Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31088 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 31088 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22412-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrenti contro
ASSOCIAZIONE SICILIA TEATRO SPA;
– intimataavverso la sentenza n. 683/16/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della SICILIA, SEZIONE DISTACCATA
di SIRACUSA, depositata il 22/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore dott.
MAURO MOCCI.

Data pubblicazione: 28/12/2017

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

della Sicilia che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Siracusa.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione della Associazione
Sicilia Teatro s.p.a. contro una cartella di pagamento IRPEF,
per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che
l’Ufficio non aveva instaurato il preventivo contraddittorio con il
contribuente e che la documentazione versata in atti aveva
dimostrato il pagamento di tutte le ritenute alla fonte;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione e falsa
applicazione degli artt. 36 e 37 bis del DPR n. 600/1973, 54 bis
DPR n. 633/1972, 7 I. n. 241/1990 e 6 e 10 I. n. 212/2000, in
relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.: l’Agenzia non avrebbe avuto
alcun obbligo di instaurare preventivamente il contraddittorio,
trattandosi di un tardivo o omesso versamento di tributi
autoliquidati;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 nn. 3 e 5
c.p.c., si invoca omessa motivazione su un fatto decisivo della
controversia nonché la violazione di legge degli artt. 132 c.p.c.,
118 disp. att c.p.c., 115 e 116 c.p.c., 2697 c.c., nonché 36 bis
DPR n. 600/1973, avendo la CTR affermato erroneamente il
pagamento di tutte le ritenute alla fonte, benché, sulla scorta

Ric. 2016 n. 22412 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

della documentazione, risultasse la produzione di versamenti
parziali, rispetto alle imposte dichiarate dovute;
che l’intimata non ha resistito;
che il secondo motivo, dotato di priorità logica, è
inammissibile;

considerato dalla CTR ai fini della compensazione e, dall’altro, il
credito d’imposta assunto dall’Ufficio non emerge dalla
motivazione della sentenza impugnata né risulta invocato e
documentato in appello: in tal senso il ricorso è carente di
autosufficienza;
che il primo motivo diviene irrilevante e dunque resta
assorbito;
che al rigetto del ricorso non segue la condanna della
ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore della
controricorrente, stante la mancata costituzione di essa
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

che, infatti, da un lato, il versamento di C 7.083,00 è stato

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA