esattoriale, con la procedura di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, può limitarsi a consegnare il plico chiuso all’agente postale, per la sua spedizione, essendo assistiti da fede privilegiata ex art. 2700 c.c. tanto l’accettazione quanto l’avviso di ricevimento della raccomandata, mentre grava sul destinatario l’onere di superare la presunzione di conoscenza del contenuto della raccomandata di cui all’art. 1335 c.c..

La notifica della cartella esattoriale può avvenire, difatti, anche mediante invio diretto; da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati.

Qualora il Concessionario della riscossione infatti si avvalga della facoltà, prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, di provvedere alla notifica della cartella esattoriale mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai fini del perfezionamento della notificazione è sufficiente – anche alla luce della disciplina dettata dal D.M. 9 aprile 2001, artt. 32 e 39 – che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz’altro adempimento a carico dell’ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull’avviso di ricevimento da restituire al mittente; ciò sarebbe confermato implicitamente anche del citato art. 26, penultimo comma, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione (v. Cass. sez. V, sentenza n. 4567 del 6 marzo 2015; e più recentemente Cass. sez. III, sentenza n. 24164 del 4 ottobre 2018; Cass. 2019 nr 17528; Cass. 2019 nr 17528).

Modalità queste che, nella specie, risultano essere state osservate dall’ente concessionario come emerge dalla cartolina di ricevimento agli atti di causa ove si legge che il plico contenente la cartella era stato ricevuto dal fratello convivente della contribuente.

Va peraltro aggiunto alle considerazioni sopra esposte che comunque ogni irregolarità in cui eventualmente fosse incorso il concessionario è stata comunque sanata dall’avvenuto raggiungimento dello scopo.

In questo senso è stato affermato che la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria; sicchè il rinvio disposto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, (in tema di notifica della cartella di pagamento) al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. 30 ottobre 2018, n. 27561);

Sulla prospettata carenza di motivazione della cartella la sentenza resiste alla critica che le viene mossa.

Correttamente la CTR ha escluso la sussistenza del lamentato vizio evidenziando che la stessa era stata redatta secondo le modalità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2.

In essa si rinvengono l’intimazione ad adempiere nel termine di 60 giorni pena l’avvio della procedura forzata, la data in cui il ruolo è stato reso esecutivo nella sostanza tutti i dati indispensabili necessari per individuare la natura e l’entità delle pretese iscritte a ruolo.

Quanto alla mancata sottoscrizione della cartella, l’invocato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l’ipotesi in parola, sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell’atto amministrativo all’organo da cui promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente, che non può limitarsi a una generica contestazione (Cass., 30/10/2018, n. 27561, Cass., 29/08/2018, n. 21290; Cass. 2019 nr 19691)-

Il ricorso va pertanto rigettato.

Le spese della presente fase seguono la soccombenza e si liquidano in favore di ciascuna controricorrente come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento in favore di ciascuno dei controricorrenti della spese della presente fase che si liquidano in complessivi Euro 2.900,00 oltre accessori di legge ed al 15% per spese generali per Equitalia Nord e per Agenzia delle Entrate spese prenotate a debito; dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 9 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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