Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31080 del 28/12/2017


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Civile Ord. Sez. L Num. 31080 Anno 2017
Presidente: MANNA ANTONIO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 7845-2012 proposto da:
SEGAFREDO ZANETTI S.P.A C.F. 00895860377, in persona
del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 269,
presso lo studio dell’avvocato ROMANO VACCARELLA, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato PIER
LUIGI COSTA, giusta delega in atti;
– ricorrente 2017
3671

contro

FIORETTI GIOVANNI, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA ODERISI DA GUBBIO 214, presso lo studio
dell’avvocato REMO COLACI, rappresentato e difeso
dall’avvocato COSIMO LUPERTO, giusta delega in atti;

Data pubblicazione: 28/12/2017

- con troricorrente –

avverso la sentenza n. 668/2010 della CORTE D’APPELLO

di BOLOGNA, depositata il 18/03/2011 r.g.n. 25/2010.

Rilevato
1. che la Corte di appello di Bologna, pronunziando sull’appello principale
di Giovanni Fioretti e sull’appello incidentale di Segafredo Zanetti s.p.a., ha
confermato la sentenza di primo grado con la quale erano state respinte la
domanda del Fioretti, ex agente della Segafredo Zanetti s.p.a., intesa alla
condanna della società preponente al pagamento della complessiva somma di

rapporto di agenzia e la domanda riconvenzionale della società intesa alla
condanna del Fioretti al pagamento dell’ indennità sostitutiva del preavviso,
ferma la condanna dell’agente al pagamento della penale prevista in contratto
quale conseguenza della violazione del patto di non concorrenza;
1.1. che in relazione alla indennità sostitutiva del preavviso, unica
questione ancora rilevante, il giudice di appello ha osservato che dalla prova
orale era emerso che l’agente, mentre prendeva contatti per assumere incarico
analogo presso altra società, in regime di concorrenza con la preponente,
aveva avallato il disappunto della clientela in ordine al prodotto della Segafredo
Zanetti s.p.a. , disappunto tradottosi nel passaggio della clientela proprio alla
nuova società preponente, con acquisto del nuovo prodotto commercializzato
dallo stesso Fioretti; che l’accertato agevole passaggio di clientela costituiva
sintomo di insoddisfazione della clientela verso il prodotto della Segafredo
Zanetti e rendeva legittima l’aspirazione dell’agente alla ricerca di un contesto
commerciale più soddisfacente di talchè il recesso dal rapporto di agenzia
risultava legittimo, dovendosi escludere che il Fioretti come richiesto dalla
Segafredo con la riconvenzionale dovesse essere penalizzato per tale motivo;
ciò tuttavia non comportava l’automatico riconoscimento della esistenza di una
giusta causa alla base delle dimissioni dell’agente, giusta causa non solo non
formalmente dedotta in ricorso, ma meramente eccepita in risposta alla
memoria di controparte e neppure oggetto di specifica prova; che le suesposte
considerazioni in ordine alla legittima decisione di dimettersi per le evidenti
difficoltà del mercato, supportavano la conferma della decisione anche nei
confronti dell’appellante incidentale; .

C 29.500,00, oltre accessori, per pretese a vario titolo fondate sul pregresso

2. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la Segafredo
Zanetti s.p.a., sulla base di tre motivi; che l’intimato ha resistito con
tempestivo controricorso con il quale ha preliminarmente eccepito la tardività
del ricorso per cassazione in quanto proposto decorso il termine semestrale
prescritto dall’art. 327 cod. proc. civ. e la violazione dell’art. 77 cod. proc. civ.,
per non avere parte ricorrente documentato i poteri rappresentativi in capo al

difensore ; che parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’ art. 378
cod. proc. civ. ;

Considerato
1. che è invalida la nuova costituzione degli Avv.ti Minnucci e Creta,
avvenuta con comparsa separata anziché con procura notarile, trattandosi di
giudizio instaurato in primo grado nel 2006;
2.

che con il primo motivo di ricorso si censura la decisione per

contraddittorietà della motivazione ravvisabile, in sintesi, nell’avere il giudice
di appello affermato da un lato la legittimità del recesso del Fioretti dal
rapporto di agenzia e dall’altro ritenuto che tale considerazione non
comportava, quale effetto automatico, che le dimissioni del Fioretti fossero
sorrette da giusta causa;
3. che con il secondo motivo di ricorso si deduce motivazione insufficiente e
contraddittoria nonché violazione degli artt. 2697, 2727 e 2729 cod. civ. per
avere il giudice di appello ravvisato una giusta causa di recesso in relazione ad
un presunto calo delle vendite del prodotto commercializzato dalla Segafredo
Zanetti, dato questo non suffragato dalla documentazione in atti che si assume
del tutto obliterata dal giudice di appello; si censura, inoltre, la decisione per
avere, in violazione della regola sulla distribuzione dell’onere probatorio e sulla
base di un ragionamento presuntivo affidato a elementi privi dei prescritti
requisiti di gravità, precisione e concordanza, ritenuto assolto dal Fioretti
l’onere della prova relativo alla sussistenza della giusta causa di recesso;

2

soggetto che, in nome e per conto della società, aveva conferito la procura al

. che con il terzo motivo si deduce falsa applicazione dell’art. 2119 cod.
civ. nonché omessa motivazione su punto decisivo, censurandosi, in sintesi, la
decisione per avere ritenuto la sussistenza della giusta causa del recesso del
Fioretti pur in assenza di tempestiva contestazione della circostanza da parte di
questi ( che si era limitato ad eccepirla nella memoria di costituzione avverso
la domanda riconvenzionale della società) e per avere affermato la legittimità

cod. civ. ;
5. che è infondata la preliminare eccezione di tardività del ricorso per
cassazione, trovando nel caso di specie applicazione, in ragione della data di
deposito del ricorso introduttivo ( 27.3.2006 – v. controricorso, pag. 2),
anteriore al 4 luglio

2009, il termine annuale di impugnazione (Cass.

14627/2015);
6. che è altresì infondata la eccezione relativa al difetto di prova dei poteri
rappresentativi in capo al soggetto che per conto della società ricorrente ha
conferito il mandato difensivo in quanto tali poteri sono documentati dalla
delibera in data 21.4.2011, corrispondente a quella depositata con il ricorso
per cassazione, anche se, per evidente errore materiale, viene indicata come
prodotta la delibera del Consiglio di Amministrazione in data 28 settembre
2009 ;
7. che il primo motivo di ricorso è fondato;
7.1. che occorre premettere che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
nel contratto di agenzia, analogamente a quanto previsto nei rapporti di lavoro
privi di stabilità, ove non ricorra l’ipotesi della giusta causa, la parte che recede
è obbligata a darne preavviso nel termine stabilito ai sensi dell’art. 1750 cod.
civ. rimanendo tenuta, in caso di mancato preavviso, al risarcimento del danno
derivante da tale omissione ( Cass. 21279/2010) ;
7.2. che è stato altresì precisato che, in assenza di espressa previsione
relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia,

3

del recesso senza tuttavia compiere il giudizio valutativo richiesto dall’art. 2119

t

a applicazione in via analogica l’istituto del recesso per giusta causa di cui

all’art. 2119 cod. civ. ( Cass. 11728/2013, 14771/2008);
7.3. che

secondo la giurisprudenza di questa Corte il vizio di

contraddittoria motivazione sussiste allorquando le ragioni poste a fondamento
della decisione risultino sostanzialmente contrastanti in guisa da elidersi a
ratio decidendi

cioè

l’identificazione del procedimento logico- giuridico posto a base della decisione
(v. tra le altre, Cass. 17076/2006, 11918/2003 );
7.4. che nel caso di specie sussiste obiettiva inconciliabilità logico- giuridica
tra l’affermazione del giudice d’appello secondo il quale, in sintesi, il recesso
del Fioretti era legittimo e quindi non doveva essere penalizzato, come, invece,
richiesto dalla società in via riconvenzionale, e la successiva affermazione che
questo non determinava, in via automatica, la esistenza di una giusta causa
delle dimissioni per cui la sentenza di primo grado, anche sotto questo aspetto,
andava confermata; sussiste, inoltre, tra quest’ultima affermazione e il
mancato riconoscimento del diritto della società preponente all’indennità
sostitutiva del preavviso, prevista per l’appunto in caso di recesso non assistito
da giusta causa ;
8. che a tanto consegue l’accoglimento del primo motivo con effetto di
assorbimento degli ulteriori e la cassazione della decisione con rinvio ad altro
giudice di secondo grado, che si indica nella Corte d’appello di Firenze, la quale
procederà, in conformità ai richiamati principi, alla verifica della sussistenza
della giusta causa delle dimissioni dell’agente la quale, ove esclusa,
comporterà il diritto della società all’indennità sostitutiva del preavviso in
conformità della disciplina legale e contrattuale ;
9. che al giudice del rinvio è demandato il regolamento delle spese del
presente giudizio di legittimità;

4

vicenda e da non consentire l’individuazione della

P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo, assorbiti gli altri; cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per il regolamento
delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Firenze.

Roma, 27 settembre 2017

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