Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31080 del 28/11/2019

Cassazione civile sez. trib., 28/11/2019, (ud. 12/04/2019, dep. 28/11/2019), n.31080

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. CROLLA Cosmo – Consigliere –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26990-2016 proposto da:

QUERCIOLAIE RINASCENTE SOC. COOP. in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA

DEGLI SCIPIONI 110, presso lo studio dell’avvocato MARCO MACHETTA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANISPERNA 95, presso lo

studio dell’avvocato STEFANO GUIDOTTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato RENATO CICERCHIA giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2157/2016 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 18/04/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/04/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEDICINI ETTORE che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito per il ricorrente l’Avvocato MACHETTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato CICERCHIA che si riporta e

chiede l’inammissibilità e in subordine il rigetto.

Fatto

La Querciolaie Rinascente soc.c.oop articola due motivi di ricorso, ribaditi in memoria, per la cassazione della sentenza n. 2157/29/2016 della CTR Lazio, che, in relazione all’accertamento ICI per l’anno 2009, riformando la sentenza della CTP di Roma che aveva accolto il ricorso della cooperativa “nell’assorbente considerazione che le cave sono prive di stima fondiaria e, dunque, non rilevano ai fini del calcolo dell’ICI”, ha accolto l’appello del Comune di Guidonia Montecelio, ritenendo assoggettabili ad ICI le aree destinate in PRG ad attività d’impresa estrattiva. In particolare, la CTR, considerato che i terreni oggetto dell’accertamento sono classificati come aree edificabili dal P.R.G. del Comune di Guidonia Montecelio, di cui alla Del. consiliare n. 272 del 1971 (D/3, di sviluppo industriale), con attribuzione agli stessi di un valore venale medio e che pertanto esse rientrano tra le “aree fabbricabili” ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, lett. b), come interpretato dal D.L. n. 203 del 2005, art. 16; considerato, inoltre, che a tenore della norme richiamate, un’area è da considerarsi comunque fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo e che tale interpretazione normativa è stata validata dalla giurisprudenza di legittimità, quanto meno, dalla pronuncia di Cass., Sez. Un., 30 novembre 2006, n. 25506, ha ritenuto che l’appello del Comune andava accolto dovendosi intendere fabbricabile, l’area oggetto di controversia con conseguente configurabilità del presupposto di imposta in capo alla società appellata.

La ricorrente società con il primo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 504, artt. 2 e 5, deducendo la non assoggettabilità ad ICI dell’area oggetto di accertamento, affermando che il terreno, risultante dal certificato di destinazione urbanistica in Cat.D3 del PRG non è edificabile se non per i manufatti strumentali alla escavazione che devono essere demoliti al termine dell’attività imprenditoriale.

Con il secondo motivo lamenta la violazione e / o falsa applicazione del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2, in relazione al D.Lgs n. 505 del 1992, art. 2, avuto riguardo alla reiterata omessa tassazione dei terreni estrattivi da parte del Comune, protrattasi nel corso degli anni, che ha indotto nella contribuente una obiettiva incertezza sulla normativa di riferimento.

Il Comune ha contro dedotto.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Riepilogando i caratteri peculiari dell’imposta, è stato detto che l’ICI è una imposta locale sul patrimonio immobiliare, a carattere proporzionale (ad aliquota unica), reale (in quanto prescinde dalle ulteriori condizioni economiche del contribuente) e periodica (riferita all’anno solare); il presupposto impositivo è costituito dal “possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati” (D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, comma 2). Dunque, l’ICI incide sia il possesso delle aree fabbricabili che quello dei terreni agricoli. La distinzione, però, è rilevante, ai fini fiscali, perchè differenti sono i criteri utilizzati per determinare la base imponibile”.

La più accreditata giurisprudenza di legittimità in materia, venutasi a consolidare in ragione delle più prossime modifiche legislative in materia di ICI, (Sezioni Unite n. 25506 del 2006), ha affermato il principio secondo cui “In tema di ICI, a seguito dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 11 quaterdecies, comma 16, convertito con modificazioni dalla L. 2 dicembre 2005, n. 248, e del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 2, convertito con modificazioni dalla L. 4 agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l’interpretazione autentica del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lett. b), l’edificabilità di un’area, ai fini dell’applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, dev’essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione dello stesso da parte della Regione e dall’adozione di strumenti urbanistici attuativi. L’inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale dell’immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell’andamento del mercato, dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo “ius aedificandi” o di modifiche del piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d’imposta, conformemente alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo, ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. f). L’inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell’immobile impone peraltro di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonchè della possibile incidenza degli ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio. ”

Il concetto di edificabilità contenuto nel D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 1, sopra riportato, alla luce del principio giurisprudenziale richiamato, che questo collegio condivide e fa proprio, così come ben evidenziato nella sentenza qui impugnata, considera, ai fini dell’applicabilità dell’imposta, la semplice potenzialità edificatoria. Invero l’area classificata come D3 nel piano regolatore generale, adibita ad attività estrattiva secondo lo strumento urbanistico, non può certamente qualificarsi come agricola, ma non per questo è esente dal tributo, posto che è suscettibile di edificazione, ancorchè limitata alla realizzazione di fabbricati strumentali e la giurisprudenza della Corte è consolidata sul punto. (Cass. n. 23814 del 2016; Cass. civ. sez. V 14409/2017).

Non ha alcuna rilevanza, pertanto, che il bene sia stato in concreto, destinato a cava e ad attività di estrazione, avendo rilievo esclusivamente la potenzialità edificatoria del terreno. A volere ritenere diversamente si introdurrebbe nell’ordinamento un’ipotesi di esenzione dall’imposta non prevista dalla legge, attività preclusa all’organo giudicante stante la tassatività dei casi di esenzione (Cass.7991 del 2019 non massimata).

Il primo motivo va, pertanto, rigettato perchè manifestamente infondato. Il secondo motivo è inammissibile, sicuramente per le evidenti implicazioni di merito che postula ed anche per essere stato introdotto soltanto nel giudizio di legittimità senza preventivo filtro del giudice del merito, nonchè ribadito in una memoria che contiene altri motivi (quali quello relativo al rapporto concessorio) del pari non scrutinabili, per la stessa ragione, in questa sede di legittimità.

Alla luce delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere rigettato con conseguente condanna alle spese del giudizio che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 2500,00 oltre accessori di legge se dovuti.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, pubblica udienza, il 12 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 novembre 2019

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