Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31079 del 28/12/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 28/12/2017, (ud. 13/09/2017, dep.28/12/2017),  n. 31079

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. C.S. otteneva, dal febbraio 2000, la pensione di anzianità a carico della Gestione artigiani (VOART) sommando contribuzione effettiva e contribuzione volontaria, nella medesima gestione, debitamente autorizzata.

2. L’INPS accertava che negli anni 1997, 1998, 1999 il C. era stato iscritto anche alla Gestione separata, di modo che contributi effettivi (nella Gestione separata) e contributi volontari (nella Gestione artigiani) erano divenuti incompatibili, conseguendone un’indebita percezione di ratei, non dovuti, della pensione di anzianità, nel periodo da febbraio 2006 al 31 dicembre 2008, pari ad Euro 86.856,00.

3. Pertanto, nel gennaio 2009, la pensione VOART veniva revocata e, raggiunti i requisiti anagrafici per accedere alla pensione di vecchiaia, l’INPS provvedeva a liquidare la pensione di vecchiaia VOCOM, a carico della Gestione commercianti, con decorrenza febbraio 2006, per la quale erano maturati ratei arretrati per Euro 31.259,00.

4. Nel frattempo, maturata anche la pensione VOAUT (pensione di vecchiaia a carico della Gestione separata), con decorrenza febbraio 2006, per un importo di ratei arretrati pari ad Euro 8.912,00, l’INPS poneva tali somme in detrazione dall’indebito complessivo maturato sulla pensione di anzianità revocata e chiedeva, con decreto ingiuntivo, la restituzione di Euro 46.685,00 (86.856,00 – 31.259,00 – 8.912,00), a titolo di indebito pensionistico maturato sulla pensione di anzianità a carico della Gestione artigiani.

5. Tanto premesso, la Corte d’appello di Trento, con sentenza del 25 novembre 2011, ha respinto il gravame principale, proposto da C.S., e il gravame incidentale, svolto dall’INPS, avverso la sentenza di primo grado che, pur riconosciuta la sussistenza del dolo del C., aveva accolto l’opposizione a decreto ingiuntivo.

6. La Corte di merito ha ritenuto insussistente un divieto di coesistenza della contribuzione obbligatoria (nella Gestione separata) e volontaria (nella Gestione artigiani) nel medesimo arco temporale, fondando tale assunto sul vuoto normativo reso evidente dall’essere stato, il divieto, introdotto con disposizione, il D.P.R. n. 1432 del 1971, art. 5, comma 3, antecedente all’introduzione della gestione separata, L. n. 335 del 1995, ex art. 2, comma 26, recante un espresso riferimento alle gestioni speciali ivi tassativamente indicate; ha corroborato, inoltre, la decisione, con il principio della libera previdenza del cittadino e la natura eccezionale delle norme che escludono la possibilità di contestuali versamenti, obbligatori e volontari, nelle gestioni speciali dell’ago, in corrispondenza di periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse.

7. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS, con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste, con controricorso, C.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

8. L’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione di legge (D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1432, art. 5, comma 3, e L. 18 febbraio 1983, n. 47, art. 3), assume, censurando l’opzione interpretativa della Corte di merito, che il riferimento operato dal D.P.R. n. 1432 cit., art. 5, comma 3, alle gestioni dei lavoratori autonomi ha valenza generale ed è applicabile, in forza di un rinvio mobile, anche alle forme di previdenza obbligatorie dei lavoratori autonomi istituite successivamente alla sua entrata in vigore e, dunque, anche agli iscritti alla Gestione separata.

9. Il ricorso è meritevole di accoglimento.

10. La questione controversa concerne la possibile coesistenza, nello stesso periodo temporale, della contribuzione volontaria nella Gestione speciale artigiani e della contribuzione obbligatoria nella Gestione separata e, in altri termini, se sia consentita la prosecuzione volontaria presso una delle gestioni dei lavoratori autonomi (artigiani) in presenza di altra contribuzione obbligatoria.

11. La cornice in cui si inscrive è data dalle disposizioni normative di seguito richiamate.

12. il D.P.R. 3 dicembre 1971, n. 1432, art. 5, comma 3, recita: “Non è consentito il versamento di contributi volontari nelle gestioni speciali dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi – disciplinate, rispettivamente, dalla L. 26 ottobre 1957, n. 1047, dalla L. 4 luglio 1959, n. 463, dalla L. 22 luglio 1966, n. 613, e successive modificazioni ed integrazioni – in corrispondenza dei periodi di iscrizione o di pensionamento a carico di una delle gestioni stesse o dell’assicurazione obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza esonerative o sostitutive dell’assicurazione predetta”.

13. La Corte costituzionale, con la sentenza n. 243/1976, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del solo comma 1 citato art. 5 ed ha ritenuto esulare dai compiti del Giudice delle leggi l’esame del comma 3, appena illustrato, ciò implicando che risulta del tutto inconferente evocare, nella specie, la predetta decisione della Consulta, chiamata a scrutinare tutt’altra questione.

14. La Gestione separata, presso l’INPS, è stata istituita con la L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26, al fine di estendere l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ai soggetti che esercitano per professione abituale, ancorchè non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 e successive modificazioni ed integrazioni.

15. La Gestione separata è alimentata con contributi obbligatori in presenza dello svolgimento di lavoro autonomo, e la contribuzione versata, in ottemperanza all’obbligo di legge introdotto dal richiamato L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, costituisce contribuzione riferita al sistema dell’assicurazione obbligatoria, come tale rientrante nella disposizione generale (D.P.R. n. 1432, art. 5, comma 3) che ha ostacolato il versamento di contributi volontari (che, per definizione, presuppongono la cessazione dell’attività lavorativa) nelle gestioni speciali dell’assicurazione obbligatoria per i lavoratori autonomi in presenza della contemporanea contribuzione riferibile all’assicurazione obbligatoria.

16. La portata generale della norma, e del divieto, è rafforzata dal richiamo, con natura di chiusura, nel terzo comma dell’articolo 5, alle “forme esonerative e sostitutive dell’assicurazione obbligatoria”.

17. Il riferimento operato dal richiamato D.P.R. n. 1432, art. 5, comma 3 alle gestioni dei lavoratori autonomi ivi menzionate è da ritenere meramente esemplificativo e, se all’atto della stesura non poteva ricomprendere anche gestioni solo in seguito istituite, nondimeno sussiste un principio generale di incompatibilità del contestuale versamento, nel medesimo periodo, di contributi volontari ed obbligatori a favore di due gestioni speciali dei lavoratori autonomi.

18. Il rinvio mobile enunciato nell’art. 5 deve ritenersi applicabile a tutti i lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali INPS ed anche, pertanto, agli iscritti alla Gestione separata, finalizzata, per dettato normativo, all’estensione dell’assicurazione generale obbligatoria ai soggetti che esercitano attività di lavoro autonomo, ai sensi dell’art. 49, comma 1 testo unico imposte sui redditi (approvato con D.P.R. n. 917 del 1986).

19. Il diverso esito argomentato dalla Corte trentina che, evocando il “principio della libera previdenza del cittadino”, ha reputato eccezionali le disposizioni che impediscono la coesistenza nel medesimo periodo dei versamenti volontari (che presuppongono la cessazione dell’attività lavorativa) e dei versamenti obbligatori per effetto dell’iscrizione in altra gestione dei lavoratori autonomi (che presuppongono la conseguente attività svolta) e rimarcato l’introduzione nel 1995 della gestione separata, nell’ordinamento, limiterebbe solo ad alcuni lavoratori autonomi il divieto di versamento della contribuzione volontaria in una gestione speciale dell’assicurazione generale obbligatoria in presenza dell’iscrizione e del versamento di contributi obbligatori in altra gestione speciale, ed esporrebbe la disposizione in esame a censure di incostituzionalità.

20. Neanche occorre saggiare la plausibilità della diversa tesi disputata in giudizio, nel senso dell’introduzione del divieto soltanto con il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 184, art. 5 che ha espressamente esteso il regime della prosecuzione volontaria di cui al D.P.R. n. 1432 del 1971 anche alle altre forme di previdenza obbligatoria, compresa la gestione separata di cui al citato L. n. 335 del 1995, art. 2 escludendolo (D.Lgs. n. 184 cit., art. 9) per le domande di autorizzazione ai versamenti volontari presentate prima del 12 luglio 1997 (data entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 184), perchè sono inconferenti, nella specie, le norme che disciplinano l’autorizzazione alla contribuzione volontaria nella Gestione separata, vertendosi, come detto sin qui, nella diversa ipotesi della contribuzione volontaria versata nella Gestione artigiani.

21. All’evidenza, l’estensione del regime della prosecuzione volontaria INPS alle altre forme di previdenza, introdotta con il citato D.Lgs. n. 184 del 1997, art. 5 in attuazione della delega conferita con L. n. 335 del 1995, è funzionale al riconoscimento, fra gli altri, anche agli iscritti alla gestione separata, del diritto di versare i contributi volontari nella gestione di appartenenza e, quanto al regime transitorio introdotto, si riferisce alle domande presentate per la prosecuzione volontaria nella Gestione separata, esulando dall’intervento normativo le domande presentate per la prosecuzione volontaria nella Gestione artigiani.

22. In conclusione, la sentenza va cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell’opposizione.

23. Complessità e peculiarità della fattispecie costituiscono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio di merito; le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l’opposizione; compensa le spese del giudizio di merito; condanna la parte intimata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre quindici per cento spese generali e altri accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 13 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 dicembre 2017

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