Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31084 del 28/12/2017
Civile Ord. Sez. 6 Num. 31084 Anno 2017
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: MOCCI MAURO
ORDINANZA
sul ricorso 22096-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. 06363391001), in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA
DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente Contro
OREFICE DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
G G BELLI 39, presso lo studio legale MANGAZZO,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA OREFICE;
– con troricorrente avverso la sentenza n. 1683/31/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
22/02/2016;
Data pubblicazione: 28/12/2017
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 30/11/2017 dal Consigliere Relatore Dott.
MAURO MOCCI.
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla
con motivazione semplificata;
che l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei
confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale
della Campania che aveva respinto il suo appello contro la
decisione della Commissione tributaria provinciale di Napoli.
Quest’ultima aveva accolto l’impugnazione di Domenico Orefice
contro un avviso di accertamento IRPEF, per l’anno 2005;
che, nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che, da un
lato, l’avviso di accertamento sarebbe stato privo di
motivazione né l’Ufficio avrebbe prospettato argomentazioni
integrative e che, dall’altro, l’avvio della procedura, connessa
all’omessa risposta all’invito, non avrebbe potuto escludere la
motivazione sulla determinazione della plusvalenza;
Considerato:
che il ricorso è affidato a due motivi;
che, col primo rilievo, si denuncia violazione degli artt. 112 e
291 c.p.c. nonché 56 D.Lgs. n. 546/1992, in relazione all’art.
360 n. 4 c.p.c.: la sentenza impugnata avrebbe deciso su punti
della domanda originaria, non oggetto di specifica
riproposizione in appello, con particolare riguardo alla
motivazione dell’avviso di accertamento, che la CTP non aveva
trattato;
che, con la successiva doglianza, ai sensi dell’art. 360 n. 3
c.p.c., si invoca la violazione degli artt. 42 DPR n. 600/1973, 7
I. n. 212/2000, 67 e 68 DPR n. 917/1986, giacché la CTR non
Ric. 2016 n. 22096 sez. MT – ud. 30-11-2017
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relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere
avrebbe
tenuto
conto
del
dato
pacifico,
dall’adempimento dell’obbligo motivazionale
costituito
per relationem
attraverso la determinazione del valore di acquisto iniziale
nell’atto di accertamento nonché della plusvalenza, calcolata
attraverso la differenza realizzata tra il prezzo di acquisto e il
che l’intimato ha resistito con controricorso;
che il primo motivo è fondato;
che, mentre la decisione della CTP ha censurato l’atto di
accertamento sotto un profilo quantitativo, concernente il
valore attuale della vendita, per converso, la CTR ha svolto
un’indagine di tipo qualitativo, pervenendo ad annullare il
provvedimento amministrativo per assenza di motivazione
dell’avviso, il che evidentemente esorbitava dai limiti del
gravame;
che dunque è esatta l’affermazione della ricorrente, circa il
vizio di ultrapetizione della sentenza impugnata;
che il secondo motivo resta assorbito;
che, pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza va
cassata ed il giudizio rinviato alla CTR Campania, in diversa
composizione, affinché si attenga agli enunciati principi e si
pronunzi anche con riguardo alle spese del giudizio di
cassazione
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa
composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 30 novembre 2017
prezzo di cessione del bene;