Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3108 del 08/02/2011
Cassazione civile sez. trib., 08/02/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 08/02/2011), n.3108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. MERONE Antonio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore,
domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura
Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
G.G.;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria
Regionale della Campania n. 139/2006/17 depositata il 30/6/2006;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
giorno 15/12/2010 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
Udite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale, dott. CENICCOLA Raffaele, che ha concluso aderendo alla
relazione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La controversia promossa da G.G. contro l’Agenzia delle Entrate e’ stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Napoli n. 525/38/04 che aveva accolto il ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento n. (OMISSIS) Irpef 1993. Il ricorso proposto si articola in due motivi. Nessuna attivita’ difensiva e’ stata svolta dall’intimata. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. Il presidente ha fissato l’udienza del 15/12/2010 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione. Il ricorso e’ inammissibile stante la mancata produzione, da parte della ricorrente, dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato spedito per la notificazione dell’atto d’impugnazione a mezzo del servizio postale ai sensi dell’art. 149 c.p.c., in assenza di attivita’ difensiva da parte dell’intimato, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per la rinnovazione della notificazione ai sensi dell’art. 291 cod. proc. civ. (Sez. U, Sentenza n. 627 del 14/01/2008).
P.Q.M.
LA CORTE dichiara il ricorso inammissibile.
Cosi’ deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.
Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2011