Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 31078 del 28/12/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. L Num. 31078 Anno 2017
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PERINU RENATO

ORDINANZA
sul ricorso 3646-2012 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F.
80078750587, in persona del Presidente e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli
Avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE,
VINCENZO TRIOLO, VINCENZO STUMPO, giusta delega in
2017

atti;
– ricorrente –

2859
contro

MAGGI ITALO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CARLO POMA 2, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

Data pubblicazione: 28/12/2017

SANTE ASSENNATO, che lo rappresenta e difende, giusta
delega in atti;

controricorrente

avverso la sentenza n. 758/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 26/02/2011 R.G.N. 883/2010.

)7

/

RILEVATO IN FATTO
che, il ricorrente istituto previdenziale (INPS) impugna la sentenza n. 758
depositata in data 26/2/2011, con la quale la Corte d’appello di Roma aveva
riformato la pronuncia del giudice di prime cure, che, a sua volta, aveva
rigettato la domanda presentata da Maggi Italo all’INPS, avente ad oggetto il
riconoscimento dell’indennità ordinaria di disoccupazione;
che, la Corte territoriale, per quanto qui rileva, riformava tale pronuncia
sul presupposto che erroneamente il giudice di primo grado avesse affermato
la mancata prova della sussistenza in capo al richiedente del requisito
contributivo, ossia dell’accredito di almeno 52 contributi settimanali nel biennio
precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro;
che, avverso tale pronuncia ricorre per cassazione l’INPS affidandosi ad
un unico motivo di gravame;
che, Maggi Italo resiste con controricorso, mentre l’INPS ha presentato
memoria ex art. 378 c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di gravame viene denunciata in relazione all’art.
360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 47 del d.p.r. n.
639/70, nel testo sostituito dall’art. 4, comma 1, della I. n.438/1992;
che, il ricorrente istituto previdenziale, in particolare, si duole del fatto
che il giudice di secondo grado abbia accolto l’istanza avanzata dal lavoratore,
senza avvedersi che, all’accoglimento della stessa, ostava l’intervenuta
decadenza sostanziale contemplata dall’art. 47 del d.p.r. n. 639/70, come
modificato dall’art. 4, I.n. 438/92; e ciò, pur trattandosi di questione
pregiudiziale non eccepita né delibata nel corso dei due gradi del giudizio;

Udienza del 21 giugno 2017 – Aula B
n. 36 del ruolo – RG n. 03646/12
Presidente: Mammone – Relatore: Perinu

che; infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte alla quale il
Collegio ritiene di dover dare continuità, l’art. 47, secondo e terzo comma del
d.p.r. n. 639/70, nel testo di cui all’art. 4, comma primo, I. n. 438/92 sanziona
la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a determinati
svolgimenti del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al
riconoscimento di determinate prestazioni previdenziali, ed è dettato a
protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle
determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici e, di
conseguenza, è sottratta alla disponibilità della parte: pertanto tale decadenza
è rilevabile d’ufficio, salvo il limite del giudicato, in ogni stato e grado del
giudizio, e quindi è opponibile anche tardivamente dall’istituto previdenziale
(Cass. n. 6331/2014, n. 13431/2015, n.3990/20);

che, ciò posto, nel caso in disamina, il mancato esercizio dell’azione
giudiziaria, da parte dell’interessato entro il termine stabilito dalla legge
(ricorso introduttivo del 5/1/2006, domanda amministrativa presentata il
31/1/2003 e respinta in data 4/10/2003) ha determinato l’estinzione del
diritto alla prestazione;
che, alla luce delle considerazioni che precedono, non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384,
secondo comma, c.p.c., con il rigetto della domanda proposta da Maggi Italo
nei confronti dell’INPS, e le spese del giudizio compensate, avuto conto del
fatto che l’eccezione di decadenza è stata dedotta dall’istituto previdenziale
solo in questo giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte irigetta) il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel
merito rigetta l’originaria domanda. Sa
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale del 21.6.2017.

‘che, il motivo è fondato;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA