Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 3108 del 06/02/2017
Cassazione civile, sez. VI, 06/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.06/02/2017), n. 3108
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –
Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere –
Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2-2016 proposto da:
GRB AUTOCARROZZERLA S.r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GIACOMO BONI 15, presso lo studio dell’avvocato ELENA SAMBATARO,
rappresentato e difeso dall’avvocato SALVATORE MILITELLO, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
G.P., GENERALI ITALIA SPA;
– intimati –
avverso la sentenza n. 3209/2015 del TRIBUNALE di PALERMO, depositata
il 19/05/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
24/11/2016 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., e regolarmente notificata ai difensori delle parti, relativa al ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Palermo, n. 3209 del 19 maggio 2015 del seguente letterale tenore:
GRB Autocarrozzeria S.r.l. ricorre affidandosi a 2 motivi, per la cassazione della sentenza in epigrafe indicata che ha confermato la sentenza del Giudice di Pace che aveva disattesa la pretesa azionata da Gi.Pa. e Multiservice Company s.r.l. (quest’ultima ha agito quale cessionaria del credito risarcitorio) non ritenendo provato il nesso di causalità tra la dinamica del sinistro esposta in citazione ed i danni riportati.
Le intimate G.P., Ina Assitalia s.p.a. non svolgono attività difensiva.
Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. anche in relazione all’art. 360 bis c.p.c. – potendosi dichiarare inammissibile.
Con i 2 motivi di ricorso il ricorrente pur denunciando, apparentemente, nullità della sentenza per violazione dei principi di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e del giudicato e mancato accoglimento della richiesta di ammissione della consulenza tecnica ed omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, chiede in realtà a questa Corte di pronunciarsi ed interpretare questioni di mero fatto non censurabili in questa sede mostrando di anelare ad una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere analiticamente tanto il contenuto dei fatti storici quanto le valutazioni di quei fatti espresse dal giudice di appello – non condivise e per ciò solo censurate al fine di ottenerne la sostituzione con altre più consone alle proprie aspettative (Cass. n. 21381/2006).
L’apprezzamento dei fatti e delle prove, infatti, è sottratto al sindacato di legittimità, dal momento che nell’ambito di detto sindacato, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico formale e della correttezza giuridica, l’esame e la valutazione fatta dal giudice di merito, cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all’uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultane probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione (Cass. 792112011).
Per quanto riguarda poi il primo motivo la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza. Il giudice ha ritenuto non provata la modalità esatta di accadimento dell’evento così come esposta nell’atto di citazione ed i corrispondenti danni riportati dall’autovettura danneggiata.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti sono comparse in camera di consiglio per essere ascoltate, la ricorrente ha depositato memoria, ma fuori termine.
A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, reputa il Collegio di condividere le conclusioni cui perviene la detta relazione.
3. Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile. Non occorre provvedere sulle spese in considerazione del fatto che gli intimati non hanno svolto attività difensiva.
4. Trova infine applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.
PQM
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione sesta civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2017