Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31083 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 28/11/2019), n.31083

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27383-2016 proposto da:

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE DELLE PROVINCIE 114, presso

lo studio dell’avvocato PAOLA D’AMICO, rappresentato e difeso

dall’avvocato ELVIRA DI MEZZO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

QUERCIOLAIE RINASCENTE SCARL in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEGLI SCIPIONI 110,

presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA, che lo rappresenta e

difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2155/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

infondatezza del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato DI MEZZO che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato MACHETTA che ha chiesto il

rigetto.

Fatto

Il Comune di Guidonia Montecelio ricorre per la cassazione della sentenza n. 2155/29/16 della CTR del Lazio, del 16.03.2016 che ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dallo stesso Comune avverso la sentenza della CTP di Roma n. 5138/23/15 che aveva accolto l’eccezione di decadenza dal potere di accertamento, formulata dalla società Querciolaie Rinascente soc. coop. a r.l. contro l’avviso di accertamento n. (OMISSIS), del 28 dicembre 2012, alla predetta società rilevando che, rispetto a quanto previsto dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 161, per l’annualità 2006, il termine di decadenza di tale potere scadeva il quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione od il versamento avrebbero dovuto essere effettuati, vale a dire il 31 dicembre 2012.

La CTR, in particolare, aveva dichiarato inammissibile l’appello rilevando che l’appellante non aveva censurato la statuizione che aveva accolto l’eccezione di decadenza del Comune dal potere di accertamento, essendo decorso inutilmente il relativo termine, al 31.12.2011.

Con il ricorso per cassazione il Comune ha dedotto un solo motivo, con il quale lamenta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5, la violazione e falsa applicazione di norme di diritto nonchè’ omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l’interpretazione del termine di decadenza, perchè i Giudici di secondo grado, concludendo per l’inammissibilità del ricorso presentato dall’odierna ricorrente, hanno ritenuto la questione sulla decadenza assorbente rispetto al merito e non hanno affrontato, quindi, il tema dell’assoggettabilità dell’area ai fini dell’imposizione ICI, gravame accolto, invece, dagli stessi Giudici, per le annualità 2008-2009-2010. Con controricorso e memoria la società resiste, eccependo l’improcedibilità del ricorso per cassazione in ragione della nullità della notifica del ricorso, che è stata illegittimamente effettuata presso il commercialista Santarelli, incaricato della difesa della società nel giudizio di merito, e quindi in luogo diverso dal domicilio dichiarato dalla contribuente, presso la sede della società con il ricorso per cassazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va innanzitutto rilevato che l’eccezione di inammissibilità del ricorso prospettata dalla società, in ragione della notifica del ricorso per cassazione effettuata in luogo diverso dal domicilio dichiarato, è manifestamente infondata.

Secondo la decisione n. 14916 del 20.07.2016 delle Sezioni Unite di questa Corte, che ha dato soluzione alle diverse problematiche connesse alla individuazione della disciplina da applicare in ordine al luogo di notificazione del ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di una commissione tributaria regionale, al ricorso per cassazione si applica, per espressa previsione legislativa di cui al del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 62, con riguardo al luogo della sua notificazione, la disciplina dettata dall’art. 330 c.p.c.; tuttavia, in ragione del principio di ultrattività dell’indicazione della residenza o della sede e dell’elezione di domicilio effettuate in primo grado, sancito dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, comma 2, è valida la notificazione eseguita presso uno di tali luoghi, ai sensi del citato art. 330 c.p.c., comma 1, seconda ipotesi, ove la parte non si sia costituita nel giudizio di appello, oppure, costituitasi, non abbia espresso al riguardo alcuna indicazione.

Il luogo in cui la notificazione del ricorso per cassazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell’atto, sicchè i vizi relativi alla sua individuazione, anche quando esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell’ambito della nullità dell’atto, come tale sanabile, con efficacia “ex tunc”, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità), o in conseguenza della rinnovazione della notificazione, effettuata spontaneamente dalla parte stessa oppure su ordine del giudice ex art. 291 c.p.c..

L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa.

Pertanto, alla luce della su menzionata regola giurisprudenziale, deve ritenersi che la costituzione in giudizio della resistente abbia sanato ogni eventuale nullità relativa alla notifica del ricorso.

Anche il ricorso del Comune è manifestamente infondato.

Con l’appello il Comune aveva omesso ogni motivo di gravame circa la dichiarazione di illegittimità dell’avviso perchè intervenuto tardivamente, in ragione della rilevata decadenza dell’Ente impositore. Il Comune aveva appellato solo nel merito della debenza dell’ICI, delimitando in tal modo l’effetto devolutivo del gravame. A nulla rileva che la notifica dell’avviso era pur sempre intervenuta: l’appellante, in realtà, non avendo impugnato l’autonoma ratio decidendi su cui si basava la prima decisione, aveva, in tal modo, consentito il formarsi del giudicato interno sulla decadenza, a norma dell’art. 329 c.p.c., comma 1.

Alla luce dei principi su richiamati il ricorso va rigettato: le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2200,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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