Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31085 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 31085 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO

ORDINANZA
sul ricorso 22099-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro

DI RUSSO DELIA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
SIMON BOCCANEGRA 8, presso lo studio dell’avvocato FABIO
GIULIANI, che la rappresenta e difende;
– controricorrente-

avverso la sentenza n. 1053/37/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE del LAZIO, depositata il 24/02/2016;

Data pubblicazione: 28/12/2017

udita [a relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla

con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
del Lazio che aveva accolto l’appello di Delia Di Russo contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma, la
quale aveva respinto il ricorso della contribuente contro un
avviso di accertamento IRPEF per gli anni 2006 e 2007;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che
sussistevano “i presupposti per disporre la rimessione del
giudizio al Collegio di primo grado per l’integrazione con le
altre parti diverse dal rappresentante legale della Società”;
Considerato:
che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è articolato in un unico
motivo, col quale la ricorrente denuncia la nullità della
sentenza e del procedimento per violazione e falsa applicazione
dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 14 del D.Lgs. n. 546/92 e dell’art.
38 DPR n. 600/1973, in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.;
che, attraverso riferimenti impropri alle posizioni processuali
delle parti nonché a questioni esorbitanti dal giudizio, la
decisione impugnata si sarebbe pronunziata su questioni
inconferenti rispetto al thema decidendum, che aveva riguardo
agli accertamenti fiscali conseguenti all’utilizzo del
redditometro;
che sarebbe perciò mancata la situazione dF litisconsorzio
necessario pretesa dalla CTR;
Ric. 2016 n. 22099 sez. MT – ud. 30-11-2017
-2-

relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere

che l’intimata ha resistito con controricorso;
che la censura è fondata;
che ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia è
sufficiente la totale pretermissione del provvedimento che si
palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto (Sez. 1,

che, in particolare, a fronte di un gravame col quale si
censurava la rideterminazione sintetica del reddito, la CTR ha
indebitamente introdotto argomentazioni inconferenti ed ha
oltre tutto disposto la rimessione degli atti alla CTP, sulla
scorta di un’ipotesi di litisconsorzio necessario, invece non
ricorrente (Sez. 6-5, n. 23323 del 31/10/2014);
che la decisione della C.T.R. non risulta dunque conforme ai
suddetti principi di diritto;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Lazio, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale del Lazio in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anch sulle spese
del giudizio di legittimità.

n. 10636 del 09/05/2007);

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