Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31081 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 31081 Anno 2017
Presidente: NAPOLETANO GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

ORDINANZA

sul ricorso 23354-2012 proposto da:
I.N.A.I.L. – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO C.F. 01165400589, in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE
144, presso lo studio degli avvocati DONATELLA
MORAGGI e LAURA DAMIANI, che lo rappresentano e
difendono giusta delega in atti;
– ricorrente –

2017
3753

contro

DE PETRIS CARLO, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CARLO CONTI ROSSINI 26, presso lo studio
dell’avvocato PAOLO D’URBANO, che lo rappresenta e

Data pubblicazione: 28/12/2017

”- difende giusta procura speciale notarile in atti;
– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2545/2012 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 16/04/2012 R.G.N.

3321/2009.

R.G. 23354/2012

RILEVATO CHE

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2545/12, ha respinto l’appello proposto
dall’INAIL, subentrato all’ISPELS (Istituto per la prevenzione e la sicurezza del lavoro),
avverso la pronuncia che, in accoglimento della domanda proposta da De Petris Carlo, aveva
condannato l’Istituto al pagamento della somma di € 12.680,50 a titolo di indennità di
rischio da radiazioni ionizzanti per il periodo gennaio 1997-dicembre 2007.
2. Il De Petris aveva dedotto di avere svolto le mansioni di collaboratore tecnico presso il

eseguito radiografie a raggi X su serbatoi metallici in pressione e giunti saldati in genere, sia
in laboratorio sia all’esterno, utilizzando in tal caso un’apparecchiatura portatile; aveva
altresì dedotto di essere stato inserito dall’esperto qualificato nella cat. A prevista dal D.Lgs.
n. 230/1995, riservata ai lavoratori massimamente esposti alle radiazioni ionizzanti
nell’espletamento dell’attività lavorativa.
3. Il Giudice di primo grado aveva accolto la domanda, rilevando altresì che nelle more del
giudizio la Commissione nominata dall’ISPELS aveva concluso i propri lavori riconoscendo
l’indennità nella misura massima al personale della categoria A.
4. Secondo l’INAIL, il Giudice di primo grado aveva errato per avere ritenuto: a) che il
diritto potesse essere riconosciuto a prescindere dalla valutazione che le parti avevano
riservato all’apposita Commissione tecnica; b) che potesse rilevare nel presente giudizio
l’esito cui la Commissione medesima era pervenuta nella seduta del 6 ottobre 2008, giacché
la valutazione non si riferiva in modo espresso anche al periodo antecedente.
5. Nel disattendere tali censure, la Corte di appello ha ritenuto, in sintesi, che:
– l’art. 26 del D.P.R. n. 171/1991 prevede due forme di esposizione dalle quali fa discendere
l’attribuzione dell’indennità in misura piena o parziale, mentre il D.Lgs. n. 230/1995
individua, secondo UN parametro oggettivo, i lavoratori esposti, distinguendoli in due
categorie a seconda della maggiore o minore esposizione; le parti collettive, nel richiamare
entrambe le fonti avevano inteso evidentemente riconoscere al lavoratore della categoria A
l’indennità piena e a quello della categoria B l’indennità in misura ridotta;
– poiché non era contestato tra le parti che il De Petris, sin dall’entrata in vigore del D.Lgs.
n. 230 del 2005, fosse stato inserito nella categoria A, in quanto massimamente esposto al
rischio radiazioni, allo stesso doveva essere riconosciuta, a partire dalla stessa data,
l’indennità nella misura richiesta;
– inoltre, la Commissione istituita dall’ISPELS in data 17 aprile 2008, con verbale del 6
ottobre 2008, espressamente richiamato dal Commissario Straordinario nel provvedimento
del 17 novembre 2008, aveva individuato nel personale classificato in categoria A quello di
cui al punto 1 dell’art. 26 del d.P.R. n. 171/91 e nel personale classificato in categoria B

“laboratorio controlli non distruttivi” del Dipartimento tecnologie di sicurezza e di avere

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uello di cui al punto 3 dell’art.26; tale valutazione spiegava effetti anche per il periodo
anteriore alla pronuncia della Commissione.
6. Avverso tale sentenza l’INAIL ha proposto ricorso affidato ad un unico motivo, al quale
ha opposto difese il De Petris con controricorso.
7. L’Istituto ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. (inserito dall’art. 1,
lett. f, del D.L. 31 agosto 2016, n. 168, conv. in L. n. 25 ottobre 2016, n. 197).
CONSIDERATO CHE

1994/1997, dell’art. 47 CCNL 1998/2001, dell’art. 42 CCNL 2002/2005 del comparto della
ricerca, dell’art. 26 del d.P.R. n. 171/1991 e della disciplina introdotta dal D.Lgs. n.
230/1995 (art. 360 n. 3 c.p.c.), addebita alla sentenza di avere erroneamente interpretato
la disciplina contrattuale in tema di diritto all’indennità di rischio radiologico dei dipendenti
esposti a radiazioni ionizzanti.
2. A sostegno dell’impugnazione l’INAIL rappresenta, in sintesi, quanto segue:
– l’introduzione della Legge n. 460 del 1998 ha segnato il passaggio da un sistema basato su
meri requisiti soggettivi, quale il solo fatto dell’esercizio della professione di radiologo, ad un
sistema ancorato a precisi elementi oggettivi, come l’accertamento della continua e
permanente esposizione a rischio radiologico, ampliando, conseguentemente, le categorie
destinatarie di tali beneficio al di là del settore della radiologia medica, sempre
subordinatamente all’accertamento della sussistenza delle condizioni oggettive richieste;
– nel processo di estensione di tale disciplina a categorie precedentemente non individuate,
avvenuto in sede di contrattazione collettiva nell’ambito del comparto della ricerca, si
colloca l’art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 171 del 1991 (recante il
recepimento dell’accordo per il triennio contrattuale1988/1990 concernente il personale
degli Enti di ricerca), il cui testo, oltre a richiamare pedissequamente l’art. 1, commi 2 e 3,
della Legge n. 460 del 1988, prevede l’istituzione di un’apposita Commissione composta da
almeno tre esperti qualificati della materia per l’accertamento della sussistenza delle
condizioni per l’erogazione del beneficio in parola;
– la contrattazione collettiva di settore (art. 54 CCNL 1994/1997, art. 47 CCNL 1998/2001)
ha richiamato in primo luogo l’art. 26 del d.P.R. n. 171/1991, con una proposizione che non
può che essere interpretata come rinvio alla disciplina ivi contenuta, atteso che
diversamente avrebbe richiamato esclusivamente il D.Lgs. n. 230 del 1995;
– dunque, in mancanza dell’accertamento della quantità di radiazioni cui il lavoratore è stato
esposto, effettuato da tale Commissione tecnica, resta preclusa all’Amministrazione la
possibilità di riconoscere il beneficio oggetto di causa;
– il giudizio espresso dalla Commissione tecnica non può spiegare effetti anche per il periodo
anteriore al momento in cui la valutazione è stata operata.

2

1. Il ricorso, denunciando violazione dell’art. 1362 e segg. c.c., in relazione all’art. 54 CCNL

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3. In sede di memoria difensiva l’INAIL ha introdotto ulteriori argomenti a sostegno di tale
ultimo assunto.
4. Il ricorso è inammissibile.
5. L’art. 54 CCNL enti di ricerca 1994/1997 del 7 ottobre 1996, l’art. 47 CCNL 1998/2001
del 21 febbraio 2002 e l’art. 42 CCNL 2002/2005 del 7 aprile 2006 (quest’ultimo articolo
contenente norma di rinvio) prevedono che “1. L’indennità di rischio da radiazioni resta
disciplinata dall’art. 26 del DPR 171/1991, nel rispetto e in correlazione con le disposizioni e

6.

Il richiamato decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171

(recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall’accordo per il triennio 19881990 concernente il personale delle istituzioni e degli enti di ricerca e sperimentazione di cui
all’art. 9 della legge 9 maggio 1989, n. 168), all’art. 26 (Indennità di rischio da radiazioni)
prevede che: “1. Al personale medico e tecnico-scientifico, sottoposto in continuità all’azione
di sostanze ionizzanti o adibito ad apparecchiature radiologiche in maniera permanente, e’
corrisposta un’indennità di rischio da radiazioni nella misura unica mensile lorda di lire
duecentomila. 2. La suddetta indennità spetta al personale sopra specificato tenuto a
prestare la propria opera in zone controllate, ai sensi della circolare del Ministero della
sanità n. 144 del 4 settembre 1971, e sempreché il rischio da radiazioni abbia carattere
professionale, nel senso che non sia possibile esercitare l’attività senza sottoporsi al relativo
rischio. 3. Al personale non compreso nel comma 1 del presente articolo, che sia esposto a
rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o
prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale indicato nel precedente
comma 1, e’ corrisposta un’indennità di rischio parziale nella misura unica mensile lorda di
lire cinquantamila. L’individuazione del predetto personale va effettuata da apposita
commissione, composta da almeno tre esperti qualificati della materia, anche esterni
dall’ente o istituzione, nominata dal presidente. Tale commissione, ove necessario per
corrispondere a particolari esigenze, può essere articolata anche territorialmente. 4.
L’indennità di rischio da radiazioni di cui ai commi precedenti non e’ cumulabile con altre
eventualmente previste a titolo di lavoro nocivo, rischioso o per profilassi”.
7. Secondo l’assunto dell’INAIL, le disposizioni contenute nei CCNL del comparto degli enti
di ricerca succedutesi nel tempo devono essere interpretate nel senso che con il richiamo
nelle stesse contenuto sia all’articolo 26 del d.P.R. n. 171 del 1991, sia al D.Lgs. n. 230/95,
le parti sociali abbiano voluto mantenere inalterato il meccanismo previsto dal richiamato
art. 26, che subordina la corresponsione dell’indennità oggetto di causa alla verifica da parte
dell’apposita Commissione tecnica.
8. Tale essendo il nucleo della censura svolta con il ricorso per cassazione, la risoluzione
della questione in punto di diritto lascia impregiudicata l’altra questione, pure rilevante ai v

3

le classificazioni introdotte dal D. Lgs. 230/95″.

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4*. fini del giudizio e costituente un’autonoma ratio decidendi, relativa al carattere costitutivo o
meramente dichiarativo delle pronunce della Commissione tecnica di cui all’art. 26 d.P.R. n.
171/91. Difatti, mentre la Corte d’appello ha espressamente attribuito al relativo
accertamento carattere dichiarativo ed effetto retroattivo, l’Istituto ricorrente si è limitato
alla mera enunciazione, neppure compiutamente esplicitata, del carattere costitutivo di tale
accertamento e quindi della sua efficacia solo ex nunc e non ex tunc. Del tutto generica è la
censura svolta al riguardo (pag. 12, ultima parte), limitata all’apodittico assunto secondo cui

9. Il ricorso per cassazione non introduce un terzo grado di giudizio tramite il quale far
valere la mera ingiustizia della sentenza impugnata, caratterizzandosi, invece, come un
rimedio impugnatorio, a critica vincolata ed a cognizione determinata dall’ambito della
denuncia attraverso il vizio o i vizi dedotti. Ne consegue che, qualora la decisione impugnata
si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali
logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non
formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi, neppure sotto il profilo
del vizio di motivazione (Cass. Sezioni Unite, n. 7931 del 2013; conf. Cass. n. 4293 del
2016).
10. Tale orientamento costituisce lo sviluppo di quello secondo cui, quando la sentenza sia
sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali
giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa
impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa
alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in
nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (da ultimo, Cass. 9752 del
2017).
11. Né potrebbe ritenersi ammissibile la censura vertente sulla seconda ratio decidendi in
quanto meglio esplicitata nella memoria depositata in prossimità dell’udienza. E’
giurisprudenza costante che nel giudizio di legittimità non è consentito, con le memorie di
cui all’art. 378 c.p.c. e con quelle omologhe di cui all’art. 380-bis c.p.c., specificare od
integrare, ampliandolo, il contenuto delle originarie argomentazioni e dedurre nuove
eccezioni o sollevare questioni nuove, violandosi, altrimenti, il diritto di difesa della
controparte (Cass. n. 3471 del 2016). Le suddette memorie, comunque denominate, hanno
solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente
enunciati in ricorso (Cass. n. 26332 del 2016).
12. Per tali assorbenti motivi, il ricorso va dichiarato inammissibile, con onere delle spese a
carico di parte soccombente.
13. Le spese sono liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore del procuratore,
avv. Stefania De Angelis, dichiaratosi antistatario.

4

nessuna indennità potrebbe essere riconosciuta per il periodo anteriore al 6 ottobre 2008.

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P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna l’INAIL al pagamento delle spese del
presente giudizio, che liquida in C 4.000,00 per compensi e in C 200,00 per esborsi, oltre
spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, da distrarsi in favore del
procuratore antistatario.
Così deciso nella Adunanza camerale del 28 settembre 2017
Il Presidente

IL CAN
Maria i

Giuseppe Napoletano

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