Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3108 del 12/02/2014


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Civile Sent. Sez. 5 Num. 3108 Anno 2014
Presidente: PIVETTI MARCO
Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI

SENTENZA

sul ricorso 10046-2007 proposto da:
MANULI STRETCH SPA (già MECAST SPA) in persona del
legale rappresentante e Amministratore Delegato pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA LARGO
SOMALIA 67, presso lo studio dell’avvocato GRADARA
RITA, rappresentato e difeso dagli avvocati FALSITTA
2013

GASPARE, PANSIERI SILVIA giusta delega in calce;
– ricorrente –

1949
contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del
Ministro pro tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente

Data pubblicazione: 12/02/2014

domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso
l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta
e difende ope legis;

controricorrentl

avverso la sentenza n. 2181/2006 della COMM.TRIB.

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 03/06/2013 dal Consigliere Dott. ROBERTO
GIOVANNI CONTI;
udito per il ricorrente l’Avvocato PANSIERI che ha
chiesto l’accoglimento;
udito per il controricorrente l’Avvocato CASELLI che
si riporta e chiede il rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. VINCENZO GAMBARDELLA che ha concluso
per il rigetto del ricorso.

di ROMA, depositata il 10/03/2006;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

.

1.La Mecast spa, nella dichiarazione IVA dell’anno 1987, esponeva, al rigo A 1 4 relativo ai beni
ammortizzabili per i quali era riconosciuta la detrazione del 4 % prevista dall’art.14 1.n.64/1986, la
somma di £.2.611.356.000 relativo ad acquisti fatturati nell’anno 1986. L’Ufficio IVA di Latina,
ritenendo che la detrazione potesse spettare solo con riguardo alle spese contabilizzate nel corso
dell’esercizio e non per i costi relativi all’anno precedente, emetteva un avviso di rettifica
ritenendo indebita la detrazione considerata dalla società contribuente, riducendola da

2. La società contribuente proponeva ricorso innanzi alla Commissione tributaria di primo grado,
sostenendo che i beni erano stati consegnati nell’anno 1987, ragion per cui la detrazione era stata
imputata all’anno 1987.
3. Il giudice di primo grado respingeva il ricorso con decisione confermata dalla Commissione
tributaria di secondo grado.
4. La società Manuli Stretch spa, subentrata alla Mecast, proponeva ricorso alla Commissione
tributaria centrale che, con sentenza del 10 marzo 2006, rigettava il ricorso.
4.1 Sostiene in particolare la Commissione centrale che l’art.14 della 1.n.64/1986 non poteva essere
interpretato nel senso prospettato dalla società contribuente, avendo tale disposizione reintrodotto il
regime agevolativo sancito dalla 1.n.675/77, art.18, in cui non era prevista l’avvenuta consegna dei
beni, ma vi era esclusivamente un espresso riferimento agli ordinativi ed alle fatture.
4.2 Aggiungeva che la società aveva sostenuto di avere pagato parte del prezzo nell’anno 1986 in
cui erano state emesse le fatture e che la società, per fruire dell’agevolazione prevista dalla
1.n.64/86, entrata peraltro in vigore nel marzo 1986, avrebbe dovuto richiedere la detrazione nello
stesso anno di imposta.
4.3 Né poteva sostenersi che dovesse essere l’Ufficio a verificare in sede di accertamento tale
circostanza, riguardando la verifica solo la regolarità della contabilità dell’anno di competenza. E
poiché l’importo detratto dalla società non risultava dalle fatture del 1987 né da alcuna delle
dichiarazioni periodiche rese dalla parte il ricorso andava rigettato.
5. La società contribuente ha proposto ricorso per Cassazione, affidato ad un unico motivo, al quale
hanno resistito il Ministero dell’Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle Entrate con
controricorso.La ricorrente ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE

6. Con l’unico motivo di ricorso la società contribuente ha dedotto la violazione e falsa applicazione
dell’art.14 1.n.64/86 e dell’art.18 della 1.n.675/77, nonché violazione dell’interpretazione autentica
dell’art.18 recata dagli artt.55 della 1.n.526/1982 e dall’art.15 della 1.n.130/1983, in relazione
all’art.360 comma 1 n.3 c.p.c. Lamenta che la Commissione tributaria centrale aveva erroneamente
1

£.557.274.000 a £.452.819.000.

tralasciato di considerare che la consegna dei beni ammortizzabili acquistati, richiesta per fruire
dell’agevolazione sancita dall’art.18 della 1.n.675/77, era stato introdotta dalle disposizioni di cui
alle leggi nn. 526/1982 e 130/83, aventi natura di leggi di interpretazione autentica, le quali, a
chiarimento di quanto previsto dall’art.18 cit., avevano previsto il requisito della consegna dei beni
proprio a scopo antielusivo. La società contribuente si era, pertanto, pienamente conformata alle
finalità delle norme agevolative richiamate, avendo fatturato nell’anno 1986 solo acconti relativi ad
acquisti non perfezionati per i quali aveva richiesto il beneficio solo con la consegna dei beni

7. Le controricorrenti hanno dedotto l’infondatezza della censura, evidenziando che l’ulteriore
condizione della consegna dei beni prevista dalle leggi dell’anno 1982 e dell’anno 1983 ricordate
dalla società contribuente non potevano spiegare alcun effetto rispetto alla vicenda in esame,
disciplinata dall’art.18 della 1.n.657/77 che non prevedeva detto requisito. Ciò trovava conferma,
peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte- sent.n.5075/2004-.
8. La censura è fondata.
8.1 Giova rammentare che la L. 12 agosto 1977, n. 765, art. 18, comma 1, prevede: “La detrazione
prevista dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19, è maggiorata di un importo pari al 4% della
base imponibile, risultante dalle fatture.. .registrate nei 12 mesi successivi a partire dal mese
successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e relative ad ordinativi emessi nello
stesso periodo di tempo, per gli acquisti di beni.. .materiali ammortizzabili di nuova produzione”. Il
secondo comma del medesimo art. 18 stabilisce, inoltre, che “La maggiore detrazione di cui al
comma precedente è ammessa a condizione che sia indicata distintamente nelle dichiarazioni
periodiche…. nonché nella dichiarazione annuale, e che alla dichiarazione stessa siano allegati gli
ordinativi e le fatture”.
8.2 La medesima agevolazione è stata rientrodotta per gli anni 1982 e 1983 dagli art.55
I.n.526/1982, art.15 1. N. 130/83. Tali disposizioni, innovando parzialmente la disciplina introdotta
L. 12 agosto 1977, n. 765, art. 18, hanno sancito che La detrazione prevista dall’articolo 19 del
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è
maggiorata di un importo pari al 6 per cento della base imponibile risultante dalle fatture e bollette
doganali relative ad acquisti e ad importazioni derivanti da ordinativi, emessi dal mese successivo a
quello della data di entrata in vigore delle due leggi appena indicate al 31 dicembre 1982 ed al
31.12.1983, di beni materiali ammortizzabili, esclusi gli immobili, di nuova produzione, consegnati
o importati, entro il 31 dicembre 1983 ed il 31.12.1984Tanto l’art.55 che l’art.15 ultt. citt. Hanno
poi previsto che “La maggiore detrazione di cui al comma precedente è ammessa a condizione che
sia indicata distintamente nelle annotazioni prescritte dall’articolo 27 del decreto del Presidente
della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, e nella dichiarazione annuale

2

costituiva elemento l’anno di competenza.

e che alla dichiarazione stessa siano allegati, in originale o in copia fotostatica, gli ordinativi, le
fatture, le bollette doganali e i documenti relativi alla consegna.”

8.3 In sostanza il legislatore del 1982 e del 1983 ha introdotto, accanto ai presupposti già indicati
dall’art.16 1.675/1977 un ulteriore requisito per ottenere la maggiore detrazione, correlato alla
dimostrazione della effettiva consegna dei beni.
8.4 Orbene, rispetto alla portata del ricordato art. 18, e’ vero che che già questa Corte ha avuto
modo di evidenziare la stretta correlazione, fissata dalla disposizione anzidetta, fra ordinativi ed

dove dispone che per fruire del beneficio di maggiore detrazione dell’IVA, le fatture aventi ad
oggetto la cessione di beni devono essere registrate nei dodici mesi successivi a partire dal mese
successivo alla data di entrata in vigore della legge e devono esser relative ad ordinativi emessi
nello stesso periodo di tempo, istituisce una correlazione temporale tra ordinativi e fatture al fine di
non derogare alla disciplina stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, per i termini di fatturazione delle
cessioni-cfr.Cass. 12756/2006-.
8.5 Ritiene però il Collegio che tale precedente non assuma rilievo dirimente ai fini della presente
vicenda, nella quale occorre verificare se la condotta della contribuente che ha richiesto la
detrazione nell’anno in cui si è verificata la consegna dei beni abbia determinato la perdita del
beneficio in quanto la merce era stata fatturata in epoca precedente a tale consegna. Ciò che rende
parimenti evidente l’inconferenza dell’ulteriore precedente evocato dall’Agenzia-Cass.n.5075/2004nel quale la consegna dei beni ammortizzati era avvenuta in epoca precedente alla fatturazione. In
tale occasione questa Corte ha escluso il riconoscimento dell’agevolazione, essendo la fatturazione
avvenuta in epoca successiva al periodo di vigenza della 1.n.64/86, ritenendo che “….la detrazione
dell’imposta, che è operazione attinente alla determinazione della quantità del contenuto
dell’imposta, è subordinata in ogni caso, cioè sia in sede di applicazione generale dell’art. 19 DPR
26 ottobre 1972, n. 633, sia in sede di applicazione speciale della stessa disposizione nella misura
ridotta ex art. 18 DPR 12 agosto 1977, n. 675, e ex art. 14.3 L. 10 marzo 1986, n. 64, alla
registrazione della fattura, perché è nel momento in cui è svolta tale attività di documentazione di
secondo grado che si completa la struttura dell’obbligazione tributaria e si produce, quindi, l’effetto
di vincolo al pagamento, prima d’allora solo preparato attraverso la predisposizione dei suoi singoli
elementi.
8.6 Appare dunque chiaro che le pronunzie appena ricordate non possono in alcun modo assumere
valore dirimente rispetto alla diversa questione che qui si agita per la prima volta innanzi a questa
Corte, correlata alla circostanza che l’art. 14 1.n.64/86, nell’estendere la detrazione introdotta per la
prima volta nell’anno 1977, ha rinviato all’art.18 della 1.n.675/77 senza espressamente rinviare alla
disciplina che regolava i requisiti per l’ottenimento del beneficio, estesi alla prova della consegna
3

emissione delle fatture, espressamente ritenendo che la L. n. 675 del 1977, art. 18, commi 1 e 2, là

dei beni. Prova, quest’ultima, che a ragione la parte contribuente assume avere avuto la finalità di
scoraggiare condotte elusive dei contribuenti.
8.7 Ed allora, non pare potersi revocare in dubbio che escludere detto requisito della consegna per
le ipotesi disciplinate —tramite il rinvio all’art.18 1.n.675/77- dalla legge n.64/86 quando invece
detta consegna è richiesta esplicitamente dal legislatore fiscale per l’ottenimento della medesima
agevolazione – come pure ha riconosciuto l’Agenzia nel proprio controricorso- v. pag.3- per gli anni
1982 e 1983 per le sole rispetto a quelle che lo stesso legislatore ha disciplinato in epoca successiva

in danno del contribuente il quale, conformandosi alla disciplina introdotta successivamente
all’anno 1977 quanto alla dimostrazione della consegna dei beni, finirebbe col subire un pregiudizio
per essersi pienamente conformato alla disciplina che irrigidiva i requisiti per l’ottenimento
dell’agevolazione, cozzando una diversa interpretazione della disposizione di cui all’art.14 1.n.64/86
contro il canone costituzionale dell’art.3 Cost.
8.8 E poiché, secondo principi ormai tralaticiaménte espressi dalla Corte costituzionale- a partire da
Corte cost. n. 356/1996-, le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile
darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali,
deve ritenersi che la tesi prospettata dalla società contribuente appare meritevole di accoglimento,
dovendosi ritenere che, una volta rispettati i requisiti indicati espressamente dall’art.18 della
1.n.765/1977, l’Ufficio dovesse ritenere parimenti necessaria la consegna dei beni ai fini del
riconoscimento dell’agevolazione che intendeva, come detto, impedire l’indebita fruizione del
beneficio.
8.9 Ha dunque errato la CTR nell’escludere che la società contribuente avesse perso il diritto
all’agevolazione per non avere richiesto la stessa in coincidenza con l’emissione delle fatture
relative all’acquisto dei beni, senza invece considerare l’epoca in cui detti beni vennero consegnati,
coincidente con quella in cui la stessa ha richiesto detta agevolazione.
9. Sulla base delle superiori argomentazioni, la sentenza deve essere cassata e la causa, non
ricorrendo la necessità di ulteriori accertamenti in punto di fatto, può essere decisa nel merito ex
art.384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso introduttivo proposto dalla società contribuente.
10. Ricorrono giusti motivi per compensare le spese del giudizio di merito, in relazione alla novità
della questione.
P.Q.M.

La Corte
Accoglie il ricorso
Cassa la sentenza impugnata
Accoglie il ricorso introduttivo della società contribuente.
4

alla 1.n.675/77 -ma antecedente alla 1.n.64/1986 determinerebbe un’evidente disparità di trattamento

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AI

7

Compensa integralmente le spese dell’intero giudizio.

Così deciso il 3 giugno 2013 nella camera di consiglio della V sezione civile in Roma.

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