Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31078 del 30/11/2018

Cassazione civile sez. lav., 30/11/2018, (ud. 19/07/2018, dep. 30/11/2018), n.31078

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – rel. Consigliere –

Dott. LEO Giuseppina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8513-2016 proposto da:

C.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21,

presso lo studio dell’avvocato ROBERTO RIZZO, che la rappresenta e

difende giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

POMPEO MAGNO, 23/A, presso lo studio dell’avvocato GIAMPIERO PROIA,

che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3404/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/10/2015, R.G.N. 6264/2011.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. La Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale della stessa città che aveva rigettato la domanda proposta da C.C. nei confronti di Poste Italiane s.p.a. per sentir accertare e dichiarare la nullità dei termini apposti agli otto contratti intercorsi con la società dal 6 luglio 2006 al 31 agosto 2009, stipulati ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis (tutti tranne uno con decorrenza 3-12-2004) con conseguente instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e condanna della società a ripristinarlo ed a risarcire il danno.

2. La Corte territoriale ha accertato, con riguardo a tutti i contratti, che la causale apposta ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis era legittima atteso che con tale disposizione era stata introdotta una ipotesi derogatoria alla disciplina dettata dall’art. 1 citato decreto che consentiva l’apposizione di un termine al contratto a prescindere dall’esistenza di ragioni tecniche organizzative e produttive. Ha poi escluso che si fosse verificata una violazione delle percentuali di contingentamento (fissato al 15%) evidenziando che la violazione rileva solo se sussiste all’atto dell’assunzione, che l’organico aziendale da prendere a riferimento è quello al 1 gennaio dell’anno in cui l’assunzione viene effettuata e che il computo dei lavoratori assunti a tempo determinato e di quelli a tempo indeterminato va fatto per teste e non con riguardo al c.d. full time equivalent. Da ultimo ha chiarito che sebbene le comunicazioni vadano effettuate alle organizzazioni sindacali provinciali ciò non comporta che l’organico da prender in considerazione sia anch’esso quello provinciale.

3. C.C. propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a tre motivi. Poste Italiane ha resistito con controricorso. Entrambi le parti hanno depositato memorie illustrative ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con il primo motivo di ricorso è denunciata la nullità della sentenza e,/o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. poichè la Corte avrebbe omesso di pronunciare sulla censura formulata nel quarto motivo del ricorso di appello con la quale ci si doleva del rigetto della domanda di accertamento del termine apposto al contratto stipulato ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 per il periodo dal 3 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 “per ragioni di carattere produttivo per l’espletamento dell’attività di smistamento dovuta a picchi di più intensa attività”.

5. Con il secondo motivo di ricorso si denuncia ancora una volta la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c.in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 per avere il giudice di appello omesso di prendere in esame la questione, pur ritualmente introdotta sin dal primo grado di giudizio e riproposta in appello, relativa all’abusiva reiterazione di contratti a termine acausali con violazione, da parte della normativa invocata (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis), della clausola 5 n. 1 dell’Accordo quadro sul contratto a tempo determinato contenuto nella Direttiva n. 99/70/CE.

6. Con il terzo motivo di ricorso, infine, è denunciata la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2,comma 1 bis e dell’art. 12 disp. gen. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la Corte di merito, erroneamente interpretando la disposizione citata ed applicandola falsamente, ritenuto che si potesse prescindere dal tipo di servizio in relazione al quale l’assunzione era espletata laddove invece l’acausalità del contratto era consentita solo per esigenze di flessibilità connesse ad attività rientranti nella concessione del servizio postale.

7. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto.

7.1. Occorre premettere che la censura indica puntualmente gli atti processuali in cui era stata proposta trascrivendoli nel ricorso dai quali emerge che sin dal primo grado era stata eccepita la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra le parti nel periodo dal 3 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008 che, diversamente da tutti gli altri, era stato concluso ai sensi del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1 “per ragioni di carattere produttivo per l’espletamento dell’attività di smistamento dovuta a picchi di più intensa attività”. Che il Tribunale aveva motivatamente ritenuto che il termine fosse stato legittimamente apposto e la lavoratrice con il quarto motivo di appello si era doluta della decisione evidenziando che la stessa si poneva in contrasto con il disposto del D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 1.

7.2. Di tale censura la Corte territoriale non mostra di aver affatto tenuto conto concentrando la sua attenzione sulle doglianze che riguardavano la corretta interpretazione ed applicazione dell’art. 2, comma 1 bis cit. D.Lgs. con riguardo al quale erano stati conclusi tutti gli altri contratti. Si tratta di censura che ha carattere di decisività ove si consideri che all’accoglimento della stessa conseguirebbe la costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato quanto meno a decorrere dalla sottoscrizione di quel contratto.

7.3. All’omesso esame della censura consegue l’accoglimento del motivo in questione e la conseguente cassazione della sentenza impugnata.

8. Gli altri due motivi di ricorso sono invece infondati.

8.1. Il secondo motivo con il quale si denuncia l’omessa pronuncia sulla abusiva reiterazione di contratti a termine acausali con violazione, da parte della normativa invocata (D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis), della clausola 5 n. 1 dell’Accordo quadro sul contratto a tempo determinato contenuto nella Direttiva n. 99/70/CE non può trovare accoglimento per l’assorbente ragione che si può ritenere che la doglianza è stata implicitamente rigettata dalla Corte che in esito ad una ricostruzione della disposizione esaminata ne ha ritenuta la compatibilità costituzionale e comunitaria peraltro confermata, di recente, anche dalle sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 11374 del 31/05/2016, che ha affermato che “in tema di rapporti di lavoro nel settore delle poste, la stipula in successione tra loro di contratti a tempo determinato nel rispetto della disciplina di cui al D.Lgs. n. 368 del 2001, e successive integrazioni, applicabile “ratione temporis”, è legittima, dovendosi ritenere la normativa nazionale interna non in contrasto con la clausola n. 5 dell’Accordo Quadro, recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, atteso che l’ordinamento italiano e, in ispecie, il D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 5, come integrato dalla L. n. 247 del 2007, art. 1, commi 40 e 43, impone di considerare tutti i contratti a termine stipulati tra le parti, a prescindere dai periodi di interruzione tra essi intercorrenti, inglobandoli nel calcolo della durata massima (36 mesi), la cui violazione comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto.”

8.2. Del pari è infondato anche l’ultimo motivo di ricorso in quanto ancora una volte con la sentenza citata è stato chiarito che “le assunzioni a tempo determinato, effettuate da imprese concessionarie di servizi nel settore delle poste, che presentino i requisiti specificati dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis, non necessitano anche dell’indicazione delle ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo ai sensi dell’art. 1, comma 1 del medesimo D.Lgs., trattandosi di ambito nel quale la valutazione sulla sussistenza della giustificazione è stata operata “ex ante” direttamente dal legislatore”. Va inoltre rammentato che, come di recente ribadito da questa Corte (cfr. Cass. 12/06/2018 n. 15291) “..il D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368, art. 2, comma 1 bis, fa riferimento esclusivamente alla tipologia di imprese presso cui avviene l’assunzione – quelle concessionarie di servizi e settori delle poste – e non anche alle mansioni del lavoratore assunto, in coerenza con la “ratio” della disposizione, ritenuta legittima dalla Corte costituzionale con sentenza n. 214 del 2009, individuata nella possibilità di assicurare al meglio lo svolgimento del cd. “servizio universale” postale, ai sensi del D.Lgs. 22 luglio 1999, n. 261, art. 1, comma 1, di attuazione della direttiva 1997/67/CE, mediante il riconoscimento di una certa flessibilità nel ricorso allo strumento del contratto a tempo determinato, pur sempre nel rispetto delle condizioni inderogabilmente fissate dal legislatore. Ne consegue che al fine di valutare la legittimità del termine apposto alla prestazione di lavoro, si deve tenere conto unicamente dei profili temporali e percentuali (sull’organico aziendale) previsti dal D.Lgs. n. 368 del 2001, art. 2, comma 1 bis” (cfr. anche Cass. 02/07/2015 n. 13609).

9. In conclusione mentre devono essere rigettati il secondo ed il terzo motivo di ricorso, va accolto il primo e la sentenza, cassata, deve essere rinviata alla Corte di appello di Roma che, in diversa composizione, procederà all’esame della censura formulata in appello con riguardo al contratto 3 dicembre 2007 al 31 gennaio 2008. Alla Corte del rinvio è demandata anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, rigettati gli altri. Cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 19 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 novembre 2018

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