Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3108 del 11/02/2010

Cassazione civile sez. III, 11/02/2010, (ud. 22/01/2010, dep. 11/02/2010), n.3108

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. AMENDOLA Adelaide – Consigliere –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6410-2005 proposto da:

G.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ASIAGO 8,

presso lo studio dell’avvocato VILLANI LUDOVICO FERDINANDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARRALE SALVATORE con

delega in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

NUOVA TIRRENA COMPAGNIA ASSICURAZIONI S.p.A., (OMISSIS)

elettivamente domiciliata in Roma presso la CANCELLERIA della CORTE

di CASSAZIONE rappresentata e difesa dall’Avvocate LEOTTA SALVATORE

con studio in 90138 PALERMO Via G. PACINI, 46 con delega in calce al

controricorso;

– controricorrente –

contro

B.S.;

B.S., B.M.R., B.F.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 530/2004 del TRIBUNALE di TERMINI IMERESE,

emessa il 13/12/2004; depositata il 20/12/2004; R.G.N. 558/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/01/2010 dal Consigliere Dott. ANTONIO SEGRETO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MARINELLI Vincenzo che ha concluso peri l’accoglimento del primo

motivo, assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.L. conveniva davanti al giudice di pace di Mezzojuso B.S. e la Nuova Tirrena assicurazioni s.p.a. per sentirli condannare in solido al risarcimento del danno subito dalla sua auto a seguito di incendio dell’autocarro in sosta del B., avvenuto il (OMISSIS) nell’abitato del Comune di B.M..

Si costituiva l’assicuratrice che assumeva non versarsi in ipotesi contemplata dalla normativa della L. n. 990 del 1969.

Interveniva in giudizio B.L., che assumeva che la sua abitazione aveva avuto danni dall’incendio dell’autocarro, per cui chiedeva che i convenuti fossero condannati al risarcimento di tali danni al suo immobile.

Il giudice di pace, con sentenza n. 17/02, accoglieva la domanda dell’attore e dell’interventore, condannando i convenuti al risarcimento dei rispettivi danni.

Proponeva appello la sola Nuova Tirrena.

B.S. restava contumace.

Il Tribunale di Termini Imerese, con sentenza depositata il 20.12.2004, in parziale riforma della sentenza appellata, rigettava le domande dell’attrice e di B.L., nei confronti dell’assicuratrice Nuova Tirrena.

Riteneva il tribunale che esisteva un contrasto giurisprudenziale in merito al punto se costituisse danno da circolazione stradale, rientrante nella fattispecie di cui all’art. 2054 c.c., quello causato da incendio di autoveicolo in sosta; che l’incendio di autovettura parcheggiata ed il danno conseguente non è evento prodotto dalla circolazione stradale, fatta eccezione l’ipotesi in cui venga individuato uno specifico nesso eziologico tra un avvenimento della circolazione e l’incendio; che nella fattispecie tale collegamento tra circolazione ed incendio non era stato provato;

che conseguentemente non sussisteva un’ipotesi di copertura assicurativa obbligatoria di cui alla L. n. 990 del 1969 e che, pertanto, non poteva essere proposta l’azione diretta nei confronti dell’assicuratrice.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione G. L..

Resiste con controricorso la Nuova Tirrena Assicurazioni.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente va osservato che l’eccezione della Nuova Tirrena, secondo cui nella fattispecie non sarebbe stato integrato il contraddittorio nel confronti dell’interventore B.L., in favore anche del quale era stata disposta la condanna al risarcimento del danno in primo grado, risulta superata dalla disposta integrazione nei confronti del B..

2. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della L. n. 990 del 1969, artt. 1 e 18 e dell’art. 2054 c.c. nonchè l’erronea ed insufficiente motivazione della sentenza.

Lamenta la ricorrente che erratamente il tribunale abbia escluso che l’incendio di autovettura parcheggiata sulla pubblica via non costituisca danno da circolazione stradale, coperto dall’assicurazione obbligatoria dei veicoli a norma della L. n. 990 del 1969.

3. Il motivo è fondato.

La sentenza impugnata (aderendo alla tesi dell’assicuratrice) ritiene che la sosta costituisce una forma di circolazione e che i danni prodotti da un veicolo in sosta pure possono essere ricompresi fra quelli di cui l’assicuratore deve direttamente rispondere ai sensi della L. n. 990 del 1969; ma ciò a condizione che determinate modalità di sosta, in ipotesi contrastanti col disposto dell’art. 157 C.d.S. ovvero con le regole di ordinaria prudenza e diligenza, interferiscano con la circolazione. La sentenza impugnata ritiene necessario, ai fini dell’applicabilità della L. n. 990 del 1969, che le conseguenze dannose siano effetto di una condotta di cui debba rispondere il conducente ex art. 2054 c.c. poichè la L. n. 990 del 1969, art. 1 a quel tipo di responsabilità fa espresso riferimento.

Se, invece, la responsabilità del conducente non sia prospettabile, deve escludersi la riconducubilità dell’evento alla circolazione per gli effetti della responsabilità dell’assicuratore ai sensi della legge sull’assicurazione obbligatoria e concludersi che la norma applicabile è quella di cui all’art. 2051 c.c.. A sostegno dei propri assunti richiama il principio enunciato da Cass. n. 5032 del 2000 la quale ha affermato che “il danneggiamento di un immobile a causa dell’incendio di un’auto parcheggiata in prossimità, fatta eccezione per l’ipotesi che venga individuato un particolare e specifico nesso eziologico tra un determinato avvenimento della circolazione stradale ed incendio, non può considerarsi un evento prodotto da detta circolazione stradale” nonchè da Cass. n. 5146 del 1997.

4.1. L’indirizzo di questa Corte è costante nel senso che, se l’incendio che si propaga da un veicolo in sosta su area pubblica sia stato appiccato dolosamente, le conseguenze dannose che ne siano derivate ai terzi non possono essere eziologicamente ricollegate alla circolazione stradale, con la conseguenza che in tal caso l’assicuratore per la responsabilità civile del veicolo, dal quale si è propagato l’incendio, non risponde del azione diretta nei confronti dei terzi danneggiati, privi dell’azione diretta nei confronti dell’assicuratore ai sensi della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 18, comma 1, (così, oltre alla citata sentenza n. 5032 del 2000, la coeva Cass., 18 aprile 2000, n. 5033, nonchè Cass., 6 maggio 1998 n. 4575 e 9 giugno 1997, n. 5146).

4.2. Non altrettanto univoco è l’orientamento nei casi in cui l’incendio sia insorto indipendentemente dall’intervento doloso di terzi.

Benchè, infatti, si sia affermato che anche l’autoveicolo in sosta deve considerarsi in circolazione per gli effetti di cui 2054 c.c. (cfr., ex plurimis, Cass. 16/02/2006, n. 3437; Cass. Sez. Unite, 23/12/2005, n. 28507) e, correlativamente, della legge sull’assicurazione obbligatoria dei veicoli a motore e dei natanti, s’è tuttavia talora ritenuto che in tanto l’incendio propagatosi da un veicolo è ricollegabile alla circolazione in quanto sia dipeso da una collisione (così Cass., n. 4575/98) o comunque dal “normale utilizzo funzionale del veicolo assicurato” (così Cass., n. 5146/97), essendo necessario che si evidenzi “un particolare e specifico nesso eziologico con un determinato avvenimento attinente alla circolazione” (Cass., 20 novembre 2003, n. 17626). Si è in particolare affermato che “una situazione dannosa proveniente da un veicolo fermo va attribuita alla sua circolazione (ai sensi e per gli effetti dell’art. 2054 c.c.) solo quando provenga da causa comunque attinente (e non estranea) alla sua utilizzazione appunto come veicolo, senza l’interferenza di fattori esterni”, sicchè, a fronte di una domanda proposta ai sensi dell’art. 2051 c.c. (nel quale non è evidentemente configurabile la responsabilità diretta dell’assicuratore nei confronti del danneggiato), per inquadrare la fattispecie nel diverso schema di cui all’art. 2054 c.c. occorre considerare se l’incendio possa considerarsi evento relativo alla circolazione stradale (nella specie, il giudice di secondo grado aveva ritenuto la domanda improcedibile nei confronti del responsabile civile in quanto non era stata soddisfatta la condizione della preventiva richiesta di risarcimento all’assicuratore della L. n. 990 del 1969, ex art. 22).

5.1. Per converso, la più recente giurisprudenza (Cass. 05/08/2004, n. 14998; Cass., 6 febbraio 2004, n. 2302) ha affermato che, poichè anche in occasione di fermate o soste sussiste la possibilità di incontro o comunque di interferenza con la circolazione di altri veicoli o di persone, anche in tali contingenze il conducente non può ritenersi esonerato dall’obbligo di assicurare l’incolumità dei terzi (cfr. Cass. 28 novembre 1990, n. 11467), sicchè deve considerarsi relativo alla circolazione l’incendio propagatosi dal veicolo in sosta (con conseguente azione diretta danneggiato nei confronti dell’assicuratore del veicolo), a meno che esso non sia stato appiccato dall’azione dolosa di terzi, la quale è da sola sufficiente ad escludere il nesso di causalità tra la circolazione e l’incendio stesso. Si è dunque concluso (in fattispecie nella quale l’incendio si era propagato da un veicolo ad un altro) che la sosta è essa stessa circolazione e che “comprende in sè il complesso delle situazioni dinamiche e statiche in cui è posto il veicolo sulla pubblica via”.

5.2. Tale impostazione va anche in questa occasione confermata.

Costituisce, invero, un dato ormai acquisito (oltre alla giurisprudenza sopra citata, si veda anche Corte cost. 14 aprile 1969, n. 82) che la sosta su area pubblica o ad essa equiparata “è” essa stessa circolazione, non potendo questa restrittivamente intendersi di veicolo in movimento. Se ne trova ulteriore conferma nell’art. 3 C.d.S., n. 9 approvato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, che appunto definisce la circolazione come “il movimento, la fermata e la sosta dei pedoni, dei veicoli e degli animali sulla strada”.

Ravvisare allora nesso eziologico tra circolazione ed incendio della vettura in sosta solo allorchè l’incendio si sia “sviluppato poco dopo l’utilizzo del veicolo, e quindi per avarie insorte verosimilmente mentre era in movimento”, giacche diversamente, nel caso di incendio di veicolo fermo già da tempo, ogni possibile nesso con la circolazione deve essere escluso, equivale ad accedere ad un’erronea concezione di “circolazione” nonchè della responsabilità di cui all’art. 2054 c.c., u.c..

Concezione tra l’altro contrastante col rilievo che l’avaria ben può essere insorta per cause diverse dal movimento appena cessato con la sosta, quali ad esempio l’usura complessiva del mezzo e delle sue componenti elettriche e meccaniche, a determinare le quali concorre lo stesso decorso del tempo, di movimenti e di soste (e di tipi di movimento e di tipi di soste) sin dall’epoca della costruzione del veicolo, in relazione anche alla qualità della stessa, nonchè alla frequenza ed al genere di manutenzione cui sia stato sottoposto.

5.3. A tal fine va osservato che l’art. 2054 c.c., u.c. non consente al proprietario (ed agli altri soggetti indicati nei commi precedenti, tra cui il conducente) di sottrarsi alla responsabilità per i danni derivati dalla circolazione (fatta come s’è detto, di movimento e di sosta) per vizi di costruzione o per difetto di manutenzione, in assenza dei quali, ove difetti un apporto causale esterno, a ben vedere non è dato ipotizzare che un veicolo a motore prenda spontaneamente fuoco dopo essere stato arrestato.

Anche la responsabilità per danni da vizio di costruzione o difetto di manutenzione del veicolo è prevista dall’art. 2054 c.c., u.c., allorchè essa attiene ad eventi dannosi verificatisi durante la circolazione (ivi compresa la sosta, per le ragioni suddette) sulle pubbliche vie o aree equiparate, ed essa costituisce oggetto dell’assicurazione obbligatoria ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 1 (attualmente D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) che si riporta a tutte le fattispecie di responsabilità di cui all’art. 2054 c.c..

6. Il primo motivo va dunque accolto e la sentenza va cassata con rinvio al tribunale di Termini Imprese, in persona di altro magistrato, per la decisione della causa nel rispetto del seguente principio di diritto: “Agli effetti dell’art. 2054 c.c. e della Legge Assicurazione Obbligatoria n. 990 del 1969, art. 1 (ed ora D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 122) anche la sosta di un veicolo a motore su area pubblica o ad essa equiparata costituisce circolazione, con la conseguenza che dei danni derivati a terzi dall’incendio del veicolo in sosta, sulle pubbliche vie o aree equiparate, anche se determinato da vizio di costruzione o difetto di manutenzione, risponde: anche l’assicuratore, salvo che sia sopravvenuta una causa autonoma (ivi compreso il caso fortuito) che abbia determinato l’evento dannoso”.

Il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.

7. I restanti motivi di ricorso rimangono assorbiti.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti i restanti. Cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese di questo giudizio di cassazione, al tribunale di Termini Imerese, in persona di diverso magistrato.

Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 febbraio 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA