Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31082 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2018, (ud. 25/09/2018, dep. 30/11/2018), n.31082

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – rel. Consigliere –

Dott. DE GREGORIO Federico – Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19631/2014 proposto da:

B.C., + ALTRI OMESSI, tutti elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA CASAL DE’ PAZZI 148, presso lo studio

dell’avvocato WALTER FELICIANI, rappresentati e difesi dall’avvocato

RICCARDO LEONARDI, giusta delega in atti;

– ricorrenti –

contro

TRENITALIA S.P.A., RFI RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A., in persona

dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliate in

ROMA, PIAZZA DELLA CROCE ROSSA 1, presso lo studio dell’avvocato

PATRIZIA CARINO, che le rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 68/2014 della CORTE D’APPELLO di ANCONA,

depositata il 30/01/2014 R.G.N. 493/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. il Tribunale di Ancona, con distinte sentenze, aveva condannato la s.p.a. Rete Ferroviaria Italiana e la s.p.a. R.F.I. a pagare le differenze retributive richieste dagli attuali ricorrenti sul presupposto della nullità delle clausole contrattuali collettive che escludevano il computo degli scatti di anzianità in corrispondenza del periodo di formazione e lavoro, nei limiti in cui non era stata dichiarata l’estinzione del diritto per prescrizione; aveva disposto la compensazione per 2/3 delle spese di lite, liquidando il residuo 1/3 in modo indifferenziato in favore di tutte le parti ricorrenti;

2. la Corte d’appello di Ancona, con sentenza del 30.1.2014, respingeva gli appelli dei lavoratori con i quali era stato fatto oggetto di impugnazione il solo capo della pronuncia di primo grado relativo alle spese, ritenendo: che le società non avevano contestato la spettanza del diritto secondo l’orientamento assunto dalla S. C. a s. u. a composizione di precedenti contrasti in sede di legittimità; che il ritardo con cui si era proceduto a dare corso ai dovuti adempimenti era parzialmente giustificato per il numero delle posizioni da rivedere e che la parziale deroga alla regola delle soccombenza trovava adeguata giustificazione nell’accoglimento solo parziale delle domande condannatorie di parti rappresentate dagli stessi procuratori;

3. aggiungeva: che la decisione almeno parziale dei ricorsi dipendeva dalla soluzione di questioni giuridiche identiche di non particolare complessità, in ragione della limitata contestazione dei datori di lavoro, e che il D.M. n. 140 del 2012, art. 4, prevedeva la possibilità di tenere conto nella liquidazione della natura e complessità della controversia, del numero ed importanza e complessità delle questioni trattate, con valutazione complessiva anche a seguito di riunione delle cause; che la compensazione per parziale soccombenza non doveva essere necessariamente proporzionata alla percentuale di accoglimento della domanda e che la stessa compensazione non era preclusa in caso di soccombenza totale, essendovi unico limite nell’impossibilità di condannare al rimborso delle spese giudiziali la parte totalmente vittoriosa, non potendo neanche convenirsi sulla circostanza che fosse stata data prova idonea dell’efficacia interruttiva di atti indirizzati a soggetto diverso dal debitore, solo perchè in altri casi questi era stato notiziato dal destinatario e per l’esistenza di possibili collegamenti societari, circostanza di per sè insufficiente a configurare un rapporto di rappresentanza anche solo apparente;

4. la Corte, in ragione dell’ineliminabile grado di incertezza connessa alla natura discrezionale del provvedimento di compensazione delle spese giudiziali, compensava tra le parti anche le spese del gravame;

5. di tale decisione domandano la cassazione i lavoratori, rappresentando le loro doglianze in cinque motivi, cui hanno resistito le società RFI e Trenitalia s.p.a con unico controricorso;

6. M.E. e S.M. hanno presentato istanza congiunta con Trenitalia di rinuncia agli atti ed al giudizio a seguito di verbale di conciliazione sottoscritto dinanzi alla Direzione territoriale del lavoro di Ancona – Commissione territoriale di conciliazione; C.A. e F.M. hanno sottoscritto verbali di conciliazione presso la Commissione Provinciale;

7. tutte le parti hanno depositato memorie ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. preliminarmente, deve farsi luogo alla dichiarazione di estinzione del processo ai sensi 391 c.p.c., nei confronti del M. e del S.;

2. l’accettazione della controparte rileva unicamente quanto alla regolamentazione delle spese, stabilendo l’art. 391 c.p.c., comma 4, che, in presenza di accettazione (adesione), la condanna non è pronunciata;

3. per il C. ed il F. sono stati depositati verbali di conciliazione, debitamente sottoscritti dai lavoratori interessati e dal rappresentante delle società, che attestano che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge;

4. tali verbali sono idonei a dimostrare l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

5. in tal senso va emessa la corrispondente declaratoria per i ricorrenti suindicati, nei cui confronti, in relazione a quanto convenuto, va disposta la compensazione delle spese di lite;

6. la declaratoria di estinzione e quella di cessazione della materia del contendere esonera le parti ricorrenti dal versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R.;

7. con il primo motivo, gli altri ricorrenti denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, con riferimento all’asserita inidoneità delle raccomandate inviate negli anni 2007/2008 ad interrompere i termini prescrizionali, siccome asseritamente indirizzate ad un soggetto diverso dal debitore;

8. con il secondo motivo, gli stessi ricorrenti deducono violazione dell’art. 2700 c.c., in punto di idoneità delle raccomandate a/r, inviate dai ricorrenti a parte datoriale negli anni 2007/2008, ad interrompere i termini prescrizionali del diritto al riconoscimento degli scatti, durante il periodo di assunzione con contratto di formazione lavoro, essendo state ricevute da persona incaricata dal destinatario limitatamente ad alcuni lavoratori, siccome indirizzate ad un soggetto diverso dal debitore, assumendosi che la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario fino a querela di falso;

9. con il terzo, lamentano violazione dell’art. 46 c.c. e dell’art. 2943c.c., comma 4 e dell’art. 1335 c.c., in punto di idoneità delle raccomandate a/r ad interrompere i termini prescrizionali durante il periodo di assunzione con contratto formazione e lavoro; violazione dell’art. 2697 c.c., in ordine all’onere della prova limitatamente ci ricorrenti di cui sopra siccome asseritamente indirizzate ad un soggetto diverso dal debitore. Assumono che la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, una volta che l’atto sia giunto a suo indirizzo, onera il destinatario di dimostrare di non averne avuto conoscenza senza sua colpa e di avere ricevuto una comunicazione diversa, per quanto riguarda il S. ritenendosi sufficiente la prova della spedizione della raccomandata, indipendentemente dalla produzione di cartolina;

10. il quarto motivo è diretto a censurare la sentenza per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione con riferimento alle ragioni di compensazione delle spese di lite dei giudizi di primo grado;

11. con il quinto motivo, è dedotta violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in punto di parziale compensazione delle spese di lite, assumendosi di non condividere l’affermazione che la compensazione non è preclusa dalla soccombenza;

12. i motivi dal primo al quarto sono coperti dal giudicato interno, essendo, come indicato nella parte espositiva, la pronuncia di secondo grado relativa all’impugnazione proposta dai ricorrenti soltanto con riguardo alla statuizione sulle spese adottata dal giudice di primo grado;

13. non rilevano pertanto l’inammissibilità del primo motivo per la presenza di doppia conforme e l’erronea enunciazione del vecchio vizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, l’inconferenza del secondo motivo e la erroneità dell’assunto contenuto nel terzo motivo per essere la regola della decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, relativa solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, nè agli effetti sostanziali dei primi (cfr. Cass. 8.6.2012 n. 9303, Cass. 3.12.2012 n. 21595, Cass. 29.11.2013 n. 26804);

14. il quarto motivo è inammissibile, perchè con lo stesso si invoca il vizio della decisione secondo la previsione del vecchio testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, non applicabile ratione temporis;

15. in ordine al quinto motivo, la norma sulla compensazione ratione temporis applicabile al presente giudizio è la L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 45, comma 11, in vigore dal 4.7.2009 ed applicabile ai giudizi instaurati dopo tale data (L. n. 69 del 2009, ex art. 58, comma 1), che prevede la compensazione delle spese di lite “se vi è soccombenza reciproca o concorrono altre gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione”;

16. secondo quanto osservato in particolare da Cass. 10.2.2014 n. 2883, l’art. 92 c.p.c., comma 2, nella parte in cui permette la compensazione delle spese di lite allorchè concorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili “a priori”, ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito, con un giudizio censurabile in sede di legittimità, in quanto fondato su norme giuridiche. In particolare, anche l’oggettiva opinabilità delle questioni affrontate o l’oscillante soluzione ad esse data in giurisprudenza integra la suddetta nozione, se ed in quanto sia sintomo di un atteggiamento soggettivo del soccombente, ricollegabile alla considerazione delle ragioni che lo hanno indotto ad agire o resistere in giudizio e, quindi, da valutare con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o è stata posta in essere l’attività che ha dato origine alle spese, sempre che si tratti di questioni sulle quali si sia determinata effettivamente la soccombenza, ossia di questioni decise;

17. è stato ritenuto da questa Corte che, in tema di spese giudiziali, in forza dell’art. 92 c.p.c., comma 2 (nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, applicabile “ratione temporis”) può essere disposta la compensazione in assenza di reciproca soccombenza soltanto ove ricorrano “gravi ed eccezionali ragioni”, che devono trovare riferimento in specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa da indicare esplicitamente nella motivazione della sentenza (cfr. Cass. 19.10.2015 n. 21083, Cass. 14.7.2016 n. 14411), senza che possa darsi meramente rilievo alla “natura dell’impugnazione”, o alla “riduzione della domanda in sede decisoria”, ovvero alla “contumacia della controparte”, permanendo in tali casi la sostanziale soccombenza di quest’ultima, che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese;

18. nella specie le ragioni della disposta parziale compensazione sono in linea con principi enunciati e risiedono in circostanze bene esplicitate che sicuramente non integrano formule astratte e di stile;

19. alla stregua di tali ragioni il ricorso degli altri ricorrenti va respinto;

20. le spese relative vanno poste a carico dei predetti in ragione della soccombenza;

21. sussistono per gli stessi ricorrenti soccombenti le condizioni di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte dichiara estinto il giudizio in relazione alla posizione di M.E. e S.M. e dichiara la cessazione della materia del contendere con riguardo alle posizioni di C.A. e F.M. e compensa le spese di lite con questi ultimi due; rigetta il ricorso degli altri ricorrenti e li condanna al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 4000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, nonchè al rimborso delle spese forfetarie in misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti soccombenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato D.P.R..

Così deciso in Roma, il 25 settembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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