Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31083 del 28/12/2017


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Civile Sent. Sez. L Num. 31083 Anno 2017
Presidente: AMOROSO GIOVANNI
Relatore: PATTI ADRIANO PIERGIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 8133-2012 proposto da:
LALOE’

LUCIO C.F. LLALCU52E21F839W,

elettivamente

domiciliato in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo
studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che lo rappresenta
e difende, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3812

contro

FALLIMENTO KEIYMAT INDUSTRIE S.P.A., in persona del
Curatore pro tempore, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA DELLA MERCEDE, 33, presso lo studio
dell’avvocato SIMONE VENEZIANO, rappresentato e difeso

Data pubblicazione: 28/12/2017

dall’avvocato LIVIO PERSICO, giusta delega in atti;

controricorrente

nyvnrno il Ur2rptn dí=1 TRIBUNALE di NAPOLI, depositata
il 01/03/2012 R.G.N. 5065/2011;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

PIERGIOVANNI PATTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RENATO FINOCCHI GHERSI che ha concluso
per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato LIVIO PERSICO.

udienza del 04/10/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANO

RG 8133/2012
FATTI DI CAUSA
Con decreto 5 marzo 2012, il Tribunale di Napoli ammetteva Lucio Laloè allo stato
passivo del fallimento Keymat Industrie s.p.a. per il credito in via privilegiata, ai
sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., di C 33.440,15, di cui C 30.555,54 a titolo di T.f.r.,

interamente rigettata dal giudice delegato in sede di accertamento del passivo,
del credito complessivo di C 322.083,00, di cui C 129.632,00 a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso, C 35.474,54 di T.f.r., C 6.119,39 di ferie non godute, C
533,57 di festività soppresse, C 2.884,61 di rateo di tredicesima mensilità, C
112.500,00 di premi di produzione e C 25.632,00 di manleva per obbligazione di
garanzia prestata nei confronti di Neos Finance nell’interesse della datrice fallita.
Preliminarmente esclusa l’opponibilità della documentazione relativa alle
condizioni economiche del rapporto di lavoro (dal 3 luglio 2006 al 30 marzo 2009)
tra il ricorrente e Keymat Industrie s.p.a. in difetto di prova della sua anteriorità
ai sensi dell’art. 2704 c.c., per la genericità di indicazione degli allegati al ricorso
depositato nella cancelleria del giudice del lavoro previamente adito e quindi in
sede di concordato preventivo, nonché la prova dell’applicabilità del CCNL dei
dirigenti industriali del settore metalmeccanico (neppure prodotto), il Tribunale
determinava in via equitativa, ai sensi dell’art. 432 c.p.c. e sulla base della
retribuzione mensile indicata nelle buste paga non specificamente contestata, la
spettanza dei crediti a titolo di T.f.r. e di rateo di tredicesima mensilità nei
suindicati importi ammessi.
Esso escludeva invece le altre voci creditorie, siccome previste nel CCNL non
applicabile (indennità sostitutiva del preavviso) o nel contratto individuale
inopponibile (premio di produzione) ovvero non provate (ferie residue non
godute, festività soppresse, manleva per obbligazione di garanzia prestata nei
confronti di Neos Finance nell’interesse della datrice fallita).
Con atto notificato il 29 marzo 2012, Lucio Laloè ricorreva per cassazione con tre
motivi, cui resisteva la curatela fallimentare con controricorso e memoria ai sensi

oltre accessori: così parzialmente accogliendo la domanda di insinuazione,

RG 8133/2012
dell’art. 378 c.p.c. (analoga memoria comunicava pure il ricorrente, tuttavia
inammissibile in quanto oltre il termine stabilito dall’art. 378 c.p.c.).

RAGIONI DELLA DECISIONE

motivazione su fatto controverso e decisivo, quale la ravvisata inopponibilità, ai
sensi dell’art. 2704 c.c., in particolare degli statini paga, salva poi la
determinazione dell’entità del credito ammesso sulla loro base, in assenza di
contestazione del curatore fallimentare; pure muniti di data certa, siccome
vidimati dall’Inail e dai quali risultanti tutte le condizioni economiche applicate,
come evincibile in particolare da quello in data marzo 2009, debitamente
trascritto.
2. Con il secondo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli artt.
2118, 2119 c.c. e 10 d.p.r. 483/1962, per la spettanza dell’indennità sostitutiva di
preavviso in virtù delle dimissioni rassegnate per giusta causa, con lettera 30
marzo 2009 non contestata dalla curatela, liquidabile in otto mensilità sulla base
del CCNL dei dirigenti industriali del settore metalmeccanico applicabile, in quanto
in base ad esso indicate le voci retributive sugli statini paga incontestati ed in
ogni caso dell’art. 10 del contratto collettivo 31 dicembre 1948, obbligatorio erga
omnes per effetto del d.p.r. 483/1962.
3. Con il terzo, il ricorrente deduce omessa, contraddittoria o insufficiente
motivazione su fatto controverso e decisivo, quale il non provato mancato
godimento delle ferie, nell’onere datoriale secondo la ritenuta natura retributiva
dell’indennità sostitutiva.
4. Il primo motivo, relativo ad insufficiente o contraddittoria motivazione sul fatto
controverso e decisivo della ravvisata inopponibilità in particolare degli statini
paga, è infondato.
4.1. Devono essere escluse sia l’insufficienza, sia tanto più la contraddittorietà di
motivazione, che ricorrono solo quando nel ragionamento del giudice di merito,
quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile una obiettiva deficienza del criterio

2

1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce insufficiente o contraddittoria

RG 8133/2012
logico che lo abbia condotto alla formazione del proprio convincimento, ovvero le
ragioni poste a fondamento della decisione risultino sostanzialmente contrastanti
in guisa da elidersi a vicenda e da non consentire l’individuazione della

ratio

decidendi, e cioè l’identificazione del procedimento logico – giuridico posto a base

2009, n. 26825).
Il Tribunale ha, infatti, diffusamente e criticamente argomentato l’inopponibilità
alla curatela fallimentare, siccome terza in sede di accertamento dello stato
passivo (Cass. 12 agosto 2016, n. 17080; Cass. 20 ottobre 2015, n. 21273; s.u.
20 febbraio 2013, n. 4213; Cass. s.u. 28 agosto 1990, n. 8879), sotto il profilo
della generica indicazione nell’indice del ricorso introduttivo degli statini paga (al
terzo capoverso di pg. 8 del decreto), per le stesse ragioni illustrate in riferimento
ai documenti recanti le condizioni del rapporto di lavoro (dal penultimo capoverso
di pg. 7 al primo di pg. 8 del ricorso), non consentendo al

“tribunale … di

verificare la conformità dei documenti prodotti in questa sede a quelli solo
assertivamente depositati innanzi al giudice del lavoro”

(così al secondo

capoverso di pg. 8 del decreto).
Né tale argomentazione è stata confutata dal ricorrente, che ha piuttosto
introdotto un nuovo profilo di deduzione dell’anteriorità degli statini paga, in
quanto “vidimati dall’Inali”. Sicchè, egli ha prospettato una questione nuova, in
quanto sollevata per la prima volta in sede di legittimità al di fuori dei limiti
consentiti e pertanto inammissibile (Cass. 11 novembre 2015, n. 23045; Cass. 19
dicembre 2014, n. 26906; Cass. 26 marzo 2012, n. 4787), peraltro trascrivendo
la copia di uno statino del marzo 2009, senza neppure specificarne né sede, né
modalità di produzione in giudizio: così violando il principio di specificità del
mezzo, sotto il profilo di autosufficienza (Cass. 4 aprile 2005, n. 6972).
4.2. Quanto al riferimento alla non contestazione della curatela, essa deve essere
riferita (come appare evidente dal chiaro tenore motivo del secondo capoverso di
pg. 10 del decreto) alla sola misura della retribuzione mensile, assunta quale
criterio di determinazione del credito riconosciuto per T.f.r. in via equitativa, ai

della decisione adottata (Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. s.u. 21 dicembre

RG 8133/2012
sensi dell’art. 432 c.p.c. (Cass. 6 maggio 2009, n. 10401; Cass. 19 febbraio
2013, n. 4047), a seguito dell’argomentata inapplicabilità del CCNL di categoria
(per le ragioni esposte dal primo capoverso di pg. 9 al primo di pg. 10 del
decreto).

2119 c.c. e 10 d.p.r. 483/1962, per la spettanza dell’indennità sostitutiva di
preavviso in virtù delle dimissioni rassegnate per giusta causa, è fondato.
5.1. Posto che la giusta causa delle dimissioni rassegnate dal ricorrente (con
lettera del 30 marzo 2009 per vari inadempimenti della società datrice poi fallita)
non è stata oggetto di contestazione dalla curatela fallimentare (in riferimento
alla sussistenza del rapporto di lavoro nel periodo indicato: secondo capoverso di
pg. 4 del decreto; e indirettamente dal tenore dell’esclusione dell’indennità per
ravvisata inapplicabilità del CCNL di categoria: al primo capoverso di pg. 11), al
lavoratore subordinato dimissionario (con qualifica nel caso di specie di dirigente,
ai sensi dell’art. 2095, primo comma c.c.) spetta l’indennità di preavviso (Cass. 7
novembre 2001, n. 13782; Cass. 6 settembre 2003, n. 13060).
Nel ravvisato difetto di applicabilità della contrattazione collettiva, la sua misura
ben può essere determinata in via equitativa ai sensi dell’art. 432 c.p.c., così
come avvenuto per il credito ammesso a titolo di T.f.r.
6. Il terzo motivo, relativo ad omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione
su fatto controverso e decisivo del non provato mancato godimento delle ferie, è
invece infondato.
6.1. Il vizio denunciato non sussiste, avendo il Tribunale, con una motivazione
logicamente congrua e giuridicamente corretta (per le ragioni esposte dall’ultimo
capoverso di pg. 11 al primo periodo di pg. 14 del decreto), esattamente
applicato un principio di diritto assolutamente consolidato nella giurisprudenza di
legittimità. È infatti comunemente ritenuto che il lavoratore, che agisca in giudizio
per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute,
abbia l’onere di provare l’avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad
esse destinati, atteso che l’espletamento di attività lavorativa in eccedenza

5. Il secondo motivo, relativo a violazione e falsa applicazione degli artt. 2118,

RG 8133/20U
rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come
fatto costitutivo dell’indennità suddetta, mentre incombe al datore di lavoro
l’onere di fornire la prova del relativo pagamento (Cass. 27 aprile 2015, n. 8521;
Cass. 22 dicembre 2009, n. 26985; Cass. 3 dicembre 2004, n. 22751).

lavoratore (al primo periodo di pg. 14 del decreto), nella ravvisata esclusione di
un tale valore della risultanza dell’ultimo statino paga, in quanto inopponibile per
le ragioni dette.
7. Dalle superiori argomentazioni discende allora coerente l’accoglimento del
secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri, con la cassazione del decreto e rinvio,
anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di
Napoli in diversa composizione.

P.Q.M.
La Corte
accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa il decreto, in
relazione al motivo accolto e rinvia, anche per la regolazione delle spese del
giudizio di legittimità, al Tribunale di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 4 ottobre 2017

Il consigli – -st.

Il Presidente

E il Tribunale partenopeo ha accertato che una tale prova non è stata offerta dal

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