Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31086 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31086 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

Data pubblicazione: 28/12/2017

ORDINANZA
sul ricorso 22352-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ape legis;
– ricorrentecontro
DI CARLO LAURA;
– intimata avverso la sentenza n. 255/6/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE dell’ABRUZZO, SEZIONE DISTACCATA
di PESCARA, depositata il 03/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.

1

Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei

dell’Abruzzo che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Laura Di Carlo
avverso l’avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha osservato come il
redditometro costituisse una presunzione semplice, inidonea ad
invertire l’onere della prova;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia
assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 38, comma
40 DPR n. 600/1973 nonché dell’art. 2697 c.c., in relazione
all’art 360 n. 3 c.p.c.;
che, infatti, una volta reputato applicabile il redditometro, la
presunzione legale relativa avrebbe potuto essere superata
solo attraverso la dimostrazione di una prova contraria, volta
alla dimostrazione del possesso dei di redditi o disponibilità
idonei a giustificare il reddito sinteticamente accertato;
che l’intimata non si è costituita;
che il ricorso è fondato;
che, in tema di accertamento dei redditi con metodo sintetico
ex art. 38 del D.P.R. n. 600 del 1973, la disponibilità di beni
indicatori integra, nella versione

ratione temporis

vigente,

una presunzione di capacità contributiva “legale” ai sensi
dell’art. 2728 c.c., imponendo la stessa legge di ritenere
conseguente al fatto (certo) di tale disponibilità l’esistenza di
Ric. 2016 n. 22352 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale

una “capacità contributiva”, sicché il giudice tributario, una
volta accertata l’effettività fattuale degli specifici “elementi
indicatori di capacità contributiva” esposti dall’Ufficio, non ha il
potere di privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore
alla loro disponibilità, ma può soltanto valutare la prova che il

quindi, non imponibile perché già sottoposta ad imposta o
perché esente) delle relative somme (Sez. 6-5, n. 17487 del
01/09/2016);
che pertanto, ha errato la CTR nell’affermare che “è l’Agenzia
delle Entrate a provare il maggior reddito derivante dal
redditometro e non deve basarsi esclusivamente sulle
presunzioni previste dai decreti ministeriali” e dunque nel non

ritenere la sussistenza di una presunzione legale, idonea ad
invertire l’onere della prova, da porre perciò a carico della
contribuente;
che, dunque, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Abruzzo, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale dell’Abruzzo, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.

contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale (e,

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